Le asseverazioni per il Sismabonus 110% devono essere eseguite utilizzando i moduli allegati al D.M. n. 329 pubblicato il 06/08/2020 di modifica al DM 58/2017 relativo alla classificazione del rischio sismico delle costruzioni.
La compilazione dei moduli di Asseverazione Sismabonus allegati al DM 329/2020 ha creato diversi dubbi tra noi professionisti.
In questo articolo e nel video qui sotto riportato mostro alcune indicazioni sulla compilazione del modulo allegato B derivanti da miei approfondimenti e dal confronto con alcuni colleghi.
Quanto qui illustrato è semplicemente il mio modo di operare quando compilo il modulo allegato B al DM 329/2020.
Oltre al leggere l’articolo guarda il video dove mostro come compilare il modulo allegato B al D.M. 329/2020.
Appena ho visto i modulo allegati al D.M. 329/2020 necessari a redigere le Asseverazioni per il Sismabonus 110% mi sono domandato quali codici utilizzare per identificare la Regione, la Provincia e il Comune nelle tabelle presenti in alto a destra.
Dopo essermi confrontato con colleghi e commercialisti, già alcuni mesi fa, ero giunto alla conclusione che dovevo utilizzare i codici ISTAT.
Finalmente in una risposta data il 17/02/2021, nella “Posta del Fisco”, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i codici da utilizzare nella tabella in alto a destra del modulo Allegato B al D.M. 329/2020, relativo all’Asseverazione del Sismabonus, sono i codici ISTAT.
Questo è il link per leggere la risposta completa.
Nel modulo allegato B al D.M.329/2020 dove viene richiesto a quale Decreto Ministeriale si fa riferimento io scrivo: D.M. 58/2017 e s.m.i.
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Altro dubbio che molti di noi strutturisti hanno avuto è sicuramente per quale motivo sono presenti due caselle da barrare quando dobbiamo dichiarare il tipo di incarico ricevuto.
Molti hanno interpretato, secondo me in maniera errata, che il motivo fosse che un tecnico poteva eseguire solo la classificazione del rischio sismico dello stato di fatto della costruzione e un altro tecnico poteva asseverare in un altro modulo solo la classificazione del rischio sismico della costruzione a seguito dell’intervento progettato (stato di progetto).
Ma il D.M. 58/2017 e s.m.i. dice chiaramente nel comma 2:
“Il progettista dell’intervento strutturale, ad integrazione di quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dal citato decreto 14 gennaio 2008, assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida , la classe di rischio sismico dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato“.
A mio parere il motivo della presenza delle due caselle da barrare nel modulo allegato B al D.M. 329/2020 potrebbe essere dovuto a due distinti incarichi che possiamo ricevere:
L’asseverazione della congruità dei prezzi è una delle novità introdotte nei moduli dal D.M. 329/2020.
In questa parte del modulo dovremo chiaramente indicare il prezzario che abbiamo utilizzato per verificare la congruità dei prezzi offerti dall’impresa aggiudicatrice dell’appalto.
Mentre le spese professionali richieste dovranno essere confrontate con le parcelle calcolate secondo il D.M. 17/06/2016 (per approfondire puoi guardare il mio video “SISMABONUS 110%: calcolo delle parcelle professionali ed esempio con software @Blumatica” ).
Le cifre da indicare, a mio parere, devono essere al netto IVA questo per congruità con quanto indicati nella nota (2) riportata sui moduli allegato B-1 e 1-SAL.
In merito alla congruità dei prezzi evidenzio che nella risposta all’interpello n. 168/2021 l’Agenzia delle Entrate ha affermato:
“…….Pertanto, sulla base di quanto sopra riportato, si ritiene che l’attestazione della congruità delle spese, inserita nell’Allegato B, risponda ad una mera semplificazione degli adempimenti e, conseguentemente, nel caso di specie, la mancanza della stessa al momento in cui è stata presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA, antecedente al 1° luglio 2020, non pregiudichi l’accesso al Superbonus.
Nel caso di specie, considerato che, ai fini del Superbonus, il comma 13, lettera b) dell’articolo 119 del decreto Rilancio, stabilisce che per gli interventi antisismici “i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico” attestano, “altresì la corrispondente congruità delle spese” e ai sensi del successivo comma 13-bis del citato articolo 119, la predetta asseverazione “è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’art. 121”, si ritiene che detta attestazione dovrà essere prodotta entro tale ultimo termine…….”.
Quindi secondo l’Agenzia delle Entrate sarebbe necessario asseverare la congruità dei prezzi solo durante i SAL e a fine lavori.
