In questo articolo trovi alcune delle risposte dell’Agenzia delle Entrate sul SUPERBONUS 110 % per me più interessanti raggruppate per argomento (ultimo aggiornamento: 17/04/2021)
Aggiornerò questa raccolta periodicamente e per ogni risposta dell’Agenzia delle Entrate troverai un piccolo riassunto con le indicazioni che reputo più importanti.
Ti consiglio comunque di leggere la versione completa originale utilizzando il link specifico riportato sotto ogni risposta.
Se invece sei interessato ad un ebook che raccoglie TUTTE le normative, le circolari e le risposte agli interpelli delle Agenzie delle Entrate sul SUPERBONUS 110%, aggiornato ogni mese, dove si possono fare ricerche per parole chiave e con i link per scaricare i documenti visita la mia pagina
Proroga della scadenza e novità sul SUPERBONUS 110% dalla pubblicazione delle Legge di Bilancio 2021 in Gazzetta Ufficiale, per saperne di più leggi il mio articolo.
Il richiedente afferma di aver acquistato un’edificio residenziale unifamiliare nel mese di febbraio 2020 usufruendo delle agevolazioni prima casa, inoltre ha in progetto la demolizione e ricostruzione del fabbricato cambiando sagoma e diminuendone leggermente il volume.
Il quesito posto dal richiedente è se può accedere alle detrazioni fiscali previste dall’art.119 del Decreto Rilancio.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto che nel rispetto di tutte le condizioni e adempimenti previsti dalla normativa ritiene che sia possibile fruire del Superbonus per interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio a prescindere dalla condizione che lo stesso venga adibito ad abitazione principale.
L’Istante rappresenta che intende demolire e ricostruire la propria abitazione, attualmente di classe energetica G e, per rispettare le distanze dai confini e per sfruttare al meglio la bioclimatica (classe energetica A4), l’unità immobiliare sarà spostata di sedime e presenterà una volumetria maggiore, per adeguamento antisismico e per esigenze personali della propria famiglia.
Il richiedente domanda se, con l’entrata in vigore del decreto legge n. 76 del 2020 che ha modificato la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia, possa fruire ” dell’ecobonus del 110 per cento, del sismabonus e delle detrazioni fiscali del bonus casa per ristrutturazione edilizia”.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto che e laddove l’intervento di demolizione e ricostruzione in oggetto rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, come risultante dal titolo amministrativo, e vengano effettuati interventi rientranti nel Superbonus o di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR, l’Istante potrà fruire delle citate agevolazioni.
L’Istante fa presente che, il 29 aprile 2020, ha presentato una SCIA per un intervento di ristrutturazione statica antisismica di due distinte unità immobiliari di categoria catastale C/2 che, al termine dei lavori, saranno destinate all’uso abitativo, insieme all’allegato B previsto dal decreto ministeriale n. 58 del 2017, dal quale emergeva il passaggio a due o più classi inferiori di rischio sismico.
L’Istante evidenzia che il Comune competente ha autorizzato il 6 luglio 2020 l’inizio dei lavori.
Il richiedente considerato che, successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione, il D.M. n. 329 del 2020 ha aggiornato le modalità per l’attestazione della riduzione del rischio sismico, riportate nel D.M. n. 58 del 2017 (modello B), domanda se, al fine di poter fruire del Superbonus, debba integrare il modello B tenendo conto delle ultime modifiche apportate.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto che……. sulla base di quanto sopra riportato, si ritiene che l’attestazione della
congruità delle spese, inserita nell’Allegato B, risponda ad una mera semplificazione degli adempimenti e, conseguentemente, nel caso di specie, la mancanza della stessa al momento in cui è stata presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA, antecedente al 1° luglio 2020, non pregiudichi l’accesso al Superbonus.
L’Agenzia delle Entrate conclude affermando che….Nel caso di specie, considerato che, ai fini del Superbonus, il comma 13, lettera b) dell’articolo 119 del decreto Rilancio, stabilisce che per gli interventi antisismici “i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico” attestano, “altresì la corrispondente congruità delle spese” e ai sensi del successivo comma 13-bis del citato articolo 119, la predetta asseverazione “è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’art. 121″, si ritiene che detta attestazione dovrà essere prodotta entro tale ultimo termine.
Il richiedente è proprietario di un’unità immobiliare all’interno di un edificio condominiale composto da 8 appartamenti.
