In questo articolo ti parlerò del CTP nell’ambito del solo processo civile rispondendo ad alcune domande che mi vengono poste più di frequente dai miei clienti.
Per “Parte” in un processo si intende colui che compie gli atti o ne subisce gli effetti.
In linea generale le parti in un processo civile di primo grado a cognizione piena sono le seguenti:
Nei processi in grado di di appello le stesse parti vengono individuate con il nome di APPELLANTE e APPELLATO mentre, nel giudizio di Cassazione vengono indicate con RICORRENTE e RESISTENTE.
La legge non permette alle Parti di difendersi da sole (salvo determinati casi in cui è consentito con dei limiti di materia trattata e valore del contenzioso) quindi le stesse dovranno affidare tale compito a una figura professionale esperta la quale dovrà comparire in giudizio in loro difesa e rappresentanza: l’Avvocato.
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In un processo civile il Giudice, su istanza di una Parte o d’Ufficio in casi residuali, può nominare un esperto quale suo ausiliario per aiutarlo nell’analisi e nella soluzione di problemi tecnici/scientifici ai fini della decisione sulla controversia insorta.
Tale esperto, che si chiama CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO, deve essere obbligatoriamente iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale competente a giudicare.
A differenza del CTU, che viene nominato dal Giudice, ogni parte può chiedere al Giudice di nominare il proprio CTP (Consulente Tecnico di Parte).
Il Consulente Tecnico di Parte coadiuva il Consulente Tecnico d’Ufficio nell’espletamento dell’incarico peritale affidatogli dal Giudice sostenendo le ragioni, le tesi e il buon diritto del proprio Cliente.
L’art. 201 c.p.c. prevede che:
«Il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell’articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.» |
Ti ricordo che per scegliere il tuo Consulente Tecnico di Parte è bene che individui un professionista esperto nella materia oggetto di controversia e, in questo, spesso è proprio il Tuo Avvocato di fiducia a poterti consigliare la figura professionale più opportuna.
Per esempio: se hai bisogno di un CTP per una causa civile ordinaria o per un ATP (Accertamento Tecnico Preventivo) che riguardi problemi strutturali a un immobile, puoi rivolgerti a me mentre se la controversia riguarda il fatto che nel tuo nuovo appartamento appena acquistato senti il vicino anche quando russa di notte, lascia stare il mio nome perché non sono esperto di acustica 😉.
Come hai visto nel precedente paragrafo la prima differenza è che il CTU viene nominato dal Giudice per interesse di giustizia, ovvero per coadiuvare il Decidente a trovare la soluzione della controversia da un punto di vista tecnico e non strettamente giuridico, mentre ogni parte richiede la nomina di un proprio CTP per essere meglio tutelata, assistita e rappresentata tecnicamente nella procedura peritale svolta, in primis, dal CTU.
Inoltre, mentre il CTU deve essere iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio, il CTP non ha l’obbligo di essere iscritto a particolari elenchi e/o Albi e non deve neanche prestare giuramento invece richiesto al Consulente del Giudice.
Questo poiché, mentre il CTU ha un obbligo di natura pubblicistico con il fine del raggiungimento della “verità giuridica”, il CTP risponde al mandato del proprio Cliente e dovrà quindi fare di tutto quanto lecito e permesso dalla procedura per difendere gli interessi e i diritti della Parte incaricante: potremmo dire che come il CTU è per così dire il Giudice della questione tecnica, il CTP è l’avvocato della Parte sempre nel medesimo ambito d’indagine.
In estrema sintesi:
Il CTU ha l’obbligo di rimanere imparziale durante l’incarico avendo come unico scopo la risposta ai quesiti posti dal Giudice, valutandoli in scienza e coscienza e cercando la “verità”.
Il CTP ha l’obbligo di lavorare in favore del proprio cliente.
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Come ti ho già anticipato il Consulente Tecnico di Parte è un professionista esperto della materia oggetto del contendere.
Il CTP ha diversi compiti in ogni fase del procedimento giuridico.
I compiti del professionista possono iniziare già nella fase preliminare come affiancamento all’Avvocato per la formazione degli atti di causa attraverso per esempio la ricerca e l’analisi di documenti tecnici da produrre in giudizio e nella redazione di una consulenza tecnica di parte, detta anche “Perizia di Parte” a supporto della causa in Tribunale.
Durante le operazioni peritali condotte dal CTU il CTP, partecipando agli incontri, dovrà cercare di “condurre” il CTU verso le posizioni della propria parte assistita e terrà aggiornata la parte e il suo Avvocato sull’andamento delle operazioni in corso.
Infine, dopo il deposito della bozza peritale (atto del CTU), il CTP dovrà redigere una relazione contente delle osservazioni alla detta bozza, cercando di enfatizzare i punti favorevoli alla propria parte e di minimizzare o di contrastare i punti sfavorevoli.
Comprenderai come incaricare un buon avvocato e un valido CTP, lungi dal rappresentare garanzie di successo, possa essere un primo passo per proporre o resistere con efficacia ad un’azione giudiziaria.
Ringrazio l’Avv. Fabio Parma (fabio.parma@tribius.it) per la collaborazione nella stesura di questo articolo.
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