Il DM 25 gennaio 2019 “Modifiche ed integrazioni all’allegato del Decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” è stato pubblicato il 5/2/2019 sulla Gazzetta Ufficiale n° 30. (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/05/19A00734/sg)
Tra le motivazioni che hanno indotto gli enti preposti alla stesura di questa nuova norma probabilmente le seguenti hanno avuto un posto importante:
Nell’allegato 1 a tale norma sono riportate le norme che modificano quelle allegate al decreto del Ministro dell’interno 16/05/1987 n. 246.
Il decreto contiene prescrizioni volte ad ostacolare la propagazione di un eventuale incendio attraverso le facciate, elementi sensibili dal punto di vista della sicurezza incendio.
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Dal 06/05/2019 tutti gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti che subiranno interventi di rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva dovranno risultare conformi alle disposizioni presenti nell’Allegato 1.
Gli obiettivi progettuali delle nuove facciate condominiali sono volti, secondo il nuovo decreto, a:
Quale valido riferimento tecnico potranno essere utilizzate le linee guida allegate alla circolare della Direzione Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, prot. n. 5043 del 15.04.2013 riportanti “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili”.
Nell’art. 3 del Decreto sono riportati termini entro i quali gli edifici esistenti al 06/05/2019 dovranno essere adeguati alle disposizioni dell’allegato 1 e sono i seguenti:
Inoltre gli edifici esistenti al 06/05/2019 soggetti agli adempimenti del DPR n.151/2011 dovranno comunicare l’avvenuto adeguamento alle nuove disposizioni del DM 25/01/2019 all’atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.
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I livelli di prestazione (L.P.) considerati sono i seguenti:
Dove le altezze “H” che identificano le tipologie di L.P. sono da intendersi altezza antincendi dell’edificio, di cui al D.M. 30 novembre 1983.
Si sottolinea che gli edifici tipo a), con altezza antincendio compresa tra 12 e 24 m, pur non risultando soggette al DPR 151/2011 rientrano nel campo di applicazione del DM 246/87.
Qualora negli edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, siano presenti attività ricomprese fra le 80 previste nel D.P.R. 151/2011, comunicanti con l’edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali, dovrà essere adottato un Livello di Prestazione (L.P.) superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.
Ciò significa ad esempio che in presenza di un edificio di civile abitazione di altezza superiore a 24 m, che al piano terra comunica con spazi commerciali, dovranno essere poste in atto delle misure antincendio più vincolanti rispetto a quelle generalmente da prevedere per un edificio di tale altezza.
Misure gestionali in funzione dei Livelli di prestazione (L.P.)
Nelle seguenti tabelle, in funzione dei L.P., sono riportati i Compiti e le funzioni a carico del “Responsabile dell’attività” e degli “Occupanti” oltre alle Misure da attuare in caso di incendio, preventive, di pianificazione dell’emergenza e del Centro di gestione dell’emergenza.
Sei un amministratore di condominio ? Ti consiglio di contattare il tuo tecnico di riferimento per le pratiche antincendio in modo da pianificare, se necessario, l’adeguamento alle disposizioni dell’allegato 1 al DM 25 gennaio 2019 degli edifici interessati da te amministrati.
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