La maggioranza dei condomini non è interessata ad eseguire lavori di efficentamento energetico ma ha concesso ai proprietari delle singole unità immobiliari abitative, qualora interessati, la facoltà di realizzare l’intervento sulle sole superfici opache dell’involucro del perimetro ricadente nella loro pertinenza.
Il quesito posto dal richiedente è se può avvalersi dell’agevolazione prevista dall’articolo 119 del decreto Rilancio, nonostante l’intervento, anziché essere realizzato dal condominio, sia effettuato dal singolo condomino su una sola parte dell’involucro esterno dell’immobile.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto che l‘Istante può accedere alla detrazione del 110 per cento per gli interventi autorizzati dall’assemblea condominiale, che interessano la parte dell’involucro dell’edificio che riguarda la sua unità abitativa a condizione che rispetti tutte le condizioni e adempimenti previsti dalla normativa.
Il quesito posto è relativo all’acquisto da parte del richiedente di un immobile costruito da un impresa a seguito della demolizione di un edificio esistente.
Il richiedente avendo sottoscritto un preliminare di acquisto nel 2018 ma l’immobile gli verrà consegnato tra settembre e ottobre 2020, chiede all’Agenzia delle Entrate se potrà usufruire del Superbonus 110 % utilizzando lo sconto in fattura, inoltre domanda se l’impresa venditrice può negare il riconoscimento dello sconto in fattura.
L’Agenzia dell Entrate conferma la possibilità di usufruire del Superbonus 110% per l’acquisto di casa antisismica se l’immobile è situato nelle zone sismiche 1,2 o 3 e nel rispetto di tutte le condizioni indicate nel Decreto Rilancio inoltre conferma anche la possibilità di richiedere lo sconto in fattura.
L’Agenzia specifica infine che l’impresa venditrice non è obbligata a riconoscere lo sconto in fattura.
Ti serve una consulenza tecnica? Possiamo farlo anche con una videochiamata contattami ora!
Il richiedente afferma di essere proprietario di un’unità immobiliare non abitabile e quindi incapace di produrre reddito accatastata F/2 (unità collabente).
L’unità immobiliare è contigua alla propria abitazione principale.
Il progetto del richiedente è di accorpare le due unità immobiliari eseguendo anche interventi di riduzione del rischio sismico e di efficentamento energetico.
La domanda posta all’Agenzia delle Entrate è se anche le spese sostenute per gli interventi realizzati sull’unità collabente possono usufruire del Superbonus 110 %.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto che la detrazione fiscale relativa agli interventi di riduzione del rischio sismico è ammissibile anche per le unità immobiliari collabenti ma che la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali per interventi di efficentamento energetico è legata alla presenza di impianto di riscaldamento funzionante all’interno dell’edificio.
Il richiedente risiede in un’unità immobiliare, all’interno di un edificio quadrifamiliare, con un contratto di comodato d’uso gratuito stipulato verbalmente e regolarmente registrato il 01/06/2019.
La domanda del richiedente è se può usufruire del Superbonus 110 % per la sostituzione del vecchio generatore di calore con una pompa di calore anche se non è proprietario dell’abitazione.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di usufruire del Superbonus 110% in quanto il contratto di comodato d’uso gratuito è regolarmente registrato ma evidenzia che, essendo l’unità immobiliare all’interno di un condominio, per poter accedere alle detrazioni con il tipo di intervento da lui richiesto è necessario che la sua abitazione si possa configurare come “unità immobiliare funzionalmente indipendente“.
Il richiedente intende eseguire degli interventi efficentamento energetico nella sua villetta, domanda se potrà usufruire del Superbonus 110% anche se le “villette a schiera” non sono menzionate nel Decreto Rilancio.
L’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di usufruire dell’Ecobonus 110″ per le villette a schiera purché siano “funzionalmente indipendenti” (accesso autonomo dall’esterno e dotata di impianti acqua, gas, energia elettrica e riscaldamento di proprietà esclusiva).
Il richiedente di essere comproprietario con la coniuge di un edificio composto da più unità immobiliari (tre appartamenti, un magazzino e un garage) e domanda se può usufruire del Superbonus 110% per interventi di riduzione del rischio sismico e di efficentamento energetico.
L’Agenzia delle Entrate, richiamando al Circolare 24/E del 08/08/2020, ribadisce che nel caso di unico proprietario di un edificio composto da più unità immobiliari non si può accedere alle detrazioni fiscali Superbonus 110%.
L’istante chiede se l’intervento di isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva, se autorizzato dall’assemblea condominiale, rientra tra gli interventi agevolabili ai sensi dell’art.119 comma 1 lettera a) del “Decreto Rilancio”.
