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DM 25 GENNAIO 2019: ANTINCENDIO FACCIATE DELLE CASE

Incendio facciate case

Il DM 25 gennaio 2019Modifiche ed integrazioni all’allegato del Decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” è stato pubblicato il 5/2/2019 sulla Gazzetta Ufficiale n° 30. (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/05/19A00734/sg)

 

Tra le motivazioni che hanno indotto gli enti preposti alla stesura di questa nuova norma probabilmente le seguenti hanno avuto un posto importante:

  1. L’incendio della Grenfell Tower a Londra nella notte del 14/06/2017 nel quale morirono 72 persone;
  2. la statistica del periodo 2007/2016 dove si evidenza che il 45,9% degli “infortuni e decessi a livello nazionale causati da incendi ed esplosioni” avvengono in appartamenti e locali di abitazione.

 

Nell’allegato 1 a tale norma sono riportate le norme che modificano quelle allegate al decreto del Ministro dell’interno 16/05/1987 n. 246.

Il decreto contiene prescrizioni volte ad ostacolare la propagazione di un eventuale incendio attraverso le facciate, elementi sensibili dal punto di vista della sicurezza incendio.

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A cosa si applicano le disposizioni dell’Allegato 1 al DM 25 gennaio 2019 ?

Dal 06/05/2019 tutti gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti che subiranno interventi di rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva dovranno risultare conformi alle disposizioni presenti nell’Allegato 1.

 

 

Quali obiettivi si prefigge il Decreto per le facciate degli edifici?

Gli obiettivi progettuali delle nuove facciate condominiali sono volti, secondo il nuovo decreto, a:

  • limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all’interno della costruzione e inizialmente non interessati dall’incendio;
  • limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell’edificio);
  • evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.

 

Quale valido riferimento tecnico potranno essere utilizzate le linee guida allegate alla circolare della Direzione Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, prot. n. 5043 del 15.04.2013 riportanti “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili”.

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Esistono dei termini entro i quali gli edifici esistenti dovranno adeguarsi alle disposizioni presenti nell’allegato 1 del DM 25 gennaio 2019?

Nell’art. 3 del Decreto sono riportati termini entro i quali gli edifici esistenti al 06/05/2019 dovranno essere adeguati alle disposizioni dell’allegato 1 e sono i seguenti:

  1. entro due anni (maggio 2021) per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
  2. entro un anno (maggio 2020) per tutte le restanti disposizioni.

Inoltre gli edifici esistenti al 06/05/2019 soggetti agli adempimenti del DPR n.151/2011 dovranno comunicare l’avvenuto adeguamento alle nuove disposizioni del DM 25/01/2019 all’atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

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Quali sono le principali disposizioni presenti nell’allegato 1 del DM 25 gennaio 2019?

I livelli di prestazione (L.P.) considerati sono i seguenti:

  • LP 0 per edifici di tipo a) (altezza antincendi da 12 m a 24 m);
  • LP 1 per edifici di tipo b) e c) (altezza antincendi oltre 24 m a 54 m);
  • LP 2 per edifici di tipo d) (altezza antincendi oltre 54 m fino a 80);
  • LP 3 per edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80 m);

Dove le altezze “H” che identificano le tipologie di L.P. sono da intendersi altezza antincendi dell’edificio, di cui al D.M. 30 novembre 1983.

 

Si sottolinea che gli edifici tipo a), con altezza antincendio compresa tra 12 e 24 m, pur non risultando soggette al DPR 151/2011 rientrano nel campo di applicazione del DM 246/87.

Qualora negli edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, siano presenti attività ricomprese fra le 80 previste nel D.P.R. 151/2011, comunicanti con l’edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali, dovrà essere adottato un Livello di Prestazione (L.P.) superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.

Ciò significa ad esempio che in presenza di un edificio di civile abitazione di altezza superiore a 24 m, che al piano terra comunica con spazi commerciali, dovranno essere poste in atto delle misure antincendio più vincolanti rispetto a quelle generalmente da prevedere per un edificio di tale altezza.

 

Misure gestionali in funzione dei Livelli di prestazione (L.P.)

Nelle seguenti tabelle, in funzione dei L.P., sono riportati i Compiti e le funzioni a carico del “Responsabile dell’attività” e degli “Occupanti” oltre alle Misure da attuare in caso di incendio, preventive, di pianificazione dell’emergenza e del Centro di gestione dell’emergenza.

 

 

 

 

 

Sei un amministratore di condominio ? Ti consiglio di contattare il tuo tecnico di riferimento per le pratiche antincendio in modo da pianificare, se necessario, l’adeguamento alle disposizioni dell’allegato 1 al DM 25 gennaio 2019 degli edifici interessati da te amministrati.

 

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