Si possono finalmente iniziare i lavori di miglioramento sismico degli edifici usufruendo del SISMABONUS 110 %!
Il Ministro dello Sviluppo Economico il 03/08/2020 ha firmato il DECRETO ASSEVERAZIONI e il 06/08/2020 il DECRETO REQUISITI.
Inoltre l’08/08/2020 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n.24/E.
Nell’articolo illustro la situazione ad oggi, agosto 2020, di questa interessante detrazione fiscale.
Oltre a leggere l’articolo guarda anche il video.
La Circolare 24/E, nel punto 1.1, evidenzia che il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.
Infatti la stessa Circolare ricorda che il “condominio” costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile.
Se il proprietario delle unità immobiliari è uno solo non ci può essere nessuna forma di comunione.
Evidenzio che questa indicazione riportata nella Circolare 24/E dall’Agenzia delle Entrate è però in contrasto con quanto dall’Agenzia indicato nelle risposte del 22/05/2020 n.137 e 139 sulle parti comuni NON condominiali.
Infatti nelle due risposte di maggio 2020 è riportato che:
-“Al riguardo, con la circolare del 31 maggio 2019 n. 13/E, è stato confermato che qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni. La locuzione “parti comuni”, quindi, pur non presupponendo l’esistenza di una pluralità di proprietari, richiede, comunque, la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome. Nel caso, ad esempio di un edificio costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze non sono, dunque, ravvisabili elementi dell’edificio qualificabili come “parti comuni”.-
Su questo aspetto ci saranno sicuramente delle richieste di chiarimento.
Nel punto 1.2 la Circolare ricorda che non è possibile usufruire delle detrazioni fiscali per i soggetti in regime forfettario ma gli stessi possono optare, secondo l’art.121 del Decreto Rilancio, per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
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All’interno del punto 2 la Circolare 24/E specifica che il SUPERBONUS 110% e quindi anche il Sismabonus 110 % può essere utilizzato solo per gli interventi realizzati sugli edifici residenziali (con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9).
La detrazione fiscale al 110 % Sismabonus si potrà usufruire per “interventi antisismici” realizzati su:
Sempre nel punto 2 la Circolare 24/E conferma che il Sismabonus 110 % spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
Ricordo che con il DECRETO SEMPLIFICAZIONE (DECRETO LEGGE n. 76/2020) è stata modificata la definizione di Ristrutturazione edilizia (per approfondire leggi il mio articolo DECRETO SEMPLIFICAZIONE 2020 EDILIZIA )
Leggendo il Decreto, la circolare e molte interpretazioni su varie testate editoriali sembrerebbe confermato che purtroppo l’agevolazione fiscale SISMABONUS 110 % si può ottenere anche per le sole opere di messa in sicurezza statica di parti strutturali di edifici.
Dico purtroppo perché in questo modo si perde l’aspetto della premialità che si era ottenuto con la classificazione sismica degli edifici di cui al D.M. 58/2017.
Infatti con il classico, ed ancora utilizzabile, Sismabonus la detrazione fiscale cresce con l’aumento della sicurezza sismica dell’edificio (minimo bisogna crescere di 1 classe sismica).
Al punto 2.1.4 della Circolare n.24/E dell’AdE viene specificato che tutte le detrazioni previste dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del
2013 sono elevate al 110 % e quindi anche quelle al 50% delle opere di messa in sicurezza statica.
Però il comma 13 dell’art.191 afferma che per ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui all’art.121 l’efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico deve essere asseverata dai professionisti secondo il D.M. 58/2017.
Inoltre al punto 8.2 della Circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate viene aggiunto che:
“È necessario, inoltre, richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto: ……..per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e successive modificazioni.”
Il 06/08/2020 è stato pubblicato il D.M. 329 di modifica al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58.
Il Decreto ha modificato l’allegato B (l’asseverazione della classificazione sismica degli edifici) in particolare è stata aggiunta la possibilità di un miglioramento sismico senza aumento di classe.
Inoltre il decreto contiene anche altri 3 allegati (B1,B2 e SAL), il B1 eB2 sono le asseverazioni del Direttore dei Lavori e del Collaudatore per il rispetto della riduzione del rischio sismico progettata e per l’attestazione della congruità delle spese mentre l’allegato SAL è per redazione degli Stati di Avanzamento Lavori con corrispondente attestazione di congruità delle spese sostenute.
Riepilogando visto che per tutti gli interventi antisismici, per ottenere il Sismabonus al 110%, è necessario avere un asseverazione secondo il DM. 58/2017 (che ricordo essere relativo alla classificazione sismica degli edifici) la mia interpretazione è che con sole opere di messa in sicurezza statica non sia possibile accedere alla detrazione fiscale del 110% ma che bisogna almeno migliorare sismicamente l’edificio.
