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9 Febbraio 2021
Compilare asseverazione Sismabonus 110 %
Asseverazioni per il Sismabonus 110%: ecco come compilare il modulo allegato B al D.M. 329/2020.
23 Marzo 2021

ASSEVERAZIONE SISMABONUS 110% DOPO IL D.M. 329/2020

L’Asseverazione Sismabonus com’è cambiata dopo la pubblicazione del D.M. 329 del 06/08/2020 di modifica del D.M. 58/2017?

Quali sono le principali novità introdotte dal Decreto 329/2020 nelle asseverazioni necessarie per ottenere la detrazione fiscale al 110% relativa agli interventi “antisismici”?

 

Proroga della scadenza e novità sul SUPERBONUS 110% dalla pubblicazione delle Legge di Bilancio 2021 in Gazzetta Ufficiale, per saperne di più leggi il mio articolo.

Se invece vuoi sapere come si compila il modulo allegato B al D.M. 329/2020 leggi “Asseverazioni per il Sismabonus 110%: ecco come compilare il modulo allegato B al D.M. 329/2020”

Dopo aver letto l’articolo guarda anche il video pubblicato sul mio canale YouTube.

Aggiornamento del 16/10/2020: nuovo video “Asseverazione Sismabonus DM 329/2020: dubbi sul modulo B

 

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Aggiornamento del 03/03/2021: codici da utilizzare in alto nel modulo allegato B

In merito a quali codici immettere nel riquadro presente in alto a destra nel modulo allegato B al D.M. 329/2020 il 17 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate si è espressa in una risposta su FiscoOggi.it.

Tra le altre cose l’Agenzia delle Entrate ha scritto:

“….Nei sottocampi “Regione”, “Prov/unità terr.” e “Comune” devono essere indicati i corrispondenti codici desumibili dalla tabella scaricabile dal sito dell’Istat. L’anno da indicare è quello di accesso al bonus. Per ciascun dato vanno aggiunti degli zeri a sinistra, qualora il corrispondente numero di cifre sia inferiore alle caselle disponibili.”

 

D.M. 329 del 06/08/2020 e ASSEVERAZIONE SISMABONUS

 

Il Decreto Ministeriale 329/2020 ha modificato il precedente D.M. 58/2017  “Linee guida per la classificazione del rischio sismico”.

Tale variazione si è resa necessaria per coordinare il Decreto relativo alla classificazione sismica degli edifici con il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito nella Legge 77/2020).

Quindi dopo il DECRETO ASSEVERAZIONE del MISE relativo agli interventi di efficentamento energetico sono state pubblicate anche le Asseverazioni necessarie per ottenere il SISMABONUS 110 %.

 

L’art. 1 del D.M. 329/2020 ha modificato l’art. 3 del D.M. 58/2017 introducendo altri 3 commi (4-bis, 4-ter e 4-quater).

Il comma 4-bis illustra la necessità di avere, da parte dei professionisti che dovranno redigere le asseverazioni di cui all’art.119 del Decreto Rilancio, un’apposita polizza assicurativa.

Il comma 4-ter indica le nuove asseverazioni che dovranno redigere il Direttore dei lavori delle opere strutturali e il Collaudatore.

Il comma 4-quater ricorda che per accedere alla cessione del credito, di cui all’art.121 della Legge 77/2020, si dovranno consegnare le sopracitate asseverazioni al soggetto che apporrà il visto di conformità (art.119 comma 11 D.L. 34/2020).

 

L‘art. 2 del D.M. 329/2020 specifica che l’allegato B del D.M. 58/2017, relativo all’asseverazione sismabonus, è stato sostituito con quello allegato allo stesso DM 329/2020.

 

 

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ASSEVERAZIONE SISMABONUS: ALLEGATI AL DM 329/2020

 

In allegato al D.M. 329/2020 ci sono 4 moduli, scaricabili a questo link, denominati:

  • Allegato B
  • Allegato B-1
  • Allegato B-2
  • Allegato 1-SAL

 

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ALLEGATO B: Asseverazione del Progettista delle opere strutturali

 

 L’allegato B al D.M. 329/2020 sostituisce il precedente allegato B al D.M.58/2017 ed è il modulo che deve compilare il Progettista delle opere strutturali per asseverare la riduzione del rischio sismico che si otterrà dopo aver eseguito l’intervento.

L’asseverazione del Progettista delle opere strutturali, allegato B, dovrà essere consegnata allo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) contestualmente al deposito del titolo edilizio (S.C.I.A. o Permesso di Costruire) e una copia andrà consegnata al Committente.

Ricordo che nel caso di asseverazione depositata in maniera tardiva l’Agenzia delle Entrate si è già espressa in maniera chiara circa la NON possibilità di usufruire del SISMABONUS (circolare 8 luglio 2020 n. 19/E pagina 277).

 

Nell’asseverazione, tra i dati necessari per la localizzazione dell’edificio oggetto di intervento, bisogna anche indicare la Latitudine e la Longitudine di due spigoli opposti della costruzione.
Evidenzio la necessità di specificare il sistema di riferimento utilizzato: ETRF2000 o WGS85.

 

In questa nuova asseverazione del progettista strutturale non è stato eliminato il riferimento, nello stato post intervento, agli “estremi del Deposito/Autorizzazione al Genio Civile”.

Se la normativa richiede il deposito contestuale dell’asseverazione Sismabonus con il titolo edilizio al SUE come possiamo indicare gli estremi del deposito se ancora non sono in nostro possesso? Forse in qualche Regione si deposita/autorizza prima la pratica sismica poi si deposita il titolo? In Emilia Romagna non è così!

 

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Novità presenti nel nuovo Allegato B – asseverazione Sismabonus del progettista strutturale

Nella nuova Asseverazione Sismabonus di cui all’Allegato B sono presenti alcune novità:

  • sulla testata dell’Asseverazione è riportato un piccolo schema dove oltre ai dati catastali il progettista deve compilare i codici di riferimento per la Regione, la Provincia e il Comune relativi alla posizione dell’edificio oggetto di intervento;
  • il professionista assevera che è in possesso di adeguata polizza assicurativa;
  • il professionista assevera anche la congruità delle spese sostenute, comprensivo delle spese professionali, indicando il prezzario utilizzato;
  • nello stato di fatto, in caso di intervento di Demolizione e Ricostruzione, NON è necessario eseguire la Relazione Illustrativa dell’attività conoscitiva svolta e dei risultati raggiunti;
  • nella mitigazione del rischio sismico è stata aggiunta la casella “nessuna classe”.

Aspetti non chiari presenti in questo nuovo allegato B

Un dubbio è quali codici utilizzare per individuare Regione, Provincia e Comune.

 

Per l’attestazione di congruità della spesa necessaria per eseguire l’intervento quale prezzario da scegliere?

In attesa di  chiarimenti, a mio parere, si potrebbe utilizzare il prezzario delle opere pubbliche della Regione Emilia Romagna in quanto è stato già indicato nelle ordinanze emesse nel post terremoto 2012 in Emilia per individuare il contributo ottenibile per la ricostruzione.

Altro dubbio è come attestare la congruità delle spese professionali visto che in Italia non c’è più una regolamentazione in merito a tariffe minime o fisse!!

 

Ulteriore quesito su un caso particolare: se a luglio 2020 un tecnico ha già depositato il titolo edilizio con contestuale Asseverazione redatta utilizzando il precedente allegato B, per usufruire del Sismabonus al 110% dovrà oggi depositare la nuova asseverazione dell’allegato B al D.M. 329/2020 ? In tal caso non sarebbe un asseverazione tardiva?

