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DECRETO SEMPLIFICAZIONE 2020 EDILIZIA

decreto semplificazione 2020 edilizia

Il 16 luglio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto DECRETO SEMPLIFICAZIONE 2020, più precisamente il DECRETO LEGGE n. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.

Nell’articolo parlerò nello specifico dell’articolo 10 “Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia”.

Dopo aver letto l’articolo guarda anche il video.

AGGIORNAMENTO DEL 07/12/2020

DECRETO SEMPLIFICAZIONE: i chiarimenti della circolare congiunta MIT-Funzione Pubblica del 02/12/2020 su DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE e DISTANZE TRA GLI EDIFICI.

 

Chiarimenti sul Decreto Semplificazione da una circolare a firma congiunta dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministro per la Pubblica Amministrazione pubblicata il 02/12/2012.

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Nella Circolare si parla dell’art. 2-bis e dell’art. 3 del testo unico per l’edilizia D.P.R. 380/2001 in particolare di distanza tra edifici in caso di demolizione e ricostruzione e della definizione di ristrutturazione edilizia.

 

Vi consiglio un’attenta lettura della circolare per le importanti indicazioni riportate.

 


AGGIORNAMENTO DEL 16/09/2020

 

Pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge di conversione del Decreto Semplificazioni

 

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020 – Suppl. Ordinario n. 33) la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge del Decreto Semplificazione n. 76/2020  che contiene anche le “Semplificazioni  ed altre misure in materia edilizia“.

Dal 15 settembre 2020 sono ufficiali e in vigore le modifiche al DPR n. 380/2001 contenute nel Decreto Semplificazioni cosi come modificate dalla Legge di conversione 120/2020.

 

La Legge di conversione ha apportato alcune modifiche al Decreto Semplificazione, in particolare delle 6 note che avevo evidenziato qui sotto nell’articolo la Legge 120/2020 ha modificato il:

  • comma 1-ter dell’art. 2-bis (interventi di demolizione e ricostruzione)
  • lettera b) comma 1 dell’art.3 (definizione di ristrutturazione edilizia)
  • comma 1-bis nell’art. 9-bis (stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare)

 


L’articolo 10 del DECRETO SEMPLIFICAZIONE prevede importanti modifiche al D.P.R.380/2001 quindi al Testo Unico dell’Edilizia che sono diventate operative già il giorno successivo alla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale, il 17/07/2020.

Ricordo che un Decreto Legge, essendo un atto adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza, deve essere convertito in Legge entro 60 giorni dalla pubblicazione altrimenti perde la sua efficacia.

Quindi entro il 17 settembre 2020 il decreto semplificazione dovrà essere convertito in Legge con possibili e probabili modifiche al testo.

 

Premetto che qui ti parlerò solo di alcuni punti dell’articolo 10, quindi ti consiglio di leggere in maniera approfondita il testo completo del Decreto Semplificazione.

 

Ti serve una consulenza? Guarda come posso aiutarti

 

6 MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONE 2020 al D.P.R. 380/2001

Analizziamo adesso le 6 modifiche per me più rilevanti introdotte al DPR 380/2001 dal Decreto Semplificazione.

 

INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

La modifica n.1 è la sostituzione del comma 1-ter dell’art. 2-bis, il nuovo comma prevede che gli interventi di Demolizione e Ricostruzione possono essere eseguiti anche rispettando durante la ricostruzione le distanze tra gli edifici e i confini legittimamente preesistenti.

Inoltre, in presenza di incentivi volumetrici, la ricostruzione potrà avvenire anche con ampliamenti fuori sagoma e con superamento dell’altezza dell’edificio demolito.

 

DEFINIZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La modifica n. 2 è nella definizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA riportata nella lettera b) comma 1 dell’art.3, in particolare è stata ampliata inserendo anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati, necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità o l’accessibilità dell’edificio, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

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DEFINIZIONE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

La modifica n. 3 è l’inserimento nella definizione di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA della demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche plani-volumetriche e tipologiche.

Nei casi previsti dalla legge o dagli strumenti urbanistici la demolizione e ricostruzione potrà inoltre prevedere aumenti di volumetria.

Sono esclusi da quanto riportato sopra gli edifici vincolati secondo il D.Lgs 42/2004 e quelli ubicati in zone omogenee A.

 

STATO LEGITTIMO DELL’EDIFICIO O DELL’UNITA’ IMMOBILIARE

La modifica n. 4 è l’inserimento del comma 1-bis nell’art. 9-bis  nel quale si afferma che lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio.

E fino a qui niente di nuovo…..però il comma 1-bis afferma anche che per gli immobili costruiti in epoca antecedente l’obbligo del titolo edilizio, lo stato legittimo si può desumere dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti (riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d’archivio, altro atto pubblico o privato).

Inoltre tali indicazioni sono valide anche nei casi in cui si possa provare l’esistenza di un titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia più reperibile una copia.

 

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DESTINAZIONE D’USO

La modifica n. 5 è  dell’art. 23-ter  comma 2, adesso indica che la destinazione d’uso dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all’art. 9-bis comma 1-bis di cui ho parlato in precedenza.

 

TOLLERANZA COSTRUTTIVE

La modifica n. 6 è l’inserimento nel D.P.R. 380/2001 di uno specifico art.34-bis dedicato alle tolleranze costruttive, in particolare si ribadisce il precedente valore del 2% rispetto alle misure indicate nel titolo edilizio ed è specificato che costituiscono tolleranze esecutive  le irregolarità geometriche, le modifiche alle finiture di minima entità, la diversa collocazione di impianti e delle opere interne eseguite durante i lavori di attuazione dei titoli edilizi.

Tutto ciò è valido solo se non comportano violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia, non pregiudichino l’agibilità dell’immobile e in edifici non sottoposti a tutela secondo il D.Lgs 42/2004.

Le tolleranze esecutive di cui sopra, non costituendo violazioni edilizie, si potranno regolarizzare con una semplice dichiarazione del tecnico nella modulistica relativa a nuove istanze presentate oppure con una dichiarazione asseverata allegata al rogito per la compravendita dell’unita immobiliare.

 

Nell’art. 10 del Decreto semplificazione sono presenti anche altri aspetti per esempio riguardante l’agibilità, proroga dei titoli edilizi, attività di edilizia libera per opere stagionali ed altro ancora che qui non affronto e per i quali ti rimando alla lettura completa del Decreto.

 

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Attendiamo ora la conversione in Legge del Decreto semplificazione, che ti ricordo dovrà avvenire entro metà di settembre 2020, per verificare l’eventuale presenza di modifiche.

 

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