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DEVI COSTRUIRE UN MURO DI CINTA O UN MURO DI SOSTEGNO?

muro di recinzione

Sai cos’è un muro di cinta? e un muro di sostegno?

Devi demolire e ricostruire il muro di cinta presente nella tua casa e non sai quale titolo edilizio serve ?

Per costruire un muro di cinta è necessaria anche una pratica sismica ?

Qual’è la differenza tra un muro di cinta e un muro di sostegno?

 

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COS’È UN MURO DI CINTA

L’art. 878 del Codice Civile dice che:

Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un’altezza superiore ai tre metri non e’ considerato per il computo della distanza indicata dall’articolo 873.
Esso, quando e’ posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d’appoggio, purché non preesista al di la’ un edificio a distanza inferiore ai tre metri.

Inoltre la Corte di Cassazione (Cass. 26 febbraio 1992 n. 2376) ha determinato tre caratteristiche fondamentali perché un muro si possa definire di cinta:

  1. deve essere isolato da ogni altra costruzione e le facce devono emergere dal suolo;
  2. deve avere la funzione di demarcazione della linea di confine ed di separazione e chiusura della proprietà;
  3. l’altezza non deve essere superiore ai tre metri.

Quindi il tipico muro di cinta è quello che puoi vedere nell’immagine di apertura dell’articolo.

 

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COS’È UN MURO DI SOSTEGNO

Un muro di sostegno è un’opera con la funzione principale di contenere il terreno, tali strutture vengono realizzate normalmente per  creare spazi in piano (per esempio cortili o strade) in zone collinari.

A tal riguardo l’art. 887  (Fondi a dislivello negli abitati) del codice civile dice:

Se di due fondi posti negli abitati uno e’ superiore e l’altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all’altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.
Il muro deve essere costruito per meta’ sul terreno del fondo inferiore e per meta’ sul terreno del fondo superiore.

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QUALE PRATICA EDILIZIA E SISMICA SONO NECESSARIE PER COSTRUIRE UN MURO DI CINTA O UN MURO DI SOSTEGNO ?

Muro di cinta

Se vuoi costruire un muro di cinta qui in Emilia Romagna, a meno di differenti interpretazioni dei singoli Comuni, con riferimento alla LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15 – art. 7  – comma 4 c) ter – è sufficiente che un tuo tecnico di fiducia presenti una C.I.L.A. (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) presso il S.U.E. (nel caso di edifici residenziale) o presso il  S.U.A.P. (se il tuo immobile è produttivo) del tuo Comune.

A livello sismico la costruzione di un muro di cinta, qui in Emilia Romagna, è considerato un Intervento privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (I.P.R.I.P.I.) , infatti nel punto A.4.1. della  D.G.R. 2272/2016 viene riportato “Recinzioni (senza funzioni di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza <= 2,50 m, ……(L1)” quindi non è necessaria la presentazione di una pratica sismica se l’altezza rimane sotto i 2,50 m.

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Muro di sostegno

Se invece vuoi costruire un muro di sostegno la cosa si complica un po, infatti in questo caso la valutazione varia molto da Comune a Comune in particolare se il muro da realizzare rientra tra gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (punto A.2.1. della D.G.R. 2272/2016).

In alcuni Comuni, se il muro di sostegno rientra tra gli I.P.R.I.P.I., come pratica edilizia accettano una C.I.L.A. anche nel caso in cui il muro di sostegno sarà realizzato in cemento armato quindi con la necessità di presentare la denuncia dei lavori secondo  l’art. 65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Secondo il mio parere se il muro di sostegno sarà realizzato in cemento armato deve essere considerato “opera strutturale” quindi la pratica edilizia che il tuo tecnico dovrà presentare sarà la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e come pratica strutturale dovrà presentare la denuncia dei lavori secondo  l’art. 65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 nel caso che il muro rientri negli I.P.R.I.P.I. o la pratica sismica se non rientra tra gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici.

 

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