 

Vedremo se nelle prossime settimane arriveranno dei chiarimenti anche su questi aspetti.

 

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ALLEGATO B-1: Asseverazione del Direttore dei Lavori delle opere strutturali

 

L’Allegato B-1 è il modulo con il quale il Direttore dei Lavori delle opere strutturali potrà asseverare la corrispondenza dei lavori al progetto, compreso le eventuali varianti, la congruità delle spese sostenute, l’importo degli Stati di Avanzamento Lavori e la riduzione del rischio sismico ottenuta a seguito dell’intervento eseguito.

L’asseverazione del Direttore dei lavori delle opere strutturali, allegato B-1, dovrà essere consegnata allo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) a conclusione dei lavori e una copia andrà consegnata al Committente.

 

Evidenzio la frase “che l’ammontare dei lavori, eseguiti in conformità al Progetto per la riduzione del rischio sismico della costruzione, sono risultati pari ad € …………………………… e tale somma risulta congrua per il risultato conseguito” contenuta all’interno dell’asseverazione di cui all’Allegato B-1.

Ma cosa si intende per congrua al risultato conseguito?

Aspettiamo un chiarimento dalle istituzioni!

 

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ALLEGATO B-2: Asseverazione del Collaudatore delle opere strutturali

 

L’Allegato B-2 è il modulo con il quale il Collaudatore delle opere strutturali potrà asseverare la corrispondenza dei lavori al progetto, compreso le eventuali varianti, e la riduzione del rischio sismico ottenuta dopo l’intervento.

L’asseverazione del Collaudatore delle opere strutturali, allegato B-2, dovrà essere consegnata allo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) a conclusione dei lavori e una copia andrà consegnata al Committente.

 

 

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ALLEGATO 1-SAL: Attestazione degli Stati di Avanzamento lavori da parte del Direttore dei lavori delle opere strutturali

 

L’Allegato 1-SAL è il modulo con il quale il Direttore dei lavori delle opere strutturali emetterà gli stati di avanzamento lavori, secondo il comma 1bis dell’art.121 del Decreto Rilancio, al fine di usufruire da parte del Committente dell’opzione della Cessione del Credito o dello Sconto in fattura.

 

Il deposito dei SAL redatti dal Direttore dei lavori delle opere strutturali utilizzando l’Allegato 1-SAL, dovranno essere consegnati allo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) a completamento dell’intervento contestualmente all’attestazione relativa all’ultimazione dei lavori, redatta secondo i modelli di cui all’allegato B-1 e, ove previsto il collaudo statico, all’allegato B-2.

Inoltre una copia andrà consegnata al Committente.

 

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RIEPILOGO ASSEVERAZIONE SISMABONUS

 

Tabella asseverazione Sismabonus

 

 

Se vuoi sapere tutto sul Sismabonus 110% leggi il mio articolo  SISMABONUS 110 %: SI PUÒ INIZIARE!

 

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    124 Comments

    1. Poldino ha detto:

      Faccio notare che l’ALLEGATO B (Asseverazione del Progettista delle opere strutturali) a seguito del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 gennaio 2020, n. 24 per i titoli abilitativi chiesti a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento, ovvero il 16 gennaio 2020 deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori come si legge chiaramente al’art.1 comma 1 lettera b qui consultabile.

      https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2020-01/DM%20n%2024%20del%2009-01-2020.pdf

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno,
        l’Agenzia delle Entrate purtroppo si è più volte espressa che il modulo allegato B relativo all’asseverazione Sismabonus va depositato presso lo sportello unico dell’edilizia contestualmente al titolo edilizio (sembra che ultimamente abbia accettato solo per i Permessi di Costruire la consegna entro l’inizio dei lavori…).

        Se lei preferisce depositare anche in caso di SCIA il modulo allegato B dopo il deposito del titolo edilizio e prima dell’inizio lavori è liberissimo di farlo ma personalmente a favore di sicurezza io lo presento comunque contestualmente 😉

        • Poldino ha detto:

          Buongiorno,
          L’Agenzia delle Entrate, da quel che ho almeno potuto constatare io, si è espressa in merito alla asseverazione tardiva con parere negativo solo per le pratiche presentate anteriormente al 16 gennaio 2020. Per tali pratiche, presentate quindi prima dell’entrata in vigore del decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 gennaio 2020, n. 24, per accedere al superbonus era necessario la presentazione contestuale al titolo edilizio dell’asseverazione dell’allegato B.
          Ma la stessa agenzia delle entrate nelle risposte precisa che tale obbligo sussiste in quanto la SCIA è stato presentato prima del 16 gennaio 2020 e quindi quando era ancora in vigore l’obbligo della presentazione contestuale.
          Se lei ha una risposta di interpello che indica che la data del 16 gennaio 2020 vale solo per i permessi di costruire e non per la SCIA la prego di indicarmela così da poterla conusltare

          • Ing. Della Porta ha detto:

            Buongiorno,
            ripeto che la mia è una posizione personale, a favore di sicurezza per i miei clienti continuerò a depositare il modulo allegato B contestualmente al titolo edilizio.

          • Giovanni ha detto:

            Cosa succede se modifico il prezzario di riferimento nel modello B1 rispetto al modello B a seguito dei chiarimenti riportati nella circolare 16/E?

            • Ing. Della Porta ha detto:

              Buongiorno,
              oltre a modificare il prezzario di riferimento nel modulo allegato B1 dovrebbe anche presentare un nuovo computo con i prezzi unitari del nuovo prezzario…..mah non so se è un’operazione corretta….mi dispiace.
              Provi a confrontarsi con il commercialista che farà il visto di conformità e, se avete il tempo, fate un interpello all’Agenzia delle Entrate.

      • biagio ha detto:

        Esattamente la norma dice il contrario: l’asseverazione deve essere presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo e l’espressione non significa che puoi scegliere il momento “contestualmente alla richiesta o prima dell’inizio lavori”.Tale espressione racchiude un concetto che qualora si è in presenza di un inizio lavori ancor prima o contestuale del titolo abilitativo bisogna rispettare il secondo termine (prima dell’inizio lavori). Non credo che ci siano casi in cui l’inizio dei lavori possa verificarsi prima di un titolo abilitativo, quindi il termine da rispettare è sempre lo stesso <contestualmente alla presentazione scia o richiesta del permesso a costruire.

        • Ing. Della Porta ha detto:

          Se il titolo è una SCIA a mio parere non ci sono dubbi……il modulo B va depositato presso il SUE contestualmente al titolo edilizio.

          Se il titolo edilizio è un permesso di costruire, a mio parere, la frase “…o prima dell’inizio lavori” ti permette di depositare il modulo B o contestualmente alla richiesta del Permesso di Costruire o dopo aver ricevuto il Permesso di Costruire ma comunque prima dell’inizio dei lavori.

          Detto questo, a favore di sicurezza per i miei clienti, continuerò a depositare il modulo allegato B contestualmente al titolo edilizio 😉

          • Pellegrino ha detto:

            E possibile rifare l’allegato B1 depositato nel 2021? al Sue.

            • Ing. Della Porta ha detto:

              Buongiorno,
              mi dispiace ma non so se in caso di controllo l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestarle la situazione…..le consiglio di fare un interpello.

