Nella Gazzetta Ufficiale n.124 del 15/05/2020 è stato pubblicato, finalmente, il Decreto del 30/04/2020 “Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93″ del Ministero dei Trasporti.
Ho riassunto i contenuti delle Linee Guida nel seguente Video:
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Se non hai voglia di guardare il video ti riporto alcuni degli aspetti principali delle Linee Guida.
Art. 2 – Ambito di applicazione
Art. 3 – Entrata in vigore delle Linee Guida
Esempi di costruzione NON USUALE:
Interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.
Per gli interventi strutturali di MINORE RILEVANZA prima di iniziare i lavori NON è necessario ottenere l’AUTORIZZAZIONE SISMICA ma è sufficiente il DEPOSITO e le REGIONI possono eseguire dei controlli a campione.
Esempi di nuova costruzione USUALE:
Esempi di nuova costruzione CON POCA PERMANENZA DI PERSONE E EDIFICI AGRICOLI:
Possono essere realizzate con un semplice PREAVVISO SCRITTO allo Sportello Unico Comunale secondo le modalità disciplinate dalle singole Regioni. (sempre nel rispetto di tutte le normative che disciplinano l’attività edilizia compreso la sicurezza strutturale)
Esempi di interventi PRIVI DI RILEVANZA:
In definitiva sono elementi che NON presentano rigidezza, resistenza e massa tali da essere significativi per la sicurezza e l’incolumità delle persone.
Per le Varianti NON Sostanziali non è necessario dare preavviso scritto allo sportello unico comunale prima dell’esecuzione à ma si dovrà depositare/comunicare le varianti NON sostanziali prima di dare la fine lavori delle opere strutturali.
Una Variante può essere definita NON SOSTANZIALE se:
Adesso dobbiamo solo aspettare la pubblicazione da parte delle Regioni degli elenchi specifici per le 3 Macro-categorie di interventi strutturali.
Il cosiddetto SBLOCCA CANTIERI, D.L. 10/04/2019 n.32. (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/18/19G00040/sg ) convertito, con modifiche,in LEGGE 14 giugno 2019 , n. 55 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/17/140/sg/pdf ), ha introdotto all’art.3 alcune modifiche al D.P.R. 380/2001.
In particolare voglio evidenziare l’inserimento dell’articolo 94-bis (disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche), dove al comma 1 viene introdotto una nuova classificazione degli interventi in zona sismica nei riguardi della pubblica incolumità:
Per esempio, per il nuovo art. 94-bis, la costruzione di una caserma dei Vigili del fuoco è da inquadrare negli Interventi RILEVANTI, l’intervento di adeguamento sismico rientra negli Interventi di MINORE RILEVANZA ed infine la legge dice che “gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità” rientrano tra gli Interventi PRIVI DI RILEVANZA nei riguardi della pubblica incolumità.
Lo SBLOCCA CANTIERI dice che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà emettere delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, dei tipi di interventi RILEVANTI, di MINORE RILEVANZA e PRIVI DI RILEVANZA per la pubblica incolumità. Tali linee guida dovranno anche individuare le varianti non sostanziali per le quali non occorre il preavviso di cui all’art.93 del D.P.R. 380/2001.
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In attesa dell’emanazione di tali linee guida le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti.
A seguito dell’emanazione delle linee guida, le Regioni dovranno adottare delle specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.
La Regione Emilia Romagna, con delibera di Giunta regionale n. 828 del 31/05/2019, ha confermato le disposizioni e gli elenchi regionali relativi all’individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (I.P.R.P.I.) e delle varianti non sostanziali (D.G.R. 2272/2016) oltre alle categorie di interesse strategico (D.G.R. 1661/2009).
Inoltre nella stessa delibera viene confermato che per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, per le varianti non sostanziali e per gli edifici strategici continua a trovare applicazione la disciplina regionale prevista rispettivamente dall’art.9, comma 4 e dall’art. 11, comma 2, lettera c), della L.R. n. 19/2008.
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La Regione Emilia Romagna, inoltre, con la delibera n. 924 del 05/06/2019, ha individuato gli interventi di MINORE RILEVANZA nei riguardi della pubblica incolumità in attuazione delle forme di semplificazione amministrativa introdotte in materia sismica dal cosiddetto SBLOCCA CANTIERI.
In particolare nella delibera vengono definiti come interventi di MINORE RILEVANZA le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti come definiti dal paragrafo 8.4.1 delle NTC2018 e specificati dal paragrafo C8.4.1 della relativa circolare n.7/2019 (ad esclusione dei casi in cui comunque tali interventi sono soggetti ad autorizzazione sismica ai sensi dell’art.11, comma 2. Lettere a), b) e c) della L.R. 19/2008).
La delibera specifica inoltre che per i restanti interventi (diversi dalla riparazione e interventi locali su edifici esistenti) continua a trovare applicazione la disciplina regionale prevista dal Titolo IV della L.R. 19/2008, fino all’adozione dei relativi elenchi e alla specificazione della loro disciplina, in attuazione dell’art.94-bis, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 380/2001.
Quindi dovremo ora attendere l’emanazione delle Linee guida da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per attuare il nuovo art.94-bis del D.P.R. 380/2001.
Sugli Interventi Privi di Rilevanza ai fini sismici per la pubblica incolumità in Emilia Romagna puoi leggere anche il mio articolo “NUOVA D.G.R. 2272/2019“
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