I miei clienti e i progettisti architettonici con i quali collaboro, spesso mi chiedono di trasformare una finestra in portafinestra, in questo articolo ti parlo delle problematiche strutturali che emergono quando si deve eseguire questa modifica in un muro portante.
Oltre a leggere l’articolo guarda anche il video.
Pur non entrando nel merito dei titoli edilizi necessari per modificare i prospetti di un edificio ti segnalo che il Decreto Legge n.76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale“, da poco pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quindi ancora non convertito in Legge, ha modificato l’articolo 3, comma 1, lett. b) del DPR 380/2001.
La modifica che riguarda la trasformazione di una finestra in portafinestra è l’inserimento nella definizione di “interventi di manutenzione straordinaria” della frase:
“Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità’ dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché’ l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. ”
Ho già parlato più volte in questo blog e nel mio canale YouTube della necessità di realizzare una cerchiatura, per esempio, metallica quando si vuole aprire una nuova porta in un muro portate (per approfondire l’argomento puoi leggere l’articolo DEVI APRIRE UNA PORTA IN UN MURO PORTANTE? ECCO ALCUNI SUGGERIMENTI! ).
Ma nel caso in cui si debba trasformare, in una parete portante, una finestra in portafinestra è necessario realizzare una cerchiatura metallica oppure no?
La definizione di intervento locale presente nel punto 8.4 delle Norme Tecniche delle Costruzioni del gennaio 2018 (NTC2018) è “interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti.”
La Circolare n.7/2019 inerente le NTC2018 al punto C8.4.1 specifica che “.…la modifica di un parte limitata della struttura….può rientrare in questa categoria (n.r. intervento locale) a condizione che si dimostri che l’insieme degli interventi non modifichi significativamente rigidezza, resistenza nei confronti delle azioni orizzontali e capacità deformativa.”
Riguardo la modifica significativa o meno si può fare riferimento al parere del CTS (comitato tecnico scientifico) della Regione Toscana espresso in data 03/10/2012 all’interno del quale è riportato che “…..la rigidezza dell’elemento variato (parete) non cambi significativamente rispetto allo stato preesistente (orientativamente ± 15%)…..“.
Sulla base delle indicazioni normative sopra riportate si può affermare che la trasformazione di una finestra in portafinestra è un intervento locale.
In Emilia Romagna, secondo la D.G.R. 2272/2016, la trasformazione di finestra in portafinestra è un Intervento Privo di Rilevanza per la Pubblica Incolumità ai fini Sismici (I.P.R.I.P.I.) quindi nella nostra Regione non è necessario presentare la pratica sismica per questo tipo di intervento.
Infatti il punto B.4.2 della DGR 2272/2016 dice “Trasformazione di finestra in porta-finestra, e viceversa, che non ne aumenti la larghezza originaria, esclusi gli interventi sistematici che alterino in maniera sostanziale il comportamento della fascia di piano“.
Ricordo che a seguito dell’entrata in vigore delle Linee Guida di cui al Decreto del 30/04/2020, avvenuta il 16/05/2020, tutte le Regioni dovranno pubblicare degli specifici elenchi di interventi strutturali che rientrano nelle 3 macro-categorie definite dall’art. 94 bis del D.P.R. 380/2001:
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Dal punto di vista strutturale una parete portante in muratura risponde alle azioni sismiche orizzontali con i cosiddetti maschi murari (parte di muratura presente tra le aperture) con la collaborazione delle fasce di piano (parte di muratura presente sopra e sotto le aperture).
Eliminare la parte di muratura portante presente sotto una finestra per trasformarla in portafinestra non modifica i maschi murari quindi, anche in maniera intuitiva, la riduzione della resistenza e della rigidezza della parete sarà poco significante.
Per verificare quanto sopra affermato e perché trasformare una finestra in portafinestra per la D.G.R. 2272/2016 delle Regione Emilia Romagna si può considerare un Intervento privo di rilevanza ai fini sismici ho eseguito alcuni calcoli con il software ACM della Aedes.