      • Giovanni ha detto:

        Buongiorno Ingegnere,
        in caso di errore formale nel modello B e CME per accesso a sismabonus 110%, relativo all’errata indicazione del mappale, c’è il rischio di diniego della detrazione?
        A mio modo di vedere non dovrebbero esserci problemi considerato che si tratta di un errore prettamente formale e che tutti gli altri identificativi sono corretti (particella e riferimento a PDC) e che nessuna limitazione alle attività ispettive è stata posta in essere (non avendo detratto ancora nulla).
        Ovviamente correggeremo il prima possibile inviando tramite impresa in un giorno oltre a correggere in sede di chiusura dei lavori e presentazione dei modelli finali.
        Cosa ne pensa?

      • Alex ha detto:

        Buongiorno, volevo sapere dove si fa espresso riferimento normativo al fatto di depositare al SUE oltre all’allegato B anche il computo. Stessa cosa vale per spese tecniche? Grazie

        • Ing. Della Porta ha detto:

          Buongiorno,
          come spiegato più volte anche nei miei video su YouTube, quanto da lei richiesto sono valutazioni personali.

    2. BeppeB ha detto:

      Buongiorno,
      in caso di SAL1 (30%) si procede al deposito presso il SUE dell’allegato 1. Tale operazione può avvenire prima dell’ultimazione dei lavori, corretto? Il codice da comunicare per apporre il visto di conformità corrisponde al protocollo SUE?
      Grazie in anticipo.

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno,
        esatto per lo stato di avanzamento lavori relativo all’art. 121 del Decreto Rilancio è necessario utilizzare attualmente il modulo allegato 1 al D.M. 329/2020 e deve essere depositato presso lo Sportello Unico dell’Edilizia.

        Nello stesso D.M. 329/2020 al comma 4-ter dell’art.1 (relative alle modifiche dell’art. 3 del D.M. 58/2017 e s.m.i.) è riportato:
        “Il deposito dei SAL avviene con le modalità di cui al comma 5, al completamento dell’intervento contestualmente all’attestazione relativa all’ultimazione dei lavori, redatta secondo i modelli di cui all’allegato B-1 e, ove previsto il collaudo statico, all’allegato B-2.”

        Quindi direi che il modulo allegato 1 per i SAL deve essere depositato insieme al modulo B-1 presso il SUE alla fine lavori strutturale e consegnato una copia al committente (come da modalità comma 5 D.M. 58/2017 e s.m.i.).

        Riguardo la seconda domanda, personalmente ancora non ho mai consegnato il codice dei moduli 1-SAl o B-1 per apporre il visto di conformità, ma credo che il codice da consegnare sia quello presente in alto a destra nei modelli (quello da compilare con dati ISTAT e Catastali).

    3. GIUSEPPE ha detto:

      Nel caso di demolizione e ricostruzione occorre effettuare valutazione del rischio sismico dello stato ante opere, o c’è qualche semplificazione e quindi si considerano dei dati standard?

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno,
        la commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 58/2017 e s.m.i. nella risposta al quesito n. 2 di marzo 2021, tra le altre cose, afferma:
        “…. nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici o
        loro porzioni, per il nuovo organismo ricostruito sarà comunque
        obbligatorio il rispetto del cap. 7 del DM 17 gennaio 2018 che
        quindi condurrà ad una costruzione antisismica, si considera
        quindi conseguita la riduzione di due classi di rischio e non
        sarà necessario compilare la sezione dei moduli relativa
        all’attribuzione della Classe di rischio “ex ante”.”

        Cordiali saluti

      • Andrea Muzzarelli ha detto:

        Buonasera,
        nel caso in cui i modelli allegato 1 siano stati depositati presso il SUE al raggiungimento dei SAL, occorre depositarli nuovamente alla fine dei lavori insieme al modulo B-1?

        • Ing. Della Porta ha detto:

          Buongiorno,
          io deposito il modulo 1-SAL presso il SUE al raggiungimento della percentuale necessaria da normativa e, a fine lavori, NON li deposito di nuovo.

          N.B. Le mie risposte ai commenti su questo blog sono soltanto interpretazioni personali e quindi prive di valenza legale

    4. MASSIMO ha detto:

      Buongiorno, ho progettato un intervento di piano casa presentanto una DIA condizionata all’ottenimento di un parere paesaggistico, quest’ultimo dopo diverse vicissitudini tra Comune (con frequenti cambi di dirigenti e giunte) e Soprintendenza é sopraggiunto tempo fa, recentementemente ho conseguito il deposito del progetto strutturale e mi appresto a comunicare al Comune l’effettivo inizio lavori, se in questa sede consegno anche l’asseverazione di cui all’allegato B secondo voi rientro nei termini o devo depositare una nuova SCIA?
      Grazie in anticipo

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno,
        mi dispiace ma è un caso molto particolare quindi non posso esprimermi, le consiglio di inviare un interpello all’Agenzia delle Entrate.

      • Giuseppe ha detto:

        Buongiorno ingegnere, nel caso di intervento con unico sal a fine lavori S.U.L. si trasmette solamente l’allegato B1 oppure si dovrebbe trasmettere anche l’allegato 1 con specifica che è S.A.L. finale e percentuale dei lavori ultimati pari al 100 %?
        Grazie, saluti.

        • Ing. Della Porta ha detto:

          Buongiorno,
          da quello che so non ci sono risposte ufficiali al mio quesito.
          Personalmente se non ci sono SAL intermedi a fine lavori strutturali deposito solo il modulo B1.

          N.B. Le mie risposte ai commenti su questo blog sono soltanto interpretazioni personali e quindi prive di valenza legale

    5. Ilario ha detto:

      Ingegnere buongiorno,
      avendo commesso un errore di computazione nella compilazione dell’allegato B che è stato correttamente depositato, potrei avere problemi nella presentazione del mdello 1 ? Fermo restando la congruità dei costi che rispettano quelli del decreto ? L’AE si è mai espressa in tal senso? Grazie anche per tutte le altre informazioni preziosissime che fornisce e buon lavoro

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno e grazie per i complimenti.

        Non ricordo interpelli specifici sulla consegna di un modello allegato B errato……non so il suo caso specifico ma se è un errore di quantità di una lavorazione rispetto al reale eseguito in cantiere penso sia sufficiente presentare il computo corretto allegato al modulo B1 di fine lavori con una piccola relazione che spiega come mai c’è stata la modifica.

        Comunque nell’incertezza è sempre meglio fare un interpello specifico all’Agenzia delle Entrate.

        Un cordiale saluto

    6. nicola ha detto:

      Buongiorno Ingegnere, ho trovato molto interessante l’articolo.
      In merito al quesito che Lei si poneva: se a luglio 2020 un tecnico ha già depositato il titolo edilizio con contestuale Asseverazione redatta utilizzando il precedente allegato B, per usufruire del Sismabonus al 110% dovrà oggi depositare la nuova asseverazione dell’allegato B al D.M. 329/2020 ? In tal caso non sarebbe un asseverazione tardiva?
      è stata risolta la questione? La ringrazio.

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno e grazie per i complimenti.

        L’articolo l’ho scritto ormai molti mesi fa quindi in alcune parti è superato.

        Comunque in merito al suo quesito ci sono varie risposte ad interpelli da parte dell’Agenzia delle Entrate che dicono che, per usufruire del Sismabonus 110%, non è necessario depositare il modulo allegato B aggiornato dal D.M.329/2020 se si è già depositato contestualmente al titolo edilizio il “vecchio” modulo allegato B a luglio 2020.

        Questo chiaramente se tutto il resto della normativa viene rispettata.