Quindi se può essere inquadrato come intervento “trainante” per il Superbonus.
Inoltre l’istante chiede se la verifica dell’incidenza dell’intervento di isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva su almeno il 25% della superficie disperdente e del miglioramento di almeno 2 classi energetiche vada effettuata con riferimento all’intero condominio oppure solo al proprio appartamento, a chi devono essere intestate le fatture e chi dovrà effettuare i bonifici di pagamento.
L’Agenzia delle Entrate afferma che l’intervento di isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva, se autorizzato dall’assemblea condominiale, rientra tra gli interventi “trainanti” agevolabili con il Superbonus, che l’intervento di isolamento termico dovrà comunque interessare più del 25% della superficie disperdente di tutto l’edificio e che, insieme all’installazione dell’impianto fotovoltaico, dovrà migliorare di 2 classi energetiche l’intero edificio.
L’Agenzia delle Entrate afferma che i documenti di spesa per l’intervento di isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva dovranno essere intestati al condominio e che lo stesso dovrà effettuare i pagamenti.
Puoi anche vedere il video “Superbonus 110%: Risposta 499/2020 dell’Agenzia delle Entrate”
L’istante chiede se l’intervento di sostituzione di vetrate fisse con una parete in muratura e conseguente isolamento termico rientra tra gli interventi agevolabili del “Decreto Rilancio”.
L’Agenzia delle Entrate afferma che tale intervento non rientra tra le spese agevolabili con il Superbonus in quanto all’art. 119 comma 1 lett.a) del D.L. 34/2020 ci si riferisce esclusivamente alle «superfici opache verticali, orizzontali e inclinate» – e non anche ad altri elementi costituenti l’involucro edilizio.
L’istante dichiara di voler effettuare un frazionamento della sua unità immobiliare ottenendo due nuove unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che le stesse disporranno di accessi autonomi dall’esterno.
L’istante chiede se i limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento sono da considerare sull’unica unità immobiliare presente prima dell’intervento o sulle due unità immobiliari indipendenti risultanti a seguito del frazionamento.
L’Agenzia delle Entrate afferma che: “con riferimento alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi finalizzati al risparmio energetico, è stato precisato che nel caso in cui i predetti interventi comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Ciò implica, in sostanza, che, nel caso prospettato, va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini dell’applicazione delle predette detrazioni.
L’istante dichiara di voler effettuare degli interventi sulla sua unità immobiliare all’intero di un condominio e precisa che il proprio immobile dispone di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello, al quale si accede dal percorso pedonale a servizio dei singoli edifici in condominio.
L’Agenzia delle Entrate afferma, richiamando l’art. 1 bis introdotto all.arti.119 dalla Legge 126/2020, che l’Istante può accedere alle misure fiscali previste dall’articolo 119 del Decreto Rilancio anche se l’accesso all’unità immobiliare oggetto dell’intervento avviene da un percorso pedonale privato di libero accesso dall’esterno.
L’istante dichiara di essere proprietario di un’unità immobiliare attualmente accatastata C/2 (usata in precedenza come fienile) sulla quel vuole eseguire un intervento di ristrutturazione edilizia con opere di riduzione del rischio sismico e cambio d’uso in abitazione.
L’istante chiede se pur essendo attualmente un’unità immobiliare non ad uso abitativo con il cambio d’uso durante l’intervento di ristrutturazione potrà usufruire del Sismabonus 110%, inoltre chiede chiarimenti in merito a quale prezzario utilizzare per la verifica della congruità delle spese per la riduzione del rischio sismico ed infine come calcolare il 30% del SAL.
L’Agenzia delle Entrate afferma che l’istante potrà usufruire del Sismabonus 110% purché nel provvedimento amministrativo risulti chiaramente tale cambio e sempreché l’immobile, dopo l’intervento, rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio.
In merito al secondo quesito l’Agenzia delle Entrate afferma che per asseverare la congruità delle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico occorre fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Infine per determinare il raggiungimento del 30% o al 60% dell’intervento agevolabile necessario all’emissione degli stati di avanzamento dei lavori (SAL), occorre fare riferimento all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento e non, come prospettato dall’Istante, all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione.
Puoi anche vedere il video “Sismabonus 110%: risposta 538/2020 – da fienile ad abitazione –”
L’istante dichiara di voler effettuare degli interventi di efficientamento energetico sulla sua unità immobiliare precisando che è ad uso promiscuo abitazione e Bed and Breakfast, chiede se può usufruire del Superbonus 110% per tali interventi.
