La Legge di Bilancio 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30/12/2023 con il numero 213/2023, contiene diverse novità per l’edilizia.
Con la Legge 213/2023 sono state introdotti in edilizia i seguenti principali cambiamenti:
Potete scaricare la Legge 213/2023 dal link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/12/30/303/so/40/sg/pdf
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Il Comma 7 dell’art.1 delle Legge di Bilancio 2024 proroga al 31 dicembre 2024 quanto riportato nell’art.64 del D.L. 73/2021, poi convertito in Legge 106/2021.
L’art.64 della Legge 106/2021 stabilisce le “Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile” .
In particolare nell’art.64 di cui sopra viene stabilito che la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per la prima casa, per le categorie prioritarie, passa all’80 % della quota capitale.
A condizione che le categorie prioritarie siano in possesso di un ISEE non superiore a 40.000 € e che richiedano un mutuo di importo superiore all’80% del prezzo dell’immobile.
Le categorie prioritarie sono le seguenti:
Con il comma 9 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 213/2023 tra le categorie prioritarie, per le agevolazioni mutui per l’acquisto prima casa, sono state inserite per il 2024, anche le famiglie numerose così individuate:
Il comma 63 dell’art. 1 della Legge 213/2023 modifica l’aliquota della cedolare secca per le locazioni brevi.
Nella lettera a) del comma 63 è infatti riportato:
« 2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 26 per cento in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca.
L’aliquota di cui al primo periodo è ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi ».
Quindi l’aliquota della cedolare secca è stata portata dalla Legge di Bilancio al 26 % per gli affitti brevi con esclusione della prima unità immobiliare, che dovrà essere scelta dal contribuente durante la dichiarazione dei redditi, per la quale l’aliquota rimarrà al 21%.
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I commi 64-65-66 dell’art. 1 della Legge 213/2023 indicano che le eventuali plusvalenze ottenute dalla vendita di immobili sui quali sono stati eseguiti interventi Superbonus, conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, sono considerati “redditi diversi” e come tali tassati.
Da tale indicazione sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.
I commi da 101 a 111 dell’art. 1 della Legge 213/2023 spiegano nel dettaglio questo nuovo obbligo per le imprese.
In breve tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia dovranno, entro il 31/12/2024, stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni ai beni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).
Se un azienda si rifiuta o non stipula la sopra descritta polizza assicurativa, oltre a non poter ricevere contributi e agevolazioni da risorse pubbliche, avrà una sanzione amministrativa da €.100.000 a €. 500.000.
Dall’obbligo di stipulare la polizza assicurativa indicata nella Legge di Bilancio sono escluse le imprese agricole in quanto in possesso del fondo mutualistico nazionale di cui all’articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (comma 111, art. L.213/2023).
Sull’obbligo della stipula della polizza assicurativa da parte delle imprese, per la copertura dei danni causati dalle calamità naturali ne ho parlato nel video “Assicurazione obbligatoria imprese su calamità: opportunità o tassa?”
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2 Comments
Salve, nel caso di un “condominio minimo”, è possibile aderire al bonus barriere architettoniche 75% anche in assenza di codice fiscale del condominio perchè non costituito in quanto minimo?
Buongiorno,
da quello che so il condominio minimo per usufruire dei bonus edilizi non è obbligato a “prendere” un codice fiscale.
Uno dei condomini però dovrà prendersi carico della pratica….le consiglio di rivolgersi ad un commercialista presente nella sua zona.
N.B. Le mie risposte ai commenti su questo blog sono soltanto interpretazioni personali e quindi prive di valenza legale