        Le consiglio di leggere la risposta all’interpello 410/2021 dell’Agenzia delle Entrate (ultimo ad oggi delle risposte sull’argomento) e di guardare il video sul mio canale Youtube https://www.youtube.com/watch?v=FZNEgjuIpis&t=1117s

        Cordiali saluti

    7. Salvo Taormina ha detto:

      Salve Ing.
      Per gli “interventi di riparazione o locali”, di cui al p.to 8.4.1 del DM 17 gennaio 2018, le dichiarazioni vanno presentate anche al Genio Civile ?
      Grazie in anticipo !

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno,
        le asseverazioni relative alla classificazione del rischio sismico (i moduli allegato B, 1, B1 e B2 al DM 329/2020) oltre a depositarli presso il SUE e a darne una copia al Committente io li allego anche alla pratica sismica.

    8. Dario ha detto:

      Buonasera ingegnere,
      In caso di demolizione e ricostruzione nell’allegato B vanno asseverati gli importi dei lavori prettamente strutturali o comprensivi degli importi dei lavori edili connessi?

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno
        anche in caso di demolizione e ricostruzione possono essere portati in detrazione gli interventi non strutturali strettamente connessi a quelli strutturali, quindi anche per loro deve essere asseverata la congruità dei prezzi per usufruire del Sismabonus 110%.

      • Mancuso Francesco ha detto:

        ho letto adesso i commenti molto utili di questa chat. In merito agli interventi locali o riparazione di cui al 8.4.1 NTC2018, se si accede al bonus edilizio 50%, occorre comunque compilare il mod. B?

        • Ing. Della Porta ha detto:

          Buongiorno, se il cliente ha diritto al Sismabonus 110% non può usufruire del Sismabonus ordinario (come già affermato anche da una risposta della Commissione di Monitoraggio del Sismabonus).
          Se il suo cliente invece non ha diritto al Sismabonus 110%, per esempio è un’attività produttiva, allora potrà accedere al Sismabonus Ordinario ma dovrà migliorare di almeno 1 classe avendo il 70% di detrazione fiscale e chiaramente dovrà compilare il modulo allegato B al DM329/2020.

          • ROBERTO TONINELLI ha detto:

            Buongiorno ing.

            a proposito ex SISMABONUS 70% basta l’Allegato B o servono anche i B1 e B2?
            La vecchia prassi gestiva il Sismabonus solamente con l’allegato B e senza assicurazione professionale specifica, ma ultimamente commercialisti e banche chiedono Allegati B1 e B2 e ALL1-SAL sia per SUPERBONUS che per SISMABONUS!
            Secondo lei rimangono due pratiche diverse SISMA E SUPER BONUS? Basta il B nel primo caso o servono tutti gli allegati sempre e comunque? Appare ragionevole produrre ugualmente tali documenti a posteriori, senza farli rientrare nel deposito sismico ufficiale del comune e senza assicurazione DL34/2020, solo per soddisfare le esigenze della procedura delle banche?
            grazie in anticipo

            • Ing. Della Porta ha detto:

              Buongiorno,
              anche con il Sismabonus ordinario è sempre stato necessario depositare, oltre al modulo B, anche il B1 e se presente il collaudatore il B2.

    9. Federico ha detto:

      Buongiorno Ingegnere,
      complimenti per i suoi video molto esaustivi.
      Le chiedo alcuni quesiti riguardanti il fotovoltaico trainato da un intervento sismico, per il quale è difficile trovare informazioni dettagliate, magari le è già capitato un intervento del genere.
      – Il costo del fotovoltaico è da conteggiare nel totale di spesa nell’allegato B?
      Non trovo informazioni in merito, ma per rigor di logica, non essendo intervento di miglioramento sismico non dovrebbe essere conteggiato, giusto? In questo caso la spesa dei pannelli va asseverata dall’ingegnere che redige le asseverazioni per i lavori strutturali oppure può/deve asseverare il tecnico che segue la parte di efficentamento energetico? La ringrazio anticipatamente. Federico

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno e grazie per i complimenti,
        non mi è ancora capitato di eseguire un intervento Sismabonus 110% con il fotovoltaico trainato quindi non posso darle delle risposte certe.

        Concordo con lei che a rigore di logica non dovrebbe essere conteggiato nella cifra da asseverare da noi strutturisti(evidenzio chiaramente che il mio è un parere personale privo di valore legale).

        • Federico ha detto:

          Grazie per la risposta.
          Mi sto ancora documentando, purtroppo commercialista, Ernest & Young (che redigerà il visto di conformità per la cessione del credito), ingegnere e architetto la pensano tutti in maniera diversa a riguardo 🙂
          Buon lavoro.
          Saluti
          Federico

    10. Ing. Angelo Testa ha detto:

      Buongiorno,
      nell’allegato B nella rigo “estremi del deposito/autorizzazione al Genio Civile…” basta il protocollo di entrata? oppure ci vuole il provvedimento finale? che sia l’autorizzazione o l’avvenuto deposito?
      grazie

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno,
        non so nella sua Regione ma qui in Emilia Romagna la pratica sismica viene depositata insieme al titolo edilizio quindi per noi strutturisti non è possibile inserire il numero di protocollo del deposito sul modulo allegato B al DM 329/2020.
        Io semplicemente scrivo una nota sul modulo dove evidenzio questo fatto.
        Se nella sua Regione le cose sono diverse a mio parere (quindi non so se è corretto) nel modulo allegato B, da depositare contestualmente al titolo edilizio, dovrebbe indicare il protocollo del deposito della pratica sismica.

    11. Francesco Rapino ha detto:

      Buongiorno Ingegnere, la ringrazio per tutte le informazione che mette a disposizione.
      Volevo chiederle un parere: ho depositato l’Allegato B (nella vecchia versione) per un progetto di “Demolizione e Ricostruzione” volendo usufruire del Sismabonus ordinario 80%.
      Mi chiedevo se questo possa inficiare sulla possibilità di cessione del credito maturato, non avendo utilizzato il nuovo Allegato B, o se sia sufficiente l’asseverazione sulla congruità dei costi da parte del professionista e il visto di conformità (resi obbligatori per tutti i bonus edilizi con il DL Antifrode).
      Grazie

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno,
        la domanda me l’ha riproposta anche in un commento ad un video sul mio canale YouTube e li ha indicato che la pratica l’ha presentata il 27/12/2021.

        Quindi le rispondo come su YouTube, per le pratiche presentate dopo la pubblicazione del DM 329/2020, come indicato anche in una risposta della Commissione Monitoraggio de Sismabonus, deve essere utilizzato il modulo B allegato al predetto decreto.

        In merito alla possibilità di usufruire del Sismabonus (tra l’altro ricordo che se lei può usufruire del Sismabonus 110% NON può scegliere di usufruire del Sismabonus ordinario) non so cosa risponderle se non di rivolgersi all’Agenzia delle Entrate.

        Cordiali saluti

    12. Mancuso Francesco ha detto:

      ho letto adesso i commenti molto utili di questa chat. In merito agli interventi locali o riparazione di cui al 8.4.1 NTC2018, se si accede al bonus edilizio 50%, occorre comunque compilare il mod. B?

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno, se il cliente ha diritto al Sismabonus 110% non può usufruire del Sismabonus ordinario (come già affermato anche da una risposta della Commissione di Monitoraggio del Sismabonus).
        Se il suo cliente invece non ha diritto al Sismabonus 110%, per esempio è un’attività produttiva, allora potrà accedere al Sismabonus Ordinario ma dovrà migliorare di almeno 1 classe avendo il 70% di detrazione fiscale e chiaramente dovrà compilare il modulo allegato B al DM329/2020.