Ricordo che questa risposta dell’Agenzia delle Entrate è relativa ad una pratica depositata con Asseverazione Sismabonus prima del 06/08/2020 quindi attualmente consiglio di continuare a compilare la congruità dei prezzi anche nel modulo allegato B con la speranza che a breve sarà eseguita una revisione dello stesso eliminando questa incombenza.
Per la valutazione del rischio sismico della costruzione pre e post intervento ricordo che l’Allegato A del D.M. 58/2017 e s.m.i. indica che è obbligatorio utilizzare lo stesso metodo e, nel caso del metodo convenzionale, le stesse modalità di analisi e di verifica tra quelle consentite dalle Norme Tecniche per le Costruzioni.
Nel modulo allegato B al D.M. 329/2020 sono presenti alcune note non corrette, qui di seguito vi indico quali sono e la correzione necessaria:
Insieme all’Asseverazione Sismabonus redatta utilizzando il modulo allegato B al D.M. 329/2020 invio una serie documenti che ritengo necessari, gli stessi documenti li allego anche ai moduli allegato 1-SAL e B-1.
I documenti che allego sono i seguenti:
Visto che sei interessato all’argomento Asseverazione Sismabonus leggi anche il mio articolo ASSSEVERAZIONE SISMABONUS 10% DOPO IL D,M, 329/2020
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69 Comments
Buongiorno,
le chiederei se ha pubblicato articoli in merito al supersismabonus e/o sismabonus acquisti. La congruità della spesa è da barrare?
Buongiorno,
mi dispiace ma non ho pubblicato articoli specifici sul sismabonus acquisti, riguardo la congruità dei prezzi le consiglio di leggere in maniera completa la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n.190 del 17/03/2021 dove tra le altre cose afferma:
“L’agevolazione di cui al comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge 4giugno 2013, n. 63 è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione agli interventi agevolati. Pertanto, si ritiene che, nel caso di specie non vada attestata ai fini del Superbonus nonché dell’opzione di cui al citato articolo 121 la «corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati». Gli acquirenti delle case antisismiche, pertanto, possono beneficiare del Superbonus anche in presenza, come nel caso di specie di un’asseverazione predisposta con il modello previgente (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti). ”
Le ricordo che le risposte agli interpelli sono vincolanti solo per l’istante e per gli altri sono solo indicative…..speriamo che a breve venga data dall’Agenzia delle Entrate un’indicazione chiara su una circolare e magari venga modificato il modulo allegato “B” al D.M. 329/2020 con l’aggiunta di una nota dove venga detto che in caso di sismabonus acquisti non deve essere compilata la parte relativa alla congruità dei prezzi.
Fino ad allora le consiglio di asseverare la congruità dei prezzi anche per il sismabonus acquisti.
Salve, volendo istruire la pratica Sismabonus 80/85% , nell allegato B la parte relativa alla polizza assicurativa e quella della congruità dei prezzi vanno compilati? Ed inoltre, gli allegati B1,B2, e 1 vanno prodotti? Grazie
Buongiorno,
premetto che ad oggi, come indicato dalla Commissione di Monitoraggio del Sismabonus nella circolare prot.8047 del 21/10/2020, il Sismabonus “classico” si può fare solo per chi non può usufruire del Sismabonus 110% (come per esempio edifici di attività produttive).
In caso di Sismabonus “classico” a mio parere non è necessario asseverare il possesso di polizza assicurativa specifica al Decreto Rilancio e neanche la congruità dei prezzi (farei però una nota nei moduli dove si specifica il motivo per il quale quelle parti non sono state compilate).
Un cordiale saluto
Buongiorno,
nel caso in cui il foglio catastale da inserire nella tabella presente in alto a destra nel modulo allegato B sia costituito da 4 cifre – mentre i campi disponibili sono solo tre – come ritiene di procedere ? Domando perchè devo apporre visto di conformità per sismabonus acquisti e il professionista incaricato di presentare il modello B ha forzato gli spazi (inserendo due numeri in una casella del Modello Inviato al Sue): purtroppo il Modello di Comunicazione dell’opzione di cessione credito da trasmettere all’Agenzia delle Entrate consente l’introduzione di un codice costituito da soli 19 spazi e non 20 come nel caso che mi si presenta. Mi domando nel caso qual è la modalità corretta di compilazione dell’allegato B (troncare gli estremi del foglio alla terza cifra ?).
Grazie
Buongiorno,
mi dispiace ma purtroppo non so come risponderle….non faccio catasto ed inoltre non mai visto fogli con 4 cifre.
