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17 Giugno 2020
SISMA BONUS 110 %: IN ARRIVO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO RILANCIO
20 Luglio 2020

ECOBONUS E SISMABONUS AL 110% – DECRETO RILANCIO 2020

ECOBONUS E SISMABONUS 110_DECRETO RILANCIO 2020

AGGIORNAMENTO DEL 20/07/2020

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 25) la legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge del Decreto Rilancio n. 34/2020  che contiene anche le nuove detrazioni fiscali al 110%.

Nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2020 verrà ripubblicato il testo della presente legge coordinata con il decreto-legge sopra citato, corredato delle relative note.

 

Leggi anche SISMABONUS 110 %: SI PUÒ INIZIARE!


Il 19/05/2020 è stato pubblicato il DECRETO RILANCIO all’interno del quale sono indicate anche le detrazioni fiscali ECOBONUS e SISMABONUS al 110%.

Ho pubblicato un video sul mio canale Youtube dove ho riassunto le principali caratteristiche riguardo ECO e SISMA BONUS presenti nel Decreto Legge n. 34 in attesa della conversione in Legge.

Se non vuoi o puoi vedere il video nell’articolo ti ho riportato una trascrizione dei contenuti.

 

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Art. 119 – Interventi ammessi

Il Decreto indica la possibilità di ottenere una detrazione fiscale del 110%, delle spese documentate per interventi eseguiti dal 1/7/2020 al 31/12/2021, da recuperare in 5 quote annuali di pari importo.

Gli interventi ammessi sono i seguenti:

  • Comma 1 a) – Interventi di isolamento termico di superfici orizzontali e verticali per più del 25 % della superficie disperdente dell’edificio
  • Comma 1 b) – Interventi sulle parti comuni per la sostituzione di impianto di climatizzazione invernale con un impianto centralizzato a condensazione ( di classe maggiore o uguale ad A) o con pompa di calore oppure microgenereazione
  • Comma 1 c) – Interventi in  edifici unifamiliari per la sostituzione di impianto di climatizzazione invernale con un impianto a pompa di calore o microgenereazione
  • Comma 2 – Interventi di efficentamento energetico previsti dall’art.14 del D.L.63/2013 SOLO SE eseguiti insieme ad un degli interventi comma 1 a), b) o c)
  • Comma 4 – Interventi di miglioramento sismico su edifici situati in zona 1,2 o 3
  • Comma 5 – Impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica SOLO SE eseguiti insieme ad uno degli interventi di cui ai commi da 1 a 4
  • Comma 8 – Installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici SOLO SE eseguiti insieme ad uno degli interventi di cui al comma 1 a), b) o c)

 

Per aver diritto alla detrazione fiscale del 110% gli interventi di cui al comma 1 a), b) e c)  e comma 2, insieme a quelli di cui ai commi 5 e 8, devono migliorare almeno di 2 classi energetiche l’edificio o, se non è possibile, raggiungere la classe più alta.

Tale miglioramento energetico deve essere dimostrato mediante attestato di prestazione energetica (A.P.E.) da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

 

Art. 119 – Limiti di spesa e indicazioni per gli interventi ammessi

Comma 1 a) – Interventi di isolamento termico di superfici orizzontali e verticali per più del 25 % della superficie disperdente dell’edificio

Per questo intervento la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese al massimo di €. 60.000 moltiplicato per il numero di Unità Immobiliari presenti nell’edificio.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

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Comma 1 b) – Interventi sulle parti comuni per la sostituzione di impianto di climatizzazione invernale con un impianto centralizzato a condensazione ( di classe maggiore o uguale ad A) o con pompa di calore oppure microgenereazione

Per questo intervento la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese al massimo di €. 30.000 moltiplicato per il numero di Unità Immobiliari presenti nell’edificio.

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

 

Comma 1 c) – Interventi in  edifici unifamiliari per la sostituzione di impianto di climatizzazione invernale con un impianto a pompa di calore o microgenereazione

Essendo un intervento valido per un edificio unifamiliare la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese al massimo di €. 30.000.

Come per il precedente intervento (al comma 1 b) la detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

 

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Comma 2 – Interventi di efficentamento energetico previsti dall’art.14 del D.L.63/2013 SOLO SE eseguiti insieme ad un degli interventi comma 1 a), b) o c)

I limiti di spesa per la detrazione fiscale per questa categoria sono quelli previsti, per ciascun intervento di efficientamento energetico, dalla legislazione vigente (sempre con riferimento all’art.14 del D.L. 63/2016 e s.m.i.)

 

Comma 4 – Interventi di miglioramento sismico su edifici situati in zona 1,2 o 3

In caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento.

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Comma 5 – Impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica SOLO SE eseguiti insieme ad uno degli interventi di cui ai commi da 1 a 4

La detrazione per gli impianti solari fotovoltaici è calcolata fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione.

 

Art. 119 – Chi può usufruire delle detrazioni fiscali?

Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano solo se gli interventi sono effettuati da:

  • Condomini
  • Persone fisiche
  • Istituto autonomo case popolari (IACP)
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa

Il comma 10 riporta che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

 

Art. 119 e 121 – Sconto in fattura e cessione del credito

Nel comma 13 dell’art.119 è riportato che ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121:

  • Per gli interventi di cui a commi da 1 a 3 i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati
  • Per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

 

Nel comma 14  dell’art. 119 è indicato che i tecnici devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro.

Nel comma 15 è specificato che rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

 

L’art. 121 riporta che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 (art. 121) possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per:

  • Un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, dal fornitore che ha effettuato gli interventi
  • La trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

Le disposizioni dell’art. 121 si applicano per le spese relative agli interventi di :

  • Recupero del patrimonio edilizio – art. 16 comma 1 lett. a) e b) DPR 917/1986
  • Efficienza energetica – art. 14 DL 63/2013 e commi 1 e 2 art.119
  • Adozione di misure antisismiche – art. 16 commi da 1 bis a 1 septies  DL 63/2013 e comma 4 art.119
  • Recupero e restauro delle facciate esterne – art. 1 comma 219 Legge 160/2019
  • Installazione di impianti fotovoltaici – art. 16 bis comma 1. lett. h) DPR 917/1986 e commi 5 e 6 art.119
  • Istallazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici – art. 16 ter DL 63/2013

 

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto rilancio , verranno definite le modalità attuative delle disposizioni di cui all’art.121.

 

In conclusione per applicare le detrazioni ECOBONUS e SISMABONUS al 110% sarà necessario aspettare le modalità attuative delle disposizioni da parte dell’Agenzia delle Entrate ma consiglio anche di aspettare la conversione in Legge del Decreto Rilancio in quanto durante tale fase il Parlamento può inserire emendamenti di integrazione o modifica del contenuto.

 

Per avere le detrazioni fiscali del SISMABONUS al 110% il tuo edificio deve salire di classe sismica leggi il mio articolo dove spiego cosa sono il MIGLIORAMENTO SISMICO E L’ADEGUAMENTO SISMICO

 

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