    13. Tiziana ha detto:

      Buongiorno ingegnere,
      La ringrazio innanzitutto per tutte le informazioni che che mette a disposizione.
      Il quesito che pongo è il seguente: Intervento sismico concluso, ma restano da ultimare ancora delle opere di finitura e delle opere esterne, che non godono di alcun beneficio fiscale.
      E’ possibile procedere con le asseverazioni (All. B-1 direttore dei lavori e All. B-2 collaudatore statico) e successivo deposito al SUE solo relativamente alla conclusione dei soli lavori antisismici oppure dovrò attendere la conclusione di tutti i lavori, tutti autorizzati con uno stesso permesso di costruire?
      Grazie

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno,
        a mio parere, se le opere strutturali sono completate e se le opere di finitura di cui parla non sono state inserite nel computo degli interventi di riduzione del rischio sismico come opere connesse a tali interventi e quindi non vanno in detrazione Sismabonus, può procedere alla presentazione delle asseverazioni B1 e B2.

        N.B. Le mie risposte ai commenti su questo sito sono soltanto interpretazioni personali e quindi prive di valenza legale

    14. Francesco ha detto:

      Buonasera ingegnere,
      In un intervento di Sismabonus 110 mediante ristrutturazione edilizia (demolizione e ricostruzione), nell’allegato B ho asseverato gli importi dei lavori prettamente strutturali (demolizione fabbricato muratura e ricostruzione intelaiatura in cemento armato) omettendo gli importi dei lavori edili connessi (tamponature, impianti ecc), vorrei capire se ciò sia corretto o sbagliato. Grazie.

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno,
        a mio parere, se le finiture sono strettamente connesse agli interventi strutturali quindi di loro completamento e se le ha inserite nel computo per poter usufruire del Sismabonus anche per tali opere, deve inserirle negli importi da asseverare con il modulo allegato B al DM 329/2020.

        N.B. Le mie risposte ai commenti su questo sito sono soltanto interpretazioni personali e quindi prive di valenza legale

        • Francesco ha detto:

          Buongiorno Ing.,
          la ringrazio per la sua risposta. Le finiture non sono state inserite nel computo dal momento che, già con la demolizione fabbricato muratura e ricostruzione intelaiatura in cemento armato, abbiamo superato i 96000 x2 di massimali e quindi la general contractor ha ritenuto superfluo computarle. Ho solo un altra domanda da porle, relativa alla consegna dei diversi moduli, ovvero:
          – l’allegato B va consegnato al SUE alla richiesta del titolo abilitativo!
          – l’allegato B-1 va consegnato al SUE al deposito della relazione a strutture ultimate alla Provincia??
          – l’allegato B-2 va consegnato al SUE al deposito del collaudo statico alla Provincia??
          Grazie mille per la disponibilità.

    15. Raniero ha detto:

      Buongiorno,
      l’allegato B-1 e l’allegato B-2 vanno presentati a conclusione dell’intervento, nel mio caso, di miglioramento sismico.
      La mia domanda è: devono essere presentati al SUE insieme alla fine lavori della pratica edilizia oppure possono essere presentati prima della fine lavori della pratica edilizia ma comunque a conclusione dell’intervento di miglioramento sismico?
      Grazie
      Ing. Raniero Pisauri

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno,
        i moduli B1 e B2 (se presente il collaudatore) io li consegno al SUE come integrazione alla pratica edilizia insieme alla fine lavori strutturali il B1 e insieme al collaudo il B2.

        • Rosanna ha detto:

          Buon pom. ing,
          Sisma bonus ordinario con cessione del credito è concesso il deposito del modulo B1/B2 il 13/01/2024 con chiusura lavori il 28/12/2023. Agenzia delle entrate di è mai espressa sul significato del termine “contestualmente”? Grazie mille per il supporto

          • Ing. Della Porta ha detto:

            Buon pomeriggio,
            mi dispica ma non sono a conoscenza di chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sul termine “contestualmente”

    16. Mauro ha detto:

      Buonasera, in una progettazione è stato depositato allegato B in fase di progetto con inserimento di determinati importi, successivamente all’inizio lavori ma prima ancora di emettere dei SAL, si è accorti che tali importi sono stati erroneamente riportati con discordanza di difetto per circa il 10%….è possibile ed adeguato ripresentare nuovo Allegato B con le cifre corrette o possiamo lasciarlo invariato ed andare poi con Allegato B1?
      Grazie

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno,
        potrebbe valutare di indicare la variazione con nelle note nel computo è allegarlo al 1° SAL, però non sono certo della procedura quindi le consiglio di presentare un interpello all’Agenzia delle Entrate anche solo della sua Regione.

    17. Rossana Cracco ha detto:

      Buongiorno,

      Sto usufruendo pure io dell’intervento antisismico 110%.
      Ora sono alla parte finale per la chiusura dello stato finale.
      Leggendo l’allegato B1, mi stanno venendo dei dubbi per la compilazione.
      Al punto: ” che in relazione alle somme degli stati di avanzamento già riconosciuti all’impresa è da corrispondere una somma finale pari a…”
      La mia domanda: L’allegato B1 va fatto con data antecedente alla data di pagamento dell’ultima fattura per l’impresa edile oppure va bene anche dopo? Nell’allegato scrivono “è da corrispondere” .. quindi non si capisce bene.
      La seconda domanda: sempre relativa all’allegato B1, non ne parlano di spese professionali ma io ho anche quelle già dichiarate nell’allegato B.
      Nell’allegato B1 dove va inserito l’importo totale comprensivo delle spese professionali?
      Grazie mille

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno, a mio parere l’allegato B1 va fatto quando sono già state eseguite e pagate le opere.
        In merito alle spese professionali io non le inserisco nel B1 perché nel modulo si parla di lavori ma allo stesso modulo allego una tabella riepilogativa lavori+ spese tecniche + IVA.

        Ricordo che le mie risposte ai commenti su questo blog sono soltanto interpretazioni personali e quindi prive di valenza legale

    18. Roberto V ha detto:

      Buonasera ingegnere. ho completato un intervento di sismabonus 110 e rispetto all’ALLEGATO B consegnato in comune prima dei lavori ci sono state delle piccole varianti che hanno fatto variare la cifra indicata nell’allegato B. Le chiedo se comunque va ripresentato un altro ALLEGATO B al comune con i nuovi importi oppure basterebbero gli ALLEGATI successivi previsti, che sono appunto più da contabilità come l’ Allegato 1 (per ogni sal) e Allegato B-1 del DL e Allegato B-2 del Coollaudatore ?

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno,
        non so darle una risposta certa da fonti ufficiali, personalmente indico le modifiche avvenute nella contabilità (motivandole) nel computo metrico che aggiorno per ogni SAL e alla fine dell’intervento.

        Ricordo che le mie risposte ai commenti su questo blog sono soltanto interpretazioni personali e quindi prive di valenza legale

    19. Egidio ha detto:

      Salve, e complimenti per la chiarezza e semplicità di esposizione. Nel caso in cui mi dovessi ritrovare a fare un intervento locale che non necessita di collaudatore bensì del certificato di regolare esecuzione redatto dal DL (che sostituisce di fatto il collaudo) a conclusione dei lavori si consegna il comunque il modulo del collaudatore (magari scrivendo da qualche parte che si agisce in qualità di DL) oppure si consegna solo quello del DL? Grazie.

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno e grazie dei complimenti.
        In merito alla sua domanda a mio parere in caso di intervento locale, quindi senza la presenza del collaudatore, a fine lavori si consegna solo il modulo B1 a firma del Direttore dei lavori delle strutture.

