Meglio tardi che mai, il 6/9/2022 è finalmente stata pubblicata una risposta ufficiale contenente alcune indicazioni sull’asseverazione da eseguire entro il 30/9/2022 per il Superbonus per gli edifici unifamiliari.
Tale asseverazione è necessaria per attestare di aver effettuato lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo e poter conseguentemente detrarre anche le spese eseguite fino al 31/12/2022 per gli interventi Superbonus eseguiti su edifici unifamiliari.
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Il Decreto Aiuti (Decreto Legge 50/2022 convertito in Legge 91/2022) ha modificato il comma 8-bis dell’art. 119 del Decreto Rilancio (Decreto Legge 34/2020 convertito in Legge 77/2020) come segue:
Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.
Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.
Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
La Commissione Consultiva per il monitoraggio del Sismabonus ha risposto al seguente quesito posto dalla Rete delle Professioni Tecniche:
MODALITA’ DI DIMOSTRAZIONE DEL RAGGIUNGIUMENTO DEL 30% DELL’INTERVENTO
COMPLESSIVO DI CUI AL COMMA 8-BIS DELL’ART.119 del DL 34/2020 e s.m.i.
La risposta pubblicata il 6 settembre 2022 della Commissione è la seguente:
La possibilità di fruire, per gli edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti e con accesso
autonomo dall’esterno, della detrazione del 110 per cento relativa alle spese sostenute entro il 31 dicembre
2022 è subordinata alla condizione che, alla data del 30 settembre 2022, “siano stati effettuati lavori per
almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non
agevolati ai sensi del presente articolo” (comma 8-bis, art. 119 del D.L. 34/2020).
A tal riguardo la Commissione, visto quanto già richiamato dalla disposizione di legge sopra riportata anche
in accordo a quanto indicato nell’Interpello AdE 24/11/2021, n. 791, osserva che si potrà fare riferimento a
tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione.
Il direttore dei lavori, per la certificazione del raggiungimento dei lavori effettuati nella percentuale del 30%
dell’intervento complessivo, al 30 settembre 2022, redigerà un’apposita dichiarazione, basata su idonea
documentazione probatoria (a titolo di esemplificativo: Libretto delle Misure, Stato d’Avanzamento Lavori,
rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture ecc.), da tenere a disposizione di un
eventuale richiesta degli organi di controllo e che dovrà essere allegata alla documentazione finale.
La Commissione raccomanda la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione
ed effettuate le verifiche necessarie. Allo scopo di garantire la previsione normativa è opportuno che la
dichiarazione medesima, con i relativi allegati, venga trasmessa tempestivamente via PEC o raccomandata al committente e all’impresa.
Al secondo comma della risposta della Commissione di monitoraggio è riportata la parola “potrà“ (…fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione), quindi sembrerebbe che il Direttore dei Lavori potrà scegliere se, nel computo dei lavori sia quello relativi all’importo complessivo sia quello relativo ai lavori già eseguiti, inserire solo le opere oggetto di Superbonus oppure tutte le opere eseguite o da eseguire.
All’interno della risposta inoltre non è stato chiarito un aspetto molto dibattuto in questi ultimi mesi cioè se nel comma 8-bis dell’art.119 per “lavori” si deve intendere solo le opere eseguite oppure si devono considerare anche le “spese tecniche”.
Altro aspetto che non mi è chiaro è che cosa significa che l’asseverazione con i suoi allegati “dovrà essere allegata alla documentazione finale“.
Quale documentazione finale? deve essere depositata presso qualche ente?
Purtroppo ci sono alcuni aspetti ancora poco chiari, resta il fatto che almeno sono state date finalmente alcune indicazioni ufficiali su come redigere questo importante documento per gli edifici unifamiliari.
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