Il cosiddetto DECRETO CRESCITA (Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi“) è stato approvato dal Senato in via definitiva, rinnovando la fiducia al Governo, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 151 del 29/06/2019 – Suppl. Ordinario n.26.
Nell’articolo troverai le principali misure previste nel Decreto per il rilancio dell’edilizia e del settore immobiliare.
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Il termine per la presentazione della dichiarazione Imu (Imposta Municipale Propria) e della Tasi (Tributo per i servizi indivisibili) viene spostato dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Nell’art. 7 del Decreto crescita è previsto un regime di tassazione agevolata per gli interventi su edifici esistenti che permetteranno di ottenere classi energetiche elevate (NZEB, A o B) e che rispettino le attuali Norme antisismiche.
Fino al 31/12/2021 l’applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di duecento euro ciascuna, per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che entro i successivi dieci anni provvederanno alla demolizione e ricostruzione degli stessi e all’alienazione degli stessi.
Inoltre l’articolo 7, al fine di favorire i trasferimenti di fabbricati da sottoporre ad interventi di recupero, introduce un incentivo fiscale rispetto all’attuale regime: l’importo complessivo e fisso del trasferimento è di 600 euro in luogo dell’applicazione dell’imposta di registro dei trasferimenti immobiliari pari al 9% del valore dell’immobile dichiarato, più ipotecarie e catastali complessivamente pari a 100 euro.
Al comma 1 l’art. 7 bis dice che a decorrere dal 1° gennaio 2022, saranno esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
L’articolo 7-ter stabilisce che le piccole e medie imprese del settore edile avranno accesso alla Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituita dall’articolo 1 del D.L. 135/2018.
Tale Sezione speciale è stata istituita, dalla citata norma, per le PMI che siano titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni e siano in difficoltà nella restituzione di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari.
Con l’articolo 8 il Decreto crescita estende le detrazioni fiscali previste per gli interventi di miglioramento sismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici anche all’acquirente delle unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.
Si ricorda che in luogo della detrazione, i beneficiari possono optare per la cessione del credito alle imprese che effettueranno gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e intermediari finanziari.
La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo e viene concessa per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
Viene data la possibilità al soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (rispettivamente, interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico) di ricevere, in luogo dell’utilizzo della detrazione fiscale, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.
Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità.
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Vengono assegnati 100 milioni di euro al “Fondo di garanzia per la prima casa”, istituito con la legge di stabilità per il 2014 per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.
Contestualmente, viene ridotta dal 10 all’8% la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio.
Per garantire la messa in sicurezza degli edifici scolastici, l’art. 30 bis consente agli enti locali, beneficiari di finanziamenti statali relativi al triennio 2019-2021 e nell’ambito della programmazione triennale nazionale (articolo 10 del D.L. 104/2013), di avvalersi di Consip S.p.A. per gli acquisti di beni e servizi e di Invitalia S.p.A. per l’affidamento dei lavori di realizzazione.
Qualora le due centrali di committenza non pubblichino gli atti di gara entro 90 giorni dalla presentazione dei progetti definitivi da parte degli enti locali, è consentito agli stessi enti locali di avvalersi di una specifica procedura negoziata, con la consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, per l’affidamento di lavori sotto-soglia comunitaria.
È previsto altre sì l’obbligo per gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa in sicurezza, a valere su finanziamenti e contributi statali, di mantenere la destinazione ad uso scolastico per almeno cinque anni dall’avvenuta ultimazione dei lavori.
Nel mio articolo “SBLOCCA CANTIERI E I.P.R.I.P.I. IN EMILIA ROMAGNA” puoi leggere le novità riportate nello “Sbocca cantieri” e le relative delibere emesse dalla Regione Emilia Romagna.
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