        Ricordo che le mie risposte ai commenti su questo blog sono soltanto interpretazioni personali e quindi prive di valenza legale

    20. Domenico ha detto:

      Buonasera Ingegnere e complimenti per le sue osservazioni sempre puntuali ed esaustive. Se per un sismabonus 110, per demo-ricostruzione, si è consegnato l’Allegato B senza aver stipulato la polizza apposita per il Sismabonus ma essendo, comunque, dotato di polizza assicurativa generale, possono esserci problemi? Oppure, a suo parere, è possibile stipulare una polizza assicurativa ad hoc, magari con copertura retroattiva? Grazie mille per la
      Risposta

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno e grazie per i complimenti,
        mi dispiace ma non so come rispondere alle sue domande, le consiglio di confrontarsi con il commercialista che farà il visto di conformità.

    21. Luisa ha detto:

      Buongiorno Ing. Della Porta. Davvero complimenti per la professionalità!

      Ho un dubbio sulla compilazione degli allegati necessari per l’asseverazione ai fini del siamabonus acquisti.

      Gli spigoli da indicare nei diversi allegati sono relativi all’edificio ante intervento o all’edificio post intervento?

      Grazie per la disponibilità!

      Luisa

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno e grazie per i complimenti,
        non so darle una risposta certa……..a mio parere, visto che le agevolazioni fiscali hanno lo scopo di migliorare le caratteristiche degli edifici esistenti, metterei gli spigoli dell’edificio che darà demolito.

        Ricordo che le mie risposte ai commenti su questo blog sono soltanto interpretazioni personali e quindi prive di valenza legale

    22. Stefano ha detto:

      Buonasera Ingegnere
      Secondo la Sua esperianza i modelli di asseverazione dei SAL ed il finale vanno consegnati al SUE in corrispondenza all’ultimazione dei lavori strutturali (Genio Civile) o quella del titolo edilizio? Grazie

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno,
        io il modulo 1-SAL lo deposito al SUE quando emetto lo stato di avanzamento per la cessione del credito mentre il modulo B1 lo deposito al SUE a fine lavori strutturale.
        Ricordo che le mie risposte ai commenti su questo blog sono soltanto interpretazioni personali e quindi prive di valenza legale

    23. Matteo ha detto:

      Buongiorno,
      è sufficiente che l’asseverazione ALLEGATO B sia depositata all’interno della pratica sismica strutturale (opportunamente depositata al SUE) e poi nel titolo edilizio (SCIA o PdC), contestualmente e comunque prima dell’inizio dei lavori, siano allegate le SOLE RICEVUTE di avvenuto deposito della pratica sismica strutturale? Se l’allegato B non è fisicamente all’interno del titolo edilizio, ma è richiamato nelle allegate ricevute di avvenuto deposito della pratica sismica al titolo edilizio, consegue la decadenza dei benefici fiscali?
      Ringrazio anticipatamente per la disponibilità.
      Saluti.

    24. Marco ha detto:

      In caso di SAL Finale a seguito della conclusione di tutti i lavori strutturali è necessario compilare l’allegato 1 (SAL pari al 100%) o è sufficiente compilare l’allegato B-1 di fine lavori ? Grazie.

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno,
        a mio parere a fine lavori strutturale è sufficiente compilare il modulo allegato B1.

        Ricordo che le mie risposte ai commenti su questo blog sono soltanto interpretazioni personali e quindi prive di valenza legale.

    25. Giuseppe Zago ha detto:

      Gentile ingegnere , nel caso di permesso di costruire con demolizione e ricostruzione presentato nell’ottobre 2020 e successivo deposito pratica cementi armati al genio civile , risulta che nei documenti allegati alle pratiche, seppure approvate , manca l’allegato B, nonostante vi siano asseverazioni relative al la classe sismica pre e post intervento e scheda di vulnerabilità sismica , ma manca il documento compilato secondo il modello predisposto per l’accesso al sismabonus.
      Tale modello B , si trova allegato alla pratica Deloitte per l’accesso alla cessione del redito con l’affidamento a Deloitte del visto di conformità

      In questa situazione il rischio di contestazione del benificio fiscale da parte dell’agenzia delle entrate e molto probabile ? Grazie

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno,
        l’Agenzia delle Entrate si è più volte espressa sulla necessità di depositare il modulo allegato B contestualmente al titolo edilizio presso il SUE e comunque, per il permesso di costruire, entro l’inizio lavori.
        Per il suo caso particolare non ho una risposta.

        Ricordo che le mie risposte ai commenti su questo blog sono soltanto interpretazioni personali e quindi prive di valenza legale.

    26. Andrea Saran ha detto:

      Buongiorno ing. Gli allegati SAL e B-1 devono essere asseverati dal direttore lavori generale o dal direttore lavori delle strutture? A mio parere non vi è alcun riferimento normativo specifico che possa escludere il dubbio. Grazie, saluti

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno,
        a mio parere è certo che i moduli 1-SAL e il modulo B1 devono essere firmati dal Direttore dei Lavori Strutturale (art.3 comma 4 D.M. 58/2017 e s.m.i.).

        Cordiali saluti

    27. Michele Montani ha detto:

      Visto che l’allegato B contempla i soli costi per le opere strutturali, come andare a comporre un CME dell’intero progetto, comprendendo dunque anche gli altri costi strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento (come da CIRCOLARE N. 19/E, 8 luglio 2020) e i costi delle opere di manutenzione straordinaria necessarie al completamento dell’intervento? E qual’è la figura professionale che assevera questi altri costi, se non è il progettista strutturale? Sto pensando a un caso di sismabonus con demolizione e ricostruzione.

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno,
        premesso che come avrà visto regalo moltissimi contenuti con gli articoli sul mio blog e con i video sul mio canale YouTube, mi dispiace ma non posso risponderle in quanto non svolgo consulenza gratuita su casi specifici.

        Se ha bisogno di una consulenza può andare alla mia pagina https://www.studioingdellaporta.it/consulenza/ e scegliere la soluzione che preferisce.

        Cordiali saluti

    28. Andrea M ha detto:

      Buonasera, se l’intervento è di tipo locale e non è nominato il collaudatore in quanto sufficiente il CRE del DL, è necessario depositare ugualmente il modello B2? Grazie e cordiali saluti

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno,
        a mio parere se non è necessario nominare un collaudatore non è necessario depositare il modulo allegato B2…….anche perché dovrebbe essere firmato da qualcuno che non c’è…il collaudatore 😉

        Ricordo che le mie risposte ai commenti su questo blog sono soltanto interpretazioni personali e quindi prive di valenza legale.

    29. Gabriele ha detto:

      Buonasera ingegnere. Complimenti per la sua pagina web ricca di spunti interessanti. Le chiedo questo: un intervento di ristrutturazione è iniziato come intervento locale (quindi senza salto di classe), con allegato B presentato nei tempi e modi previsti. Ora sono state introdotte delle varianti strutturali che fanno si che l’intervento debba essere (ri) considerato di miglioramento. Secondo Lei va ripresentato l’allegato B (con salto di classe)?? La ringrazio per l’attenzione e la saluto cordialmente.

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buon pomeriggio e grazie dei complimenti.

        al di la dell’aspetto fiscale credo che sarà necessario ripresentare la pratica sismica o meglio una variante sostanziale (è un caso che non mi è mai capitato quindi non sono certo).
        Quindi nel momento in cui si presenta la nuova pratica sismica/variante sostanziale a mio parere va ripresentato il modulo B…anche perché immagino che cambierà anche la classe del rischio sismico dopo l’intervento.

        Comunque come in tutti i casi poco chiari consiglio sempre di fare in interpello all’agenzia delle entrate.