Provi a contattare un tecnico che fa catasto e chieda all’Agenzia delle Entrate come gestire questa anomalia presente nel modello di Comunicazione dell’opzione di cessione del credito.
Se riceve una risposta ufficiale le chiedo gentilmente di comunicarmelo rispondendo a questo commento così condividiamo conoscenza per tutti. grazie
Buongiorno Luca,
mi sono imbattuto nel suo stesso problema. Ha poi avuto modo di risolvere?
Grazie
Anche io ho lo stesso problema. Nel mio caso si tratta di immobile in Torino, dove gli immobili ri-accatastati sono in un foglio catastale a 4 cifre. Ha trovato una soluzione?
no, mi dispiace
Buonasera,
nella zona in cui opero (costiera amalfitana) dovendo ottenere molteplici autorizzazioni con il rischio di dover effettuare cambiamenti al progetto, onde evitare spese inutili al committente, è prassi consolidata consegnare i calcoli strutturali, la verifica energetica e il calcolo degli impianti solo prima del rilascio del P.dC. anche il computo metrico e il contratto con l’impresa viene effettuato in questa fase (è impensabile sottoscrivere un contratto con l’impresa quando a volte il rilascio del PdC avviene anche dopo 1/2 anni!)
in questo caso, come si potrebbe risolvere l’obbligo di consegnare l’allegato B (con i relativi allegati) contemporanemante alla presente della richiesta?
mi sapreste aiutare?
grazie
Buongiorno,
non ho una risposta certa….ultimamente l’Agenzia delle Entrate sembra orientata ad accettare che in caso di Permesso di Costruire si possa depositare il modulo allegato B al D.M. 329/2020 anche “entro l’inizio dei lavori” (come indicato nell’art.3 comma 3 del D.M. 58/2017 a seguito della modifica introdotta dal D.M. 24 del 09/01/2020).
Per esempio può leggere le risposte date agli interpelli n.295/2020 e n.240/2021 dall’Agenzia delle Entrate.
Però personalmente cerco sempre di rispettare la consegna dell’asseverazione sismabonus in maniera contestuale al titolo edilizio anche durante la richiesta di un permesso di costruire.
Nel suo caso, se non riesce per i motivi da lei esposti, le consiglio di fare un interpello all’Agenzia delle Entrate per essere certa che la consegna del modulo allegato B “entro l’inizio dei lavori” e non contestuale al titolo edilizio non precluda l’accesso al Supersismabonus.
Cordiali saluti
Buonasera ing. Per inizio lavori si intende inizio lavori al municipio esempio per cantierizzazione e demolizione o inizio lavori strutturale con deposito genio civile? Nel ringraziarla anticipatamente… distinti saluti
Buongiorno,
si riferisce a quanto indicato nel D.M. 58/2017 e s.m.i. (in particolare dopo la modifica introdotta dal DM 24/2020) art. 3 comma 3 “……e comunque entro l’inizio dei lavori” ?
In tal caso, come più volte ribadito, premetto che la mia personale posizione è che in caso di SCIA il modulo allegato B debba essere depositato presso lo sportello unico dell’edilizia contestualmente al titolo edilizio e, a favore di sicurezza, debba essere contestuale anche nel caso di Permesso di costruire.
L’inizio dei lavori, sempre a mio parere quindi senza nessuna valenza legale, deve essere considerato come il deposito della comunicazione di inizio lavori presso il SUE a seguito del rilascio del Permesso di Costruire.
Cordiali saluti
Buongiorno,
nel caso di presentazione di una SCIA per intervento di ristrutturazione (manutenzione straordinaria) su un fabbricato isolato con anche pratica sismica di intervento locale (quindi senza miglioramento di classe di rischio sismico bensì miglioramento delle condizioni preesistenti), si chiede in riferimento alla presentazione del modello B da eseguirsi “entro l’inizio dei lavori”, se tali lavori debbano essere intesi i lavori strutturali, oppure i generici lavori di ristrutturazione.
Esempio: presento una SCIA il 27/8/2020 e il successivo 9/9/2020 eseguo il deposito delle strutture allegando il modello B (senza compilazione della tabella in alto a destra nè del campo asseverazione della congruità dei prezzi). I lavori svolti tra settembre e dicembre 2020 sono unicamente di ristrutturazione (manutenzione straordinaria), cioè non strutturali. Tra gennaio e aprile i lavori subiscono uno stop.
