Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale del 15 maggio 2020 relativo alle norme tecniche per la prevenzione incendi per le attività di autorimessa è stata contestualmente abrogato il vecchio Decreto Ministeriale del 01/02/1986 all’interno del quale, tra le altre cose, erano anche riportati i requisiti relativi alle autorimesse cosiddette “sotto soglia”.
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Il Dipartimento dei Vigili del fuoco in collaborazione con la Rete delle Professioni Tecniche ha preparato una linea guida (allegata alla Circolare n.17496 del 18/12/2020) relativa alle norme tecniche per la prevenzione incendio delle autorimesse con superficie non superiore a 300 mq, tale linea guida è stata anche approvata dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi.
Nella premessa di queste linee guida viene ribadito che l‘allegato 1 del Decreto Ministeriale del 3 ottobre 2015 e s.m.i. (articolo 2 comma 5) possono costituire un utile riferimento per la progettazione, realizzazione e l’esercizio delle autorimesse sotto soglia.
Inoltre nella premessa viene anche evidenziato che per le autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 15 maggio 2020 la linee guida non comporta ulteriori adempimenti e che ai fini dell’applicazione della linea-guida si deve far riferimento alle definizioni contenute nei capitoli G.1 e V.6 del D.M. 3/8/2015 e s.m.i.
Le autorimesse sotto soglia, nella linea guida, vengono divise in due categorie distinte:
Ho realizzato degli schemi riassuntivi dove ho cercato di condensare i requisiti minimi indicati nella linea guida.
Le ho suddivise in quattro tipologie:
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Nelle autorimesse è vietato:
– il deposito di fluidi infiammabili o carburante, in quantità significative, e il loro travaso;
– La presenza e l’impiego di sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
– il parcamento ai piani interrati di veicoli alimentati a GPL privi del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01;
– il parcamento, ai piani a quota inferiore a – 6 m, di veicoli alimentati a GPL, anche se muniti del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01.
Qualora siano installati particolari attrezzature o impianti che possano comportare il deposito il rilascio di quantitativi non trascurabili di sostanze infiammabili o pericolose, deve essere effettuata una specifica valutazione del rischio conseguente per l’adozione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali.
Un utile riferimento per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici è costituito dalla Circolare n. 2 del 5/11/2018, prot. n. 15000 della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.
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