In questo articolo ti mostro le novità nei Bonus edilizi introdotte dalla Legge di Bilancio 2023.
La Legge n. 197 del 29/12/2022 (Legge di Bilancio 2023) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 29/12/2022.
Nell’articolo troverai anche il video che ho pubblicato sul mio canale YouTube.
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La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto, nel comma 10, la possibilità per i soggetti elencati nel comma 9 lettera d-bis dell’art.119 del Decreto Rilancio (tra cui le ONLUS) di installare impianti fotovoltaici anche su aree o strutture non pertinenziali diversi dagli immobili dove sono realizzati gli interventi previsti dal comma 1 e 2 dell’art.119 del Decreto Rilancio.
Però tale indicazione vale solo a condizione che gli edifici in cui vengono effettuati gli interventi siano situati in centri storici con vincoli derivanti dall’art. 136 comma 1 lett.b) e d) oppure dall’art.142 comma 1 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.
Il comma 10 della Legge di Bilancio 2023 rappresenta un’opportunità importante per le ONLUS, che potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal Superbonus anche per l’installazione di impianti fotovoltaici in edifici che altrimenti non ne avrebbero diritto.
Si tratta di una misura che potrebbe contribuire a promuovere lo sviluppo sostenibile e a incentivare l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, con benefici sia a livello ambientale che economico.
Un’altra novità interessante contenuta nella Legge di Bilancio 2023, in particolare nel comma 74, è la proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di acquistare la prima casa per i giovani under 36.
Si tratta di una misura che mira a favorire l’accesso alla proprietà per le giovani coppie e le famiglie, incentivando così il mercato immobiliare.
Con il comma 76 della Legge di Bilancio 2023 viene introdotto un bonus fiscale che prevede una detrazione pari al 50% dell’importo corrisposto come IVA per l’acquisto di unità immobiliari ad uso residenziale di classe energetica A o B.
L’acquisto deve essere effettuato dal contribuente entro il 31/12/2023 direttamente dalle imprese costruttrici oppure dagli organismi di investimmeto collettivo del risparmio (OICR).
Questa detrazione verrà ripartita in dieci anni e sarà deducibile direttamente dalla dichiarazione dei redditi.
Si tratta di una misura che potrebbe incentivare l’acquisto di edifici di nuova costruzione, contribuendo allo sviluppo del settore edilizio.
Per il solo anno 2023, dal comma 277 della Legge di Bilancio 2023, sono stati incrementati i limiti di spesa ammessi per la detrazione del bonus mobili, che passano da 5.000 a 8.000 €.
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La Legge di Bilancio 2023, con il comma 365, ha prorogato fino al 31/12/2025 il bonus edilizio per l’abbattimento delle barriere architettoniche, introdotto lo scorso anno nella Legge di Bilancio 2022 attraverso l’articolo 119 ter del Decreto Rilancio.
Ricordo che questo bonus, che prevede un’aliquota del 75% per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, è completamente indipendente dal superbonus e sarebbe dovuto scadere il 31 dicembre 2022.
Inoltre, lo stesso comma 365, ha introdotto il comma 4bis nell’art. 119 ter il quale prevede che per rendere valida una delibera condominiale per effettuare questo tipo di intervento, sarà sufficiente che sia approvata dalla maggioranza dei partecipanti all’assemblea, che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio.
Il Decreto Legge 176/2022, noto anche come Decreto Aiuti Quater, ha modificato l’aliquota per gli interventi Superbonus per i condomini, gli edifici da 2 a 4 unità immobiliari e le ONLUS per il 2023, portandola dal 110% al 90%.
Tuttavia, la Legge di Bilancio 2023, con il comma 894, ha stabilito che ci sono 4 eccezioni a questa regola per i quali l’aliquota rimarrà al 110% anche nel 2023.
I casi per i quali nel 2023 si potrà ancora usufuire dell’aliquota al 110% per gli interventi Superbonus sono i seguenti:
a) interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni (quindi anche per gli edifici unico proprietario composti da 2 a 4 unità immobiliari) per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
b) interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 18/11/2022 (con data attestata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore condominiale o, per i condomini minimi se non è stato nominato un amministratore, dal condomino che ha presieduto l’assemblea) e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) entro la data del 31 dicembre 2022;
c) interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata tra il 18/11/2022 e il 24/11/2022 (con data attestata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore condominiale o, per i condomini minimi se non è stato nominato un amministratore, dal condomino che ha presieduto l’assemblea) e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) entro la data del 25 novembre 2022;
d) interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
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