Successivamente, aprile 2020, presento una variante sostanziale strutturale al precedente deposito ri-allegando l’allegato B ma questa volta con compilazione sia della tabella in alto a destra, sia del campo asseverazione congruità dei prezzi. I lavori strutturali inizieranno a breve. Si chiede se è corretta la procedura, ovvero se la presentazione dell’allegato B correttamente compilato prima dell’inzio dell’esecuzione dei lavori strutturali consente di beneficiare del supebonus 110%?
Ringrazio anticipatamente
Buongiorno,
l’Agenzie delle Entrate si è più volte espressa che il modulo allegato B relativo all’asseverazione Sismabonus va depositato presso lo sportello unico dell’edilizia contestualmente al titolo edilizio (sembra che ultimamente abbia accettato solo per i Permessi di Costruire la consegna entro l’inizio dei lavori….ma personalmente a favore di sicurezza io lo presento comunque contestualmente).
Però essendo il suo un caso molto particolare le consiglio di fare un interpello presso l’Agenzia delle Entrate.
Cordiali saluti
Buongiorno, avrei un dubbio sulla compilazione dell’Allegato 1-SAL e su come fare ad inserire anche una quota dell’onorario professionale.
Supponiamo di avere 50.000 euro di opere sismabonus + 5.000 di IVA e 6.000 euro di onorario + 240 inarcassa + 1.372,80 IVA. = 62.612,80 euro totali minore dei 96.000 agevolabili.
Ad un certo punto nell’Allegato 1 si assevera di aver raggiunto almeno il 30% dei lavori, ma il 30% di 62.612,80 oppure dei 55.000 ?
E come faccio ad inserire la quota dell’onorario, visto che nella successiva tabella vengono chiesti gli importi al netto dell’IVA che in parte è al 10% ed in parte al 22%?
Avrei ancora una domanda.
Se nell’allegato B iniziale non fossero state contabilizzate alcune voci (es. ponteggio per rifacimento tetto oppure il fotovoltaico trainato che inizialmente era stato indicato nella parte ecobonus) non avendo usufruito di tutti i 96.000 si potrebbe aggiornare il computo allegandolo al SAL con una breve relazione illustrativa?
Grazie in anticipo
Buongiorno,
premetto che le mie risposte ai commenti sono soltanto interpretazioni personali e quindi prive di valenza legale.
In merito al suo primo quesito io per l’emissione del primo SAL utilizzo come limite il 30% del totale che il committente può portare in detrazione per le opere SISMABONUS quindi nell’importo sono comprese anche le spese tecniche relative. Inoltre, proprio perché gli importi sono netto IVA a mio parere non c’è nessun problema ad inserire nel modulo la somma degli imponibili opere + spese tecniche.
Sulla possibilità di eseguire delle modifiche al computo preliminare che alleghiamo al modulo B a seguito di varianti che avvengono durante lo svolgimento del cantiere a mio parere è possibile ed è sicuramente utile/necessario allegare una Relazione illustrava per giustificare tali modifiche.
Cordiali saluti
Mi piace
Vorrei chiederle una conferma: nel caso di demolizione e ricostruzione non occorre determinare la classe del rischio sismico dello stato di fatto ; é così ?
Grazie
In una delle ultime risposte la Commissione di Monitoraggio ha evidenziato che nel caso di demolizione e ricostruzione non è necessario valutare la classe di rischio sismico dell’edificio che sarà abbattuto.
Salve,
in caso di demolizione/ricostruzione dove non è necessario stabilire la classe ante-operam la casella in cui si dichiara il tipo di incarico “classificazione del rischio sismico dello stato di fatto” non deve essere selezionata e si seleziona esclusivamente la casella di “progettazione dell’intervento di riduzione del rischio sismico”?
Grazie mille
Buongiorno,
c’è un’indicazione in una risposta della Commissione di Monitoraggio del Sismabonus…..ne ho parlato in questo video “SISMABONUS 110%: finalmente le risposte che aspettavamo”….questo è il link per guardarlo https://youtu.be/bI4vTNK-Z8o
Buongiorno,
Sismabonus 110: il computo metrico dell’impresa relativo ai lavori strutturali risulta, per l’aumento dei prezzi, superiore a quello stimato tramite prezziario nazionale e allegato al modulo B. Come faccio ad asseverare la congruità delle spese a sal?
Buongiorno,
è una domanda che ricevo spesso in queste ultime settimane quindi a breve farò un video sul mio canale YouTube in merito……..se non è già iscritta le consiglio di farlo.