L’Agenzia delle Entrate afferma, richiamando la circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020 e la risoluzione 24 gennaio 2008 n. 18/E, che l’Istante può accedere alle misure fiscali previste dall’articolo 119 del Decreto Rilancio però con detrazione ridotta al 50%.
Il richiedente, ingegnere libero professionista, dichiara di essere proprietario di un fabbricato unifamiliare con accesso indipendente, categoria catastale A/2 e che un vano di tale immobile è utilizzato dallo stesso per svolgere la sua attività professionale di ingegnere mentre i restanti vani sono destinati ad uso residenziale e pertinenziale.
L’Istante chiede di sapere se può beneficiare del Superbonus, in considerazione del fatto che un locale dell’unità immobiliare in questione è utilizzato come studio professionale e se, in qualità di libero professionista, può occuparsi in prima persona delle operazioni tecniche con particolare riferimento alle asseverazioni e certificazioni previste per fruire dell’agevolazione in esame.
L’Agenzia delle Entrate afferma, richiamando la circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020 e la risoluzione 24 gennaio 2008 n. 18/E, che l’Istante può accedere alle misure fiscali previste dall’articolo 119 del Decreto Rilancio però con detrazione ridotta al 50%.
In merito alla possibilità di occuparsi in prima persona delle operazioni tecniche l’Agenzia delle Entrate afferma:
“il decreto interministeriale 6 agosto 2020, contenente i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), non preclude al direttore dei lavori o al progettista la possibilità di firmare gli attestati di prestazione energetica (APE) cd. convenzionali per l’accesso alle detrazioni fiscali del Superbonus, finalizzati soltanto a dimostrare che l’edificio considerato nella sua interezza consegua, dopo gli interventi, il miglioramento di due classi energetiche.
Resta inteso che, per la redazione degli APE di cui all’articolo 6 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, trovano applicazione i requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 3 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. ”
L’istante fa presente di essere proprietario di un edificio composto dalle seguenti unità immobiliari “funzionalmente indipendenti”:
– 1 unità immobiliare residenziale dotata di accesso autonomo dall’esterno (direttamente dalla strada pubblica);
– 1 unità immobiliare dotata di accesso autonomo dall’esterno, ad uso ufficio (categoria catastale A/10);
– 1 unità immobiliare dotata di accesso autonomo dall’esterno, adibita a cabina elettrica (categoria catastale D/1) di cui l’istante, pur essendone proprietario, non ne ha il possesso in quanto sulla stessa è stata costituita una servitù (diritto reale) a favore di ENEL.
Il richiedente vorrebbe chiarimenti in merito all’individuazione della tipologia di unità immobiliare rilevante ai fini dell’applicazione degli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, e della quantificazione dei relativi limiti di spesa applicabili.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che nel presupposto che l’unità immobiliare a destinazione residenziale, sia «funzionalmente indipendente» e quindi dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva e disponga di un accesso autonomo dall’esterno, nei termini sopra descritti, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e ferma restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto (aspetti non oggetto della presente istanza di interpello), l’Istante potrà accedere al Superbonus con riferimento all’unità immobiliare ad uso residenziale.
Diversamente, le altre unità immobiliari che compongono l’edificio e di cui lo stesso istante è proprietario non si configurano come unità immobiliari residenziali e pertanto non possono accedere al Superbonus.
L’Istante riferisce di essere l’amministratore di un “supercondominio“, formato da più edifici in condominio ognuno con proprio civico e codice fiscale, e che l’assemblea dei condòmini ha deliberato la riqualificazione della centrale termica a servizio di tutti gli edifici. Fa presente, inoltre, che, al fine di fruire del c.d. Superbonus, in alcuni condomìni facenti parte del predetto supercondominio, i condòmini hanno deliberato di realizzare anche lavori di isolamento termico delle facciate e del tetto dai quali conseguirà la diminuzione di due classi energetiche degli edifici interessati.
Il richiedente vorrebbe sapere quale sia la detrazione spettante, rispettivamente, ai condòmini che hanno deliberato anche lavori di isolamento termico delle facciate e del tetto, al fine di assicurare, congiuntamente alla sostituzione dell’impianto termico, il miglioramento di due classi energetiche degli edifici e ai condòmini che, invece, hanno deliberato solo la predetta sostituzione dell’impianto termico.
