L’idea che il consolidamento di un solaio sia sempre un intervento locale, circoscritto alla porzione di struttura interessata, è purtroppo diffusa ma non sempre corretta.
La complessità del comportamento strutturale degli edifici a volte rende necessario un’analisi approfondita per classificare correttamente l’intervento.
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Le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) definiscono tre tipologie di interventi:
Un intervento locale per le N.T.C. 2018 riguarda singole parti e/o elementi della struttura.
L’intervento locale non deve cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:
– ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;
– migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;
– impedire meccanismi di collasso locale;
– modificare un elemento o una porzione limitata della struttura.
Inoltre secondo la Circolare n.7/2019 relativa alle N.T.C. 2018 l’obiettivo sulla base del quale è valutata l’ammissibilità dell’intervento locale è un aumento della sicurezza di almeno una porzione della costruzione, ovvero, nel caso di danni subiti, quello del mantenimento o dell’incremento dell’originaria efficacia strutturale della porzione danneggiata.
Tra gli interventi locali rientrano quelli di ripristino, rinforzo o sostituzione di elementi strutturali o di parti di essi non adeguati alla funzione che devono svolgere (ad esempio travi, architravi, coperture, impalcati o porzioni di impalcato, pilastri, pannelli murari).
Tra gli interventi locali rientrano anche quelli di ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l’introduzione di catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei di una copertura o di un solaio, tra componenti prefabbricati).
Infine, anche la modifica di una parte limitata della struttura (ad es. l’apertura di un vano in una parete, accompagnata da opportuni rinforzi) può rientrare tra gli interventi locali, a condizione che si dimostri che l’insieme degli interventi non modifichi significativamente rigidezza, resistenza nei confronti delle azioni orizzontali e capacità di deformazione della struttura.
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Le N.T.C. 2018 dicono:
A meno di specifiche valutazioni e purché le aperture presenti non ne riducano significativamente la rigidezza, gli orizzontamenti piani possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano medio a condizione che siano realizzati in calcestruzzo armato, oppure in latero-cemento con soletta in calcestruzzo armato di almeno 40 mm di spessore, o in struttura mista con soletta in calcestruzzo armato di almeno 50 mm di spessore collegata agli elementi strutturali in acciaio o in legno da connettori a taglio opportunamente dimensionati.
Inoltre la Circolare n.7/2019 relativa alle N.T.C. 2018 dice:
Gli orizzontamenti possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano se, modellandone la deformabilità nel piano, le variazioni degli spostamenti di tutti i punti appartenenti al piano in esame non differiscono tra loro per più del 10%. Tale condizione può ritenersi generalmente soddisfatta nei casi specificati nelle NTC (v. § 7.2.6), salvo porre particolare attenzione quando gli orizzontamenti siano sostenuti da elementi strutturali verticali (per es. pareti) di notevole rigidezza e resistenza.
La risposta a questa domanda non è scontata.
Per dimostrarlo ho eseguito due calcoli per due diversi esempi, il primo riguarda un edificio in cemento armato e il secondo un edificio in muratura.
In entrambi i casi il primo calcolo l’ho eseguito con solai tutti deformabile mentre il secondo calcolo l’ho eseguito modificando solo 1 solaio da deformabile a rigido (ipotizzando di eseguire un consolidamento strutturale tale da trasformare la rigidezza del solaio nel piano).
L’analisi di due casi studio (edificio in c.a. e in muratura) ha evidenziato che la trasformazione di un solo solaio da deformabile a rigido può peggiorare la sicurezza sismica globale dell’edificio.
Per maggiori dettagli sui calcoli eseguiti guarda il video che è presente all’inizio dell’articolo.
Concludendo, ATTENZIONE, non tutti gli interventi di consolidamento strutturale di un solaio si possono automaticamente classificare COME INTERVENTO LOCALE
È fondamentale un’analisi approfondita per valutare l’entità dell’intervento e il suo impatto sul comportamento globale della struttura.
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2 Comments
Buongiorno ing. Della Porta, innanzi tutto complimenti per il video e per aver evidenziato più volte che irrigidire una sola specchiatura di solaio non rientra nell’intervento locale, se il resto rimane di tipo deformabile..
Vorrei chiederle cosa pensa di un intervento di rinforzo su una specchiatura di un solaio in latero-cemento con soletta collaborante a basso spessore (20/30 mm) con microcalcestruzzo fibrorinforzato (FRC) ad elevate prestazioni (HPC): non rispettando lo spessore minimo di 40 mm, non avendo connettori meccanici a taglio ma di tipo chimico e avendo fibre che sostituiscono la classica rete d’armatura, la specchiatura di solaio rinforzata può considerarsi comunque infinitamente rigido o no, al fine di valutare la validità dell’intervento locale? Probabilmente si dovrà agire come ha fatto lei modellando l’intera struttura e confrontare i risultati del modello con tutti i solai deformabili con quelli del modello con il solo solaio rinforzato come rigido. (Il confronto al 10% sugli spostamenti previsto dalla Circolare 7/19 vale per dimostrare l’infinita rigidezza globale, caso opposto a quello in esame). A mio avviso si tratta comunque di solaio rigido, ma l’aspetto più significativo è che dovendo modellare l’intera struttura, chiaramente saranno necessari sondaggi su buona parte della struttura (orditure, tipologie e pesi dei vari solai, tipologia delle murature, armature degli elementi in c.a. ecc.) per arrivare al modello globale, perdendo il concetto di valutare solo gli elementi “locali”.
La ringrazio in anticipo e porgo cordiali saluti.
Buongiorno e grazie per i complimenti.
In merito ai nuovi prodotti di solette con ancoraggio chimico, essendo prodotti innovativi, bisogna valutare le sperimentazioni eseguite per capire quanto possano irrigidire un solaio.
Sul discorso della rigidezza nel piano, come ben sa, la definizione di solaio “rigido” e di solaio “deformabile” nel piano è un concetto convenzionale utile per la modellazione strutturale.
In realtà qualsiasi solaio ha una sua rigidezza o deformabilità nel piano.
Ricordo che nel punto 7.2.6 delle NTC2018 è indicato “A meno di specifiche valutazioni e purché le aperture presenti non ne riducano significativamente la rigidezza, gli orizzontamenti piani possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano medio a condizione che siano realizzata in calcestruzzo armato, oppure in latero-cemento con soletta in calcestruzzo armato di almeno 40 mm di spessore……..”
Quindi se lo spessore della soletta in un solaio in travetti e pignatte è inferiore a 4 cm secondo le NTC2018 il solaio non è rigido (a meno di specifiche valutazioni….) ma chiaramente se ad un solaio esistente applichiamo una soletta da 3 cm, per esempio, comunque lo abbiamo irrigidito nel suo piano…..
Insomma come sappiamo non esiste un progetto uguale ad una altro perciò dobbiamo sempre fare valutazioni specifiche per l’intervento che dobbiamo eseguire.