Se invece preferisce una consulenza in privato visiti la mia pagina https://www.studioingdellaporta.it/consulenza/
Cordiali saluti
Buonasera, gradirei il suo parere sul Superbonus per gli interventi locali. Il CSLLPP ha affermato che gli interventi “di riparazione o locali” possono ottenere il Superbonus 110% (risposta di marzo 2021 della Commissione Consultiva al quesito 1 “Interventi di riparazione o locali”); lei ritiene che ci possa rientrare il consolidamento fondale di un condominio residenziale ? Nel caso di aggregati edilizi ritiene che ci rientrino soltanto se si trovano nei centri storici (oggetto di risposta di luglio 2021 della Commissione)? La ringrazio,
cordiali saluti
Buongiorno,
mi dispiace ma per i casi specifici è necessario uno studio approfondito che non è possibile eseguire online tramite poche righe in un commento, se vuole una consulenza in privato visiti la mia pagina https://www.studioingdellaporta.it/consulenza/
Buonasera Ingegnere, avrei dei dubbi in merito alla compilazione dell’Allegato B-1 di fine lavori.
– in fondo alla prima pagina, al penultimo capoverso, viene richiesto l’ammontare finale dei lavori per cui ritengo di dover inserire l’importo senza IVA delle sole opere, senza onorari. Anche l’ultimo capoverso si riferisce esplicitamente all’impresa ed al suo credito residuo (ritengo anche in questo caso al netto dell’IVA).
– ma dove inserisco il mio onorario?
Mi è stato riferito che le società di controllo (Deloitte e simili) certificano il valore indicato nello specchietto riassuntivo finale, per cui ci dovrà pur essere un posto dove inserire le spese tecniche altrimenti nel cassetto fiscale del cliente verrà caricato solo l’importo dei lavori.
Infine, mi domando perché se i massimali sono onnicomprensivi (lavori + IVA 10% + onorari + contributi previdenziali + IVA 22%) per quale motivo si devono inserire sempre le voci al netto dell’IVA anziché le cifre lorde, visto che oltretutto l’IVA è pure diversa tra opere e onorari.
Sembra fatto apposta per far sbagliare!
La ringrazio in anticipo
Buongiorno,
in effetti non ci sono indicazioni ufficiali sulla compilazione dei vari moduli B-B1-B2 e ci sono diversi aspetti contrastanti tra loro quindi secondo me ognuno di noi deve provare a “inventarsi” la strada che pensa corretta.
In merito alla sua richiesta, premesso che come avrà visto regalo moltissimi contenuti con gli articoli sul mio blog e con i video sul mio canale YouTube, mi dispiace ma non posso risponderle in quanto non svolgo consulenza gratuita su casi specifici.
Se ha bisogno di una consulenza può andare alla mia pagina https://www.studioingdellaporta.it/consulenza/ e scegliere la soluzione che preferisce.
Un cordiale saluto
Buonasera,
se il professionista che fa la classificazione del rischio sismico dell’esistente è diverso da progettista degli interventi strutturali si devono compilare due moduli separati dell’Asseverazione Allegato B? Dove il primo indica la classificazione senza indicare il costo di intervento e il secondo la classe raggiunta insieme al costo di intervento?
La ringrazio in anticipo
Buongiorno,
le riporto le parole che ho detto pochi giorni fa nel video “Superbonus: 10 risposte alle vostre domande – dicembre 2021” pubblicato sul mio canale YouTube:
Buonasera,
se il professionista che fa la classificazione del rischio sismico dell’esistente è diverso da progettista degli interventi strutturali si devono compilare due moduli separati dell’Asseverazione Allegato B? Dove il primo indica la classificazione senza indicare il costo di intervento e il secondo la classe raggiunta insieme al costo di intervento?
La ringrazio in anticipo
Buongiorno,
le riporto le parole che ho detto pochi giorni fa nel video “Superbonus: 10 risposte alle vostre domande – dicembre 2021” pubblicato sul mio canale YouTube:
Buongiorno Ing.
nel caso di due pertinenze attaccate, una di fianco all’altra, di proprietà di due soggetti distinti, proprietari delle due abitazioni al cui servizio sono le suddette pertinenze (le abitazioni principali sono a loro volta presenti nell’area cortiliva ma staccate dalle due pertinenze) le pertinenze sono oggetto di demolizione e ricostruzione con miglioramento antisismico di due classi. L’allegato B depositato unitamente alla SCIA deve essere presentato indicando entrambi i sub e entrambi i proprietari perchè è un unico corpo oppure essendo di due proprietari distinti si devono presentare due distinti Allegati B uno per ciascun sub con il proprio computo?
Nel caso fosse stato presentato un unico allegato B per entrambi i sub, con un unico computo è possibile sanare l’invio? L’intervento sarebbe oggetto di Sismabonus 110% per effetto dell’interpello 806/2021.