In particolare ho creato 4 diversi modelli di una parete lunga 10 m e alta 3 m con spessore 28 cm (due teste di mattone bolognese tipico delle nostre zone):
1° modello: parete con una finestra larga 1 m, alta 1,40 (bancale 1 m) e il pannello murario di nodo con rigidezza nulla;
2° modello: parete con una portafinestra larga 1 m, alta 2,40 e il pannello murario di nodo con rigidezza nulla;
3° modello: parete con una finestra larga 1 m, alta 1,40 (bancale 1 m) e il pannello murario di nodo con rigidezza ricavata dal metodo proposto dall’Ing. Dolce nel 1989 per valutare l’altezza deformabile dei maschi murari;
4° modello: parete con una portafinestra larga 1 m, alta 2,40 e il pannello murario di nodo con rigidezza ricavata dal metodo proposto dall’Ing. Dolce nel 1989 per valutare l’altezza deformabile dei maschi murari;
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Questi sono i risultati ottenuti:
I risultati del 1° e del 2° modello, relativi alle pareti con la finestra e con la portafinestra, sono esattamente identici avendo indicato che i pannelli murari di nodo hanno rigidezza nulla.
In questo caso, infatti, la trasformazione di finestra in porta finestra non ha modificato la rigidezza e la resistenza dei maschi murari.
Mentre i risultati del 3° e del 4° modello, relativi alle pareti con la finestra e con la portafinestra con rigidezza dei pannelli murari di nodo valutata secondo il metodo dell’Ing. Dolce, indicano una minore rigidezza e una minore resistenza della parete con la portafinestra rispetto a quella con la finestra.
Anche qui nessuna sorpresa in quanto la parete con la finestra presenta delle, seppur piccole, zone rigide nella parte bassa dei maschi murari che spariscono dopo la trasformazione della finestra in portafinestra.
Guardando i risultati del 3° e del 4° modello ci si può rendere conto che la riduzione di rigidezza è piccola (-6,7%) e rientrante nel +-15% indicato dal parere del CTS della Regione Toscana e la riduzione della resistenza trascurabile (-0,2%).
Infine si può notare un piccolo aumento della capacità deformativa della parete dopo la trasformazione della finestra in portafinestra.
Se sei un tecnico e ti interessa approfondire l’argomento puoi leggere il libro “Interventi locali su edifici in muratura. Guida pratica alla realizzazione di aperture vani, piattabande, cerchiature, solai” di Antonio Ardolino
Dai calcoli sopra eseguiti si può affermare che trasformare una finestra in una portafinestra è un intervento privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici confermando quanto indicato nella D.G.R. 2272/2016 della Regione Emilia Romagna.
E, per rispondere alla domanda che ci siamo posti all’inizio dell’articolo, non è necessaria una cerchiatura per trasformare una finestra in portafinestra.
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4 Comments
Buona sera Ing. della Porta, molto chiaro il suo intervento per quanto riguarda alla trasformazione di finestra in porta finestra in quanto IPRIPI, vorrei gentilmente chiedere se l’intervento è realizzabile con CILA o con SCIA, (abito a Bologna quindi regione Emilia Romagna), la ringrazio in anticipo per la sua risposta
Buonasera,
bene siamo concittadini 🙂
in merito al titolo edilizio non posso sbilanciarmi perché dipende da molti fattori tra i quali per esempio se esistono vincoli di qualche genere sull’edificio.
Inoltre ammetto che a causa del Sismabonus 110% non ho avuto ancora tempo di leggere le nuove normative comunali……
Buongiorno Ingegnere, dalla sua disamina e leggendo il testo del DL 76 del 16/7/20, poi convertito in legge 120 del 11/9/20, sembrerebbe quindi che per trasformare una finestra (con velina) in portafinestra non sia necessaria la SCIA, aggiungerei quando l’intervento è necessario per mantenere od acquisire l’agibilità.
Come si conciliano però queste modifiche al testo unico con la sentenza 467/2022 del Consiglio di Stato che sembra indicare nella SCIA lo strumento utile per ottenere il titolo?
Lo chiedo perché mi sto apprestando ad acquistare un appartamento privo di vincoli particolari costruito nel 1954, che però ha superfici aero illuminate inferiori a 1/10 (cioè più piccole rispetto a quanto previsto dal regolamento edilizio del 1930 di Roma, che al tempo prevedeva 1/10), risultando di fatto incompatibile sia con le attuali norme igienico sanitarie, sia con quelle di allora.
Per avere un rapporto corretto ad 1/8 dovremmo trasformare le finestre in portefinestre, stiamo cercando di capire se è necessaria la SCIA oppure basta una semplice CILA vista la situazione.
Buongiorno,
nel mio articolo parlo di interventi strutturali e ho riportato, solo come indicazione generale, il D.L. 76/2020 e relativa legge di conversione. Poi per ogni caso specifico e per ogni Comune va individuato il più corretto titolo edilizio da utilizzare.