Anche per questo io consiglierò a tutti i miei clienti di approfittare dell’opportunità del Sismabonus al 110% per migliorare la sicurezza sismica della loro casa aumentando di 1 o più classi sismiche il loro edificio non limitandosi a soli interventi di messa in sicurezza statica.
Nel punto 2.1.4 della Circolare n.24/E dell’AdE vengono riportati anche i limiti di spesa ammessi alla detrazione fiscale per interventi “antisismici”.
Molto semplicemente sono:
Nella Circolare n.24/E dell’Agenzia delle Entrate sono rimasti ancora alcuni piccoli refusi riguardo la classificazione sismica da utilizzare per individuare le zone sismiche necessarie per l’applicazione della detrazione fiscale al 110%.
Infatti a pagina 21 la Circolare richiama la ormai superata Ordinanza 3274/2003 ma nel comma successivo segnala che deve essere utilizzata la più attuale Ordinanza 3519/2006.
Poi finalmente a pagina 23 nella circolare è riportato “gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due
unità in quanto, l’unico requisito richiesto è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3. La suddivisione dei comuni italiani per rischio sismico è consultabile ad un apposito link al sito del Dipartimento della Protezione Civile.“
In questo modo, anche se nei prossimi mesi ci saranno modifiche delle zone sismiche, si potrà sempre fare riferimento ad una zonizzazione aggiornata.
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Al punto 5 la Circolare 24/E specifica che sono detraibili al 110% anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità delle asseverazioni.
Inoltre sono detraibili anche le spese di progettazione e direzione dei lavori delle opere e altri eventuali costi necessari alla realizzazione degli interventi quali ad esempio le spese relative all’installazione di ponteggi.
La Circolare 24/E elenca al punto 8.3 la documentazione da conservare a seguito dell’utilizzo del Sismabonus al 110%, in particolare è importante custodire:
Se provi a fare una ricerca per le parole “Sismabonus” o “Sisma Bonus” nel Decreto Asseverazioni non troverai niente.
Nell’art. 1 è riportato che “Il presente decreto disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119…”, quindi non si menziona il comma 4 dell’art.119 del Decreto Rilancio che tratta gli “interventi antisismici“.
Questo ha un senso perché come abbiamo visto in precedenza nella Circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate è specificato che l‘asseverazione per gli “interventi antisismici” deve fare riferimento al D.M. 58/2017 relativo alla classificazione sismica degli edifici.
Il primo aspetto da evidenziare è che il Decreto Requisiti del MISE riguarda tutti gli interventi di miglioramento energetico eseguiti sugli edifici esistenti e non solo quelli relativi all’ECOBONUS 110 %.
I pochi punti dove il Decreto Requisiti parla di interventi antisismici sono i seguenti:
Evidenzio che nel Decreto Requisiti si parla di “interventi antisismici” che comunque portino al miglioramento sismico dell’edificio con minimo il passaggio di 1 classe sismica ed inoltre i requisiti tecnici ” richiesti sono sempre quelli del D.M. 58/2017.
Il Sismabonus 110 % in breve:
Ad oggi, come già anticipato in precedenza, consiglio a tutti di approfittare dell’opportunità del Sismabonus al 110% per migliorare la sicurezza sismica della propria casa aumentando di 1 o più classi sismiche il fabbricato non limitandosi a soli interventi di messa in sicurezza statica (anche perché la mia attuale interpretazione è che per usufruire del Sismabonus al 110 % bisogna migliorare sismicamente l’edificio).
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2 Comments
Buongiorno e complimenti per il canale youtube.
Volevo chiedere informazioni riguardo al sismabonus 110%, Il rifacimento della copertura può rientrare in questa tipologia di incentivo?
Se rientra devo scorporare le lavorazioni (ad esempio legname-pacchetto coibentante-tegole ecc) o tutta la copertura viene considerata come una voce unica?
Grazie mille
Buongiorno,
grazie dei complimenti.
Riguardo il suo quesito direi che se la demolizione e ricostruzione della copertura dell’edificio comporta un miglioramento sismico dello stesso (per esempio una riduzione di massa oppure la realizzazione di cordolo attualmente non presente), dovrebbe rientrare nel SISMABONUS 110%.
Sulla seconda parte non sono certo…se non ricordo male di parla anche di “finiture connesse” però le ricordo che ogni caso specifico richiede un approfondito studio quindi consideri la mia risposta solo come un parere personale.
Cordiali saluti