Buongiorno,
mi dispiace ma per i casi specifici è necessario uno studio approfondito che non è possibile eseguire online tramite poche righe in un commento.
Buongiorno Ing.
nel caso di due pertinenze attaccate, una di fianco all’altra, di proprietà di due soggetti distinti, proprietari delle due abitazioni al cui servizio sono le suddette pertinenze (le abitazioni principali sono a loro volta presenti nell’area cortiliva ma staccate dalle due pertinenze) le pertinenze sono oggetto di demolizione e ricostruzione con miglioramento antisismico di due classi. L’allegato B depositato unitamente alla SCIA deve essere presentato indicando entrambi i sub e entrambi i proprietari perchè è un unico corpo oppure essendo di due proprietari distinti si devono presentare due distinti Allegati B uno per ciascun sub con il proprio computo?
Nel caso fosse stato presentato un unico allegato B per entrambi i sub, con un unico computo è possibile sanare l’invio? L’intervento sarebbe oggetto di Sismabonus 110% per effetto dell’interpello 806/2021.
Buongiorno,
mi dispiace ma per i casi specifici è necessario uno studio approfondito che non è possibile eseguire online tramite poche righe in un commento.
Buongiorno Ing.
volevo un chiarimento In riferimento all’ALLEGATO B al punto STATO CONSEGUENTE L’INTERVENTO (post operam) sono richiesti, anche nel caso di demolizione e ricostruzione, gli estremi del Deposito/Autorizzazione al Genio Civile.
Dopo aver depositato la pratica al genio civile devo attendere l’espletamento dell’iter autorizzativo per poter procedere con l’inizio dei lavori o basta semplicemene indicare gli estremi del depostio e presentare l’allegato B con il solo deposito al comune dare inizio ai lavori anche senza il completamento dell’iter autorizzativo da parte del genio civile?
Buongiorno,
la procedura si autorizzazione/deposito sismico cambia di Regione in Regione quindi le consiglio di rivolgersi all’ente che svolge questa funzione nella sua zona.
Buonasera Ing. Della Porta,
secondo lei, in un caso di demolizione e ricostruzione per la ricostruzione post-sisma del Centro Italia (quindi salto automatico di due classi di rischio sismico senza dover valutare lo stato ante-operam), nel quale la somma in accollo al proprietario viene coperta con il supersismabonus, nell’indicazione dell’anno di presentazione della pratica (non sapendo quale sarà l’anno di accesso alle detrazioni fiscali, avendo due anni per completare i lavori) è un errore inserire l’anno di presentazione della pratica? Perchè, a mio avviso, il modello dell’allegato B, nasce per il sismabonus classico in cui l’anno di accesso alle detrazioni, coincideva con l’anno di presentazione della pratica (essendo prorogato di anno in anno).
Cordiali Saluti.
Buon pomeriggio,
non so risponderle con certezza….provi a confrontarsi con il commercialista che farà il visto di conformità.
Buongiorno Ing. Della Porta,
le risulta possibile inserire due subalterni nell’allegato B quando gli stessi sono oggetto di D/R e appartengono ad un unico proprietario (senza intenzione di utilizzare alcun moltiplicatore)?
Grazie.
Buongiorno,
in generale penso sia possibile, è chiaro che ogni caso è diverso e quindi va attentamente studiato.
Ricordo che le mie risposte ai commenti su questo blog sono soltanto interpretazioni personali e quindi prive di valenza legale
Buongiorno Ing. Della Porta,
in merito ad un intervento senza miglioramento della classe sismica è assodato che l’Allegato B va presentato ugualmente prima dell’inizio dei lavori.
Il mio caso è quello di una villetta indipendente unifamiliare, che visti i tempi strettissimi (prima scadenza: 30% dei lavori completati entro il 30/06) ha visto già a febbraio la presentazione della CILAS per l’intervento di efficientamento energetico, in modo da poter cominciare ad ordinare i materiali.
Lo studio dell’efficientamento sismico necessitava di più tempo, e si è pensato di integrarlo in un secondo momento, presentando l’Allegato B successivamente alla data di inizio dei lavori “generici” indicata in CILAS, ma comunque prima della dichiarazione inizio lavori “strutturali” inerenti il SIsmabonus.
La domanda è: in un simile contesto, e dovendo, secondo la norma, presentare l’Allegato B prima dell’inizio dei lavori, per “lavori” si intendono “generici” relativi al SuperBonus che incorporerà anche quelli relativi al SismaBonus, o ai fini dell’ottenimento della detrazione al 110% si può considerare come data limite la data di inizio lavori “strutturali” inerenti esclusivamente le attività di miglioramento statico dell’edificio, comunicata successivamente alla CILAS relativa ai primi ?
