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RELAZIONE TECNICA INTEGRATA : conformità catastale e corrispondenza urbanistica edilizia

Relazione tecnica integrata

Nel mese di luglio 2017  il Consiglio Notarile, l’Ordine degli Architetti, il Collegio Geometri e Geometri Laureati e l’Ordine degli Ingegneri dell’area bolognese hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con l’obiettivo  di assicurare una verifica, preventiva alla compravendita degli immobili, degli aspetti tecnici catastali e urbanistici/edilizi.

E’ così nata la RELAZIONE TECNICA INTEGRATA.

Tale verifica, che sarà redatta nel rispetto di uno schema tipo di “Relazione Tecnica Integrata”, sarà fondamentale per rendere gli atti di trasferimento immobiliare in linea con i più elevati standard di sicurezza nell’interesse della collettività.

 

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Ricordo che quanto sopra non è una novità assoluta infatti l’art. 19 comma 4 della legge 30 Luglio 2010 n. 122 prevede che tutti gli atti di trasferimento di proprietà degli immobili comprendano l’identificazione catastale e una “…resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. …omissis”.

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Nella Relazione Tecnica integrata oltre alla conformità catastale già obbligatoria dal 2010, in assenza della quale l’atto redatto è nullo, l’Ordine dei Notai della Provincia di Bologna, al fine di garantire alle parti anche la conoscenza e consapevolezza della situazione urbanistico-edilizia, ha ritenuto di aggiungere la verifica  della corrispondenza agli aspetti urbanistico-edilizi.

 

La Relazione Tecnica Integrata è necessaria farla per tutti gli atti di trasferimento degli immobili, quindi non solo compravendita ma anche donazioni, usufrutto, permute, ecc.

E’ consigliabile far redigere da un tecnico abilitato la Relazione Tecnica Integrata prima della firma del preliminare, infatti se il venditore si accorge che il suo immobile non è conforme catastalmente o non corrisponde dal punto di vista edilizio solo dopo aver firmato il compromesso e non riesce a renderlo conforme prima del rogito (atto di compravendita) dovrà restituire al compratore il doppio della caparra.

La Relazione Tecnica Integrata non è una perizia di stima, non è una Due Diligence immobiliare ma è una fotografia dell’immobile oggetto di compravendita dal punto di vista della conformità catastale e della corrispondenza urbanistico-edilizia; alla stessa devono essere allegate le planimetrie catastali e l’agibilità (se presente).

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