        Ricordo che le mie risposte ai commenti su questo blog sono soltanto interpretazioni personali e quindi prive di valenza legale.

    30. Francesco Perilli ha detto:

      complimenti ing per i tanti contributi. Sono finito per caso nel sito. Stavo cercando di fare chiarezza sull’Allegato B nel caso di sismabonus ordinario. In giro e tra colleghi non ho trovato idee chiare sulla questione. Negli interventi di demolizione ricostruzione sismabonus ordinario e’ necessaria la valutazione della classe ante? quale Allegato B va utilizzato nel caso di sismabonus ordinario il vecchio o il nuovo, ? Come va interpretata la risposta al quesito 2 data dalla commissione llpp per il monitoraggio (si riferiva al caso di supersismabonus o anche al sismabonus ordinario? non vi è obbligo di polizza nel caso di sismabonus ordinario per cui quanto riportato nel nuovo allegato potrebbe anche cancellarsi in quanto viene richiamato l’art. 119. Nel caso di sismabonus acquisti ordinario demolizione e ricostruzione non sembra si debba indicare alcun computo opere. A proposito di determinazione di classe sismica ante , ci sono colleghi che si occupano solo di nuove strutture in c.a. e per esempio non di strutture in muratura. Ritiene sia delegabile ad altro tecnico la determinazione della classe Ante ? in quanti poi dovrebbero asseverare? il disposto normativo non sembra lasciare questa possibilità per cui sembrerebbe che chi non puo’ determinare la classe ante non potrà occuparsi della nuova struttura a meno che non faccia propria la determinazione altrui e in quale modalità ? si tratta di alcuni dubbi a cui non ho trovato risposte .grazie. ps. Gradita sarebbe una occasione per fare chiarezza vista la intervenuta scadenza del super sisma e il ritorno delll’ordinario.

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno e grazie per i complimenti.

        In merito alla sua richiesta, premesso che come avrà visto regalo moltissimi contenuti con gli articoli sul mio blog e con i video sul mio canale YouTube, mi dispiace ma non posso risponderle in quanto non svolgo consulenza gratuita su casi specifici.

        Se ha bisogno di una consulenza può andare alla mia pagina https://www.studioingdellaporta.it/consulenza/ e scegliere la soluzione che preferisce.

    31. Barbara ha detto:

      Buongiorno Ing. Della Porta, intanto complimenti per la disponibilità. Avrei un dubbio: il mio architetto ha presentato in data 29 06 2022 una scia per opere strutturali (sismabonus 110%) e ha inviato solo 2 giorni dopo, ad integrazione della pratica edilizia, l’allegato B e la relazione fatta dall’Ingegnere (soggetto diverso dall’architetto che ha presentato la pratica in Comune). La Scia riporta come data inizio lavori il 29 06 2022 anche se in realtà non sono ancora iniziati. Il mio dubbio è: non avendo presentato l’allegato B e la relazione lo stesso giorno della presentazione della Scia, perdo il diritto alla detrazione fiscale dei lavori? Specifico che l’intervento in questione non prevede salto di classe ed è un rinforzo del solaio.
      la ringrazio anticipatamente per la risposta.

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno, mi dispiace ma ogni caso specifico necessita di uno studio approfondito quindi non è possibile rispondere in poche righe di commento online.

    32. Lorenzo ha detto:

      Buongiorno Ingegnere, grazie per tutto ciò che fa. Secondo lei è plausibile nell’ambito del superbonus presentare sullo stesso cantiere prima una cilas relativa a lavori solo ecobonus (infissi, impianto climatizzazione) e successivamente cilas e scia (contestualmente all’allegatoB) relative a solo lavori strutturali? Nello specifico, si può considerare come inizio lavori del sisma quelli della seconda cilas? O come inizio lavori anche della seconda cilas si intende la cantierizzazione che invece è avvenuta con la prima cilas? é il caso di chi inizia lavori di solo ecobonus e poi, una volta aperto il cantiere, si rende conto di dovere anche fare lavori di consolidamento che rientrerebbero nel sismabonus. Grazie

    33. Antonio Manlio Parra ha detto:

      Gentile ingegnere, complimenti e grazie per il supporto che da con i suoi video. Volevo porle una domanda: in caso di demolizione e ricostruzione, secondo Lei l’importo da inserire nell’allegato B, è quello relativo alle sole opere strutturali (demolizione, travi pilastri e solai) oppure va messo l’intero importo, comprensivo quindi delle spese per le opere di completamento (impianti, tramezzi, tinteggiature ecc..) ? La ringrazio anticipatamente

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno,
        ogni tecnico, por ogni intervento, dovrà valutare quali sono le opere di completamento STRETTAMENTE CONNESSE agli interventi strutturali da portare in detrazione.

    34. Michele ha detto:

      Buonasera Ingegnere, ho un dubbio, l’ALLEGATO 1, facendo riferimento ai SAL, deve essere depositato anche per lo stato FINAE? la mi chiave di lettureè che non serva per la fine lavori, ma vada depositato solo B1 ed eventualmente B2, sbaglio? Grazie per la disponibilità.

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buon pomeriggio,
        a mio parere l’allegato 1-SAL non va depositato a fine lavori, ma sono sufficienti il B1 e, se necessario il collaudo, il B2.

        N.B. Le mie risposte ai commenti su questo blog sono soltanto interpretazioni personali e quindi prive di valenza legale

    35. Alessandro ha detto:

      Buongiorno Ingegnere, Vorrei avere un suo parere: intervento di miglioramento sismico unità residenziale di una classe (70%) presentato a novembre 2019 con relativo modello B vigente in quel momento, fattura acconto pagata ante luglio 2020 (superbonus), mentre altre pagate successivamente ad entrata in vigore del DL34, posso mantenere per tutte le fatture la detrazione al 70%? Oppure c’è distinzione tra aliquote tra 70 e 110%?

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno,
        non saprei…..essendo un caso particolare le consiglio di fare un interpello all’Agenzia delle Entrate.

    36. luigi ha detto:

      buonasera,chi deve presentare l’allegato B al SUE ?

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno,
        l’allegato B viene firmato dal progettista strutturale e normalmente viene inviato contestualmente al titolo edilizio dal tecnico che firma la SCIA o CILAS, inoltre normalmente io lo allego anche alla pratica sismica.

        N.B. Le mie risposte ai commenti su questo blog sono soltanto interpretazioni personali e quindi prive di valenza legale

    37. Antonio ha detto:

      Buonasera.
      Alla luce del nuovo decreto aiuti quater, posso pagare le ultime fatture e consegnare gli allegati 1 (sal finale) B1 e B2 entro marzo dell’anno prossimo?
      Ci sono problemi per detrazione nel 730 se per l’ultimo SAL ho spese 2022 e spese 2023?

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno, ogni situazione specifica va attentamente analizzata, le consiglio di rivolgersi al suo commercialista.

    38. Claudio ha detto:

      Buongiorno. A Suo parere è fondata la contestazione che gli importi dell’allegato B-1 non sono coincidenti con quelli dell’Allegato B e pertanto che è necessario protocollare a fine lavori anche un agigornamento dell’Allegato B in modo che le cifre coincidano? Che Lei sappia esiste un parere in merito?

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno,
        a mio parere è molto probabile che gli importi indicati nei modulo B e B1 non siano coincidenti (io allego sempre al B1 un computo a consuntivo con delle note esplicative per illustrare il motivo delle cifre diverse rispetto al modulo B e a seguito di ciò, a mio parere, non serve depositare un nuovo modulo B).