Grazie per il riscontro che vorrà fornirmi.
Buongiorno,
mi dispiace ma per i casi specifici è necessario uno studio approfondito che non è possibile eseguire online tramite poche righe in un commento.
Se le interessa una consulenza in videochiamata visiti la mia pagina https://www.studioingdellaporta.it/consulenza/
Buongiorno Ingegnere, con l’aumento dei prezzi è frequente superare il massimale detraibile. Es. casa prefabbricata XLAM 120.000 + opere fondazione 20.000.
Nell’allegato B sarei orientato ad indicare l’intero importo, sicuramente “congruo” rispetto ai prezzari, anche perché è su questo che dovrà essere calcolato il 30% del SAL, come ribadito recentemente dall’Ag.Entrate.
Per indicare solo i 96.000 agevolabili dovrei tagliare impropriamente dal computo delle componenti effettive della costruzione (niente fondazioni o niente tetto?).
Infine nel SAL mi troverei ad indicare importo dei lavori 96.000 ma quota del 30% calcolata sui 140.000 e quindi 42.000 che è quasi il 44% di 96.000. Una bella confusione.
Vorrei invece lasciare al fiscalista dire quanto della spesa effettivamente sostenuta è agevolabile.
La ringrazio per la sua cortese disponibilità.
Buongiorno,
mi dispiace ma per i casi specifici è necessario uno studio approfondito che non è possibile eseguire online tramite poche righe in un commento.
Se le interessa una consulenza in videochiamata visiti la mia pagina https://www.studioingdellaporta.it/consulenza/
Gentile Ingegnere,
nel mio caso di interventi locali su una villetta indipendente in c.a. , è possibile la valutazione della classe dello stato di fatto con metodo semplificato? l’allegato A non è molto chiaro su questo.
Inoltre gli interventi locali non necessitano del calcolo della classe di rischio post opera, pertanto nell’allegato B mi consiglia di lasciare vuoto il campo riferito allo stato conseguente l’intervento o di lasciare la stessa classe pre intervento?
Buongiorno,
non è possibile darle una risposta senza approfondire il caso, se vuole può visitare la mia pagina https://www.studioingdellaporta.it/consulenza/ e scegliere la soluzione che preferisce.
Buongiorno Ing Della Porta
se il progettista strutturale invia il modello b con open genio e’ valido come deposito al SUe dal momento che open genio comunica sia con SUE che con Regione Lazio acui va inviato lo strutturale?
La ringrazio anticipatamente
Un saluto
Buongiorno,
mi dispiace ma non conosco la piattaforma “open genio”……comunque a mio parere è necessario che il modulo allegato B sia depositato insieme agli elaborati della pratica edilizia presso il SUE.
Ricordo che le mie risposte ai commenti su questo blog sono soltanto interpretazioni personali e quindi prive di valenza legale.
Gentilissimo ing. Della Porta.
nel caso di super sismabonus acquisti al 110% e quindi di un’opera che ha subito una demolizione e ricostruzione gli allegati B da produrre sono (poichè ci sono vari interventi e più progettisti):
Allegato B pre intervento;(progettista A)
allegato B fondazioni fondazioni (progettista B)
allegato B prefabbricazione in bioedilizia (progettista C)
successivamente
allegato B1 (direttore dei Lavori)
allegato B2 (collaudatore stati)
è corretto?
La ringrazio.e la saluto cordialmente.
Buongiorno, è necessario un progettista strutturale generale unico e compilare un unico modulo allegato B.
Buongiorno Ingegnere,
per quanto riguarda la sezione relativa alla congruità delle spese dell’allegato B è possibile indicare solo l’importo delle spese professionali già sostenute, nel caso non si disponga dell’offerta dell’impresa esecutrice (in quanto quest’ultima sarà individuata successivamente al deposito, prima dell’inizio dei lavori, come anche indicato nella SCIA)?
La ringrazio anticipatamente.
Buongiorno, le consiglio di leggere a pagina 121 la Circolare 23/E del 23/6/20222 dell’Agenzia delle Entrate.