L’Agenzia delle Entrate risponde che il Superbonus spetta con riferimento alle spese sostenute dai condòmini che hanno deliberato di realizzare anche l’isolamento termico delle facciate e del tetto dal quale conseguirà, unitamente alla sostituzione dell’impianto termico a servizio dell’intero supercondominio, la diminuzione di due classi energetiche, fermi restando gli adempimenti da porre in essere ai fini della detrazione che non sono oggetto dell’istanza di interpello.
La verifica del rispetto dei requisiti necessari per accedere al Superbonus va effettuata con riferimento a ciascun edificio e, in particolare, il doppio passaggio di classe è attestata mediante gli appositi A.P.E. convenzionali ante e post intervento, redatti per i singoli edifici oggetto di entrambi gli interventi.
I condòmini che hanno deliberato solo la sostituzione del predetto impianto termico, invece, potranno, nel rispetto dei requisiti previsti, eventualmente fruire dell’ ecobonus di cui al citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.
L’Istante intende realizzare interventi di riqualificazione energetica su un edificio unifamiliare di sua proprietà rientranti nell’ambito di applicazione del Superbonus.
All’interno della riqualificazione energetica vorrebbe realizzare come intervento “trainato” un impianto fotovoltaico a servizio dell’abitazione, ma posizionato a terra su un “terreno comunque all’interno della proprietà dell’edificio” e non sul tetto dell’edificio oggetto degli interventi trainanti.
Il richiedente vorrebbe sapere se l’impianto fotovoltaico anche se posizionato a terra può usufruire del Superbonus.
L’Agenzia delle Entrate risponde che con la circolare n. 30/E del 2020 è stato chiarito che l’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata: sulle parti comuni di un edificio in condominio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.
Il medesimo documento ha precisato che ai fini del Superbonus l’installazione degli impianti in parola può essere effettuata anche sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari e che, pertanto, l’agevolazione spetta anche nel caso in cui l’installazione sia effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto.
L’Agenzia delle Entrate conclude affermando che nel rispetto dei requisiti e delle condizioni normativamente previste, all’Istante non è precluso l’accesso al Superbonus in relazione alle spese che sosterrà per l’installazione di impianti solari fotovoltaici sul terreno di pertinenza dell’abitazione oggetto di interventi di riqualificazione energetica.
Il quesito a mio parere più interessante posto dal richiedente è se sia necessario richiedere un codice fiscale per il “condominio minimo” e, nel caso venga richiesto un codice fiscale, se tali detrazioni siano gestibili tutte tramite il codice fiscale del condominio invece che come singole persone fisiche.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto che “Al fine di beneficiare del Superbonus per detti interventi non è necessario richiedere un apposito codice fiscale per il “condominio minimo” tuttavia, nel caso in cui lo stesso sia stato richiesto, ai fini della fruizione del beneficio, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che è tenuto ad effettuare i connessi adempimenti.”
Il richiedente dichiara di aver appaltato tutti gli interventi a un unico soggetto che agisce come contraente generale, offrendo in un unico contratto sia il servizio di fornitura e posa in opera degli interventi che quello di progettazione dell’opera.
L’Istante chiede se possa ricevere da un unico contraente generale sia i servizi di progettazione e realizzazione delle opere con successivo accesso all’opzione dello sconto in fattura, sia gli ulteriori servizi connessi alla realizzazione dei prospettati lavori senza pagamento di sovrapprezzo, accedendo per questi ultimi allo sconto in fattura, in quanto costi detraibili ai fini del Superbonus.
L’Agenzia delle Entrate, dopo alcune argomentazioni, risponde che:
“….il riconoscimento dello sconto in fattura da parte del fornitore unico anche per servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l’agevolazione è consentita, a condizione che gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli configurabili nell’ipotesi in cui i professionisti che rendono i servizi in questione avessero effettuato direttamente lo sconto in fattura al committente, beneficiario dell’agevolazione.
Per completezza si rileva che la citata circolare n. 30/E del 2020 ha confermato che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus. Tale chiarimento risulta estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al contraente generale” per l’attività di “mero” coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi, anche un questo caso, di costi non “direttamente” imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione.”
Se vuoi sapere tutto sul Sismabonus 110% leggi i miei articoli:
SISMABONUS 110 %: SI PUÒ INIZIARE!
ASSEVERAZIONE SISMABONUS 110% DOPO IL D.M. 329/2020
Ti è piaciuto l’articolo?
Allora condividilo sui social e con le persone a cui pensi possa interessare.
Contattami subito compilando il modulo
“In qualità di Affiliato Amazon ricevo un guadagno dagli acquisti idonei”