        N.B. Le mie risposte ai commenti su questo blog sono soltanto interpretazioni personali e quindi prive di valenza legale

    39. Enrico ha detto:

      Buongiorno ingegnere, le chiedo cortesemente se ritiene che il modulo relativo ai sal del sismabonus è sufficiente che sia firmato (anche digitalmente) dal solo direttore dei lavori strutturali. E’ necessaria anche la firma dell’impresa?
      Grazie

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno,
        a mio parere nel modulo 1-SAL è necessario anche firma e timbro dell’impresa (come tra l’altro riportato anche nello stesso modulo).

        N.B. Le mie risposte ai commenti su questo blog sono soltanto interpretazioni personali e quindi prive di valenza legale

    40. Nicola ha detto:

      Salve Ingegnere mi complimento per il suo blog e la sua professionalità. In caso di un’unica attestazione SAL mediante Allegato 1 del 100% , l’ Allegato B1 se viene presentato qualche mese dopo rispetto al SAL ma comunque entro la fine lavori complessiva di un intervento di superbonus 110, cosa accade?

    41. Saverio ha detto:

      Buongiorno gentilissimo Ingegnere,
      in caso di acquisto di una unità abitativa facente parte di un immobile con più appartamenti ricavati a seguito di una demolizione e ricostruzione, per poter usufruire del sismabonus acquisti,
      tra la documentazione necessaria vi è quella relativa alla ultimazione dei lavori. Cosa si intende esattamente per ultimazione dei lavori, quelli riguardanti la singola unità abitativa o quelli relativi all’intero immobile ? L’ultimazione dei lavori è relativa alle sole opere strutturali o tutti i tipi di lavori ?
      Grazie

    42. Saverio ha detto:

      Buonasera gentilissimo Ingegnere,
      essendo interessato alla detrazione diretta del sismabonus acquisti, gradirei conoscere l’elenco completo di tutta la documentazione (asseverazioni, attestazioni e certificazioni varie) che l’impresa è tenuta a rilasciare agli acquirenti delle unità abitative realizzate a seguito di operazione di demolizione e ricostruzione.
      Ciò al fine di evitare eventuali future inammissibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate.
      Ringrazio anticipatamente e porgo Cordiali Saluti.

    43. Antonio ha detto:

      Buonasera Ingegnere, come D.L. seguito la realizzazione di un intervento edilizio classificato come “interventi locali”. Contestualmente all’inizio dei lavori è stato depositato il modello B. A completamento dell’intervento è stata trasmessa comunicazione di ultimazione lavori. Successivamente alla comunicazione di ultimazione lavori sono stati trasmemessi modello B-1 (Direttore Lavori), B-2 (collaudo anche se non prevista dalla normativa in quanto interventi locali) e 1-SAL. Volevo chiederle se a suo parere ho proceduto correttamente nelle comunicazioni o se vi era un termine da rispettare dalla comunicazione di ultimazione lavori. Le pongo questa domanda poichè io non ho trovato riferimenti. Grazie per la sua attenzione.

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno
        In merito alla sua richiesta, premesso che come avrà visto regalo moltissimi contenuti con gli articoli sul mio blog e con i video sul mio canale YouTube, mi dispiace ma non posso risponderle in quanto non svolgo consulenza gratuita su casi specifici.

        Se ha bisogno di una consulenza può andare alla mia pagina https://www.studioingdellaporta.it/consulenza/ e scegliere la soluzione che preferisce.

        Cordiali saluti

    44. Antonio ha detto:

      Buonasera ingegnere, come da suo video il modello B-1 Direttore dei lavori, il modello B-2 Collaudo e il modello 1-SAL vanno consegnati al SUE a completamento dei lavori. Per “completamento dei lavori” si intende contestualmente alla comunicazione di fine lavori o è possibile anche successivamente poiche tanto la liquidazione/contabilizzazione dei lavori, che la relazione strutture ultimate o anche il collaudo vengono fatte successivamente alla ultimazione dei lavori ?
      Grazie per la sua attensione.

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno
        In merito alla sua richiesta, premesso che come avrà visto regalo moltissimi contenuti con gli articoli sul mio blog e con i video sul mio canale YouTube, mi dispiace ma non posso risponderle in quanto non svolgo consulenza gratuita su casi specifici.

        Se ha bisogno di una consulenza può andare alla mia pagina https://www.studioingdellaporta.it/consulenza/ e scegliere la soluzione che preferisce.

        • CARLO MAZZAFERRO ha detto:

          Buonasera Ing.

          nel modello B viene riportato in alto a destra il codice numerico dell’asseverazione. In corrispondenza dell’anno va riportato l’anno di accesso al bonus.

          Nell’All. 1 (1 sal) va riportato lo stesso anno indicato nel modello B oppure va riportato l’anno in cui si redige e sottoscrive l’All. 1?

          Es. Allegato B presentato nel 2022 e Allegato 1 presentato nel 2023; in questo ultimo modello va indicato l’anno 2022 o 2023?

          Grazie in anticipo per la Sua attenzione .

          • Ing. Della Porta ha detto:

            Buongiorno,
            non sono a conoscenza di indicazioni nonrmative o ufficiali in merito.

            Personalmente, nei moduli 1-SAL e B1, ho sempre lasciato lo stesso codice indicato nel modulo B.

            N.B. Le mie risposte ai commenti su questo blog sono soltanto interpretazioni personali e quindi prive di valenza legale

    45. Raffaele ha detto:

      Buongiorno ing. Della Porta, il suo blog è una ottima fonte di sapere cui ho molto attinto per i tanti dubbi che la tematica del superbonus mi ha sollevato. Tuttavia un forte dubbio mi è rimasto a proposito dell’allegato B1 finale. Mi rifaccio ad una sua comunicazione dove alla fine dice che a conclusione dei lavori strutturali di redigere l’allegato B1 per non dimenticarlo…….. e consegnarlo al D.L.. Il dubbio è questo: l’allegato B1 compilato e attestato con firma del D.L e Impresa a conclusione dei lavori strutturali, Dichiarazione di fine Lavori in data successiva all’attestazione del B1, quindi in altra data, molto prossima, deposito del B1 al SUE . Al sottoscritto sembra che il DM 58/2017 c.4 e c.5 restano validi anche in presenza del DM329/2020 che si riferisce più al SAL che allo stato finale. Lei che ne pensa? Grazie anticipate della Sua attenzione e cortese risposta

    46. Alessandro Mandalà ha detto:

      Buongiorno.
      Considerato che in un intervento di sismabonus in CILAS ci possono essere delle opere correlato di completamento oltre che veri e propri trainati (FV+accumulo), e che quindi gli importi relativi a queste opere vanno indicati nell’allegato B al momento della presentazione della stessa CILAS, analogamente, l’allegato B1 (e B2 se previsto), che riporterà anche gli importi di tali opere di completamente, va presentato al SUE a chiusura della CILAS e non al momento del fine lavori al genio civile. Ne conviene?

    47. Ing. F. Marino ha detto:

      Salve Ingegnere, un suo parere sarebbe importante anche in virtu della nuova entrata in vigore del PNCS.
      Il modello 1-sal, compilato per i sal intermedi, deve essere compilato anche per il sal finale al 100% delle lavorazioni e contestualmente trasmesso al SUE con il modello B1? o Basta solo quest’ultimo?
      Grazie

      • Ing. Della Porta ha detto:

        A mio parere no, basta il B1.

        N.B. Le mie risposte ai commenti su questo blog sono soltanto interpretazioni personali e quindi prive di valenza legale

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