Comunque personalmente penso che continuerò a compilare in maniera completa il modulo allegato B.
un cordiale saluto
Buongiorno, il tecnico che fa l’asseverazione (Allegato B) può essere diverso dal tecnico che ha firmato il progetto al Genio Civile? Ovvero l’asseveratore può essere una persona diversa dal progettista strutturale? (come nel caso dell’asseverazione ENEA)
Grazie
Buongiorno,
no…..il DM 58/2017 e s.m.i. è molto chiaro il modulo allegato B DEVE essere firmato dal progettista strutturale (la rimando anche la mio video Sismabonus: 8 errori assolutamente da evitare )
Ricordo che le mie risposte ai commenti su questo blog sono soltanto interpretazioni personali e quindi prive di valenza legale.
Buonasera ingegnere. Complimenti per la sua pagina web ricca di spunti interessanti. Le chiedo questo: un intervento di ristrutturazione è iniziato come intervento locale (quindi senza salto di classe),
con allegato B presentato nei tempi e modi previsti. Ora sono state introdotte delle varianti strutturali che fanno si che l’intervento debba essere (ri) considerato di miglioramento.
Secondo Lei va ripresentato l’allegato B (con salto di classe)?? La ringrazio per l’attenzione e la saluto cordialmente.
Saluti
G. Tosi
Buon pomeriggio e grazie dei complimenti.
al di la dell’aspetto fiscale credo che sarà necessario ripresentare la pratica sismica o meglio una variante sostanziale (è un caso che non mi è mai capitato quindi non sono certo).
Quindi nel momento in cui si presenta la nuova pratica sismica/variante sostanziale a mio parere va ripresentato il modulo B…anche perché immagino che cambierà anche la classe del rischio sismico dopo l’intervento.
Comunque come in tutti i casi poco chiari consiglio sempre di fare in interpello all’agenzia delle entrate.
Ricordo che le mie risposte ai commenti su questo blog sono soltanto interpretazioni personali e quindi prive di valenza legale.
Buongiorno, sono a chiederle se l’asseveratore che firma l’allegato B e il B1sal può essere una figura differente dal Direttore dei Lavori strutturali. Ovviamente l’allegato B2 dovrà essere firmato dall’unico Collaudatore. Salve e grazie.
Buongiorno,
da DM.58/2017 e s.m.i. il modulo allegato B DEVE essere firmato dal Progettista strutturale e il modulo allegato B1 DEVE essere firmato dal Direttore dei lavori delle opere strutturali.
Salve, capita che il progettista delle strutture, a seguito di litigi con la committenza, non voglia compilare l’allegato B. Può subentrare un altro tecnico e procedere alla redazione del suddetto allegato? Grazie anticipatamente e complimenti per le sue esposizioni
Buongiorno,
il D.M. 58/2017 e s.m.i. indica chiaramente che il modulo allegato B DEVE essere firmato dal progettista strutturale quindi a mio parere, se non si riesce a trovare un accordo tra le parti, probabilmente l’unico modo è sostituire il progettista strutturale.
Buongiorno ingegnere. Complimenti per la sua pagina web ricca di spunti interessanti e molto utile per la professione ed in questo ingorgo di interpretazione normativo.
La seguo con interesse.
buon lavoro
Buongiorno e grazie per i complimenti.
Se le interessa ho anche un canale YouTube
Buongiorno,
avrei un quesito da porre, a cui forse ha già dato risposta in precedenza.
Nel costo complessivo dell’intervento devono figurare anche i costi del visto di conformità? O, in altri termini, nelle spese tecniche da indicare devono essere presenti anche quelle del visto di conformità? (ovviamente oltre alle spese tecniche vere e proprie come calcoli, DL, computo, …)
Ringrazio in anticipo.
Cordiali saluti
Buongiorno, se ho capito bene la sua domanda è: “nel modulo allegato B tra le spese tecniche devo inserire anche la parcella del Commercialista che farà il visto di conformità?”.
In tal caso, a mio parere (che non ha nessuna valenza legale), non si deve inserire in quanto la conformità delle parcelle delle spese tecniche viene fatta rispetto al D.M. 17/06/2016 all’interno del quale non c’è la parcella del commercialista.
Buongiorno, volendo istruire la pratica Sismabonus 80/85% , nell’ allegato B la parte relativa alla polizza assicurativa e quella della congruità dei prezzi vanno compilati? Ed inoltre, gli allegati B1,B2, e 1 vanno prodotti? Grazie
Buongiorno,
visto che è una domanda che ricevo spesso ho deciso di fare un video.
Può vederlo qui –> Sismabonus “ordinario”: quali moduli sono obbligatori?
Cordiali saluti
Anche io ho lo stesso problema. Nel mio caso si tratta di immobile in Torino, dove gli immobili ri-accatastati sono in un foglio catastale a 4 cifre. Ha trovato una soluzione?
no, mi dispiace