Ristrutturare casa e terremoti
RISTRUTTURARE CASA E TERREMOTI: GUIDA COMPLETA ALLA TUA SICUREZZA
7 Maggio 2020
Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici
NUOVA D.G.R. 2272/2016 PER INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ’ AI FINI SISMICI (I.P.R.I.P.I) DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
20 Maggio 2020

SBLOCCA CANTIERI E I.P.R.I.P.I. IN EMILIA ROMAGNA

Sblocca cantieri e IPRIPI Emilia Romagna

AGGIORNAMENTO DEL 20/05/2020

Nella Gazzetta Ufficiale n.124 del 15/05/2020 è stato pubblicato, finalmente, il Decreto del 30/04/2020 “Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93″ del Ministero dei Trasporti.

Ho riassunto i contenuti delle Linee Guida nel seguente Video:

 

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Se non hai voglia di guardare il video ti riporto alcuni degli aspetti principali delle Linee Guida.

Art. 2 – Ambito di applicazione

  • Le Linee Guida hanno il »compito di fornire i criteri di carattere generale sulla base dei quali ciascuna Regione potrà redigere la specifica elencazione che assegni le diverse tipologie di interventi ad una specifica macro-categoria»
  • Quindi, dopo l’entrata in vigore delle Linee Guida, le REGIONI potranno adottare delle specifiche elencazioni conformi alle specifiche riportate nelle stesse Linee Guida.

Art. 3 – Entrata in vigore delle Linee Guida

  • Le Linee guida sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, quindi sono entrate in vigore il 16/05/2020
Schema riassuntivo Interventi strutturali art.94 bis

Schema riassuntivo Interventi strutturali art.94 bis

INTERVENTI STRUTTURALI RILEVANTI  PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ

  • Per gli interventi strutturali RILEVANTI prima di iniziare i lavori è necessario ottenere l’AUTORIZZAZIONE SISMICA
  • Con il valore di ag utilizzato nella precedente classificazione per differenziare gli interventi nelle Zone 2 le Linee Guida si riferiscono all’Accelerazione sul suolo rigido con superficie topografica orizzontale, come definito dalle Norme Tecniche delle Costruzioni, per un sisma con periodo di ritorno pari a 475 anni
  • Cosa si intende per Nuove Costruzioni USUALI ?
  • L’elemento discriminante tra nuova costruzione USUALE e NON USUALE non possono essere ne il tipo di materiale utilizzato per la struttura e neanche la sua dimensione
  • Quindi l’elemento discriminante che rende una nuova costruzione NON USUALE è la particolare e non usuale CONCEZIONE STRUTTURALE

 

Esempi di costruzione NON USUALE:

  • Edifici con rapporto altezza e dimensione minore in pianta maggiore di 3
  • Ciminiere, Torri, Serbati e Silos
  • Complesse strutture idrauliche e marittime
  • Strutture strallate (con esclusione dei ponti strallati perché rientranti tra gli edifici strategici e infrastrutture)
  • Costruzioni con isolatori sismici o dissipatori
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Interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.

  • In questa categoria sono compresi gli interventi di nuova costruzione e gli interventi sugli edifici esistenti di classe d’uso III e IV (NTC 2018) situate in Zona 1 e 2
  • per individuare le tipologie si può far riferimento agli elenchi A e B di cui all’Allegato 1 al Decreto del Dipartimento delle Protezione Civile del 21/10/2003

 

INTERVENTI STRUTTURALI DI MINORE RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ

Per gli interventi strutturali di MINORE RILEVANZA prima di iniziare i lavori NON è necessario ottenere l’AUTORIZZAZIONE SISMICA ma è sufficiente il DEPOSITO e le REGIONI possono eseguire dei controlli a campione.

 

Esempi di nuova costruzione USUALE:

  • Edifici in classe d’uso II (NTC 2018) regolari in pianta e in altezza
  • Edifici in classe d’uso II (NTC 2018) NON regolari in pianta e in altezza ma con rapporto altezza e dimensione minore in pianta minore o uguale a 3
  • Opere di sostegno prive di complicazioni geotecniche
  • Passerelle Pedonali

 

Esempi di nuova costruzione CON POCA PERMANENZA DI PERSONE E EDIFICI AGRICOLI:

  • Magazzini
  • Costruzioni destinate a accogliere impianti tecnici
  • Costruzioni di classe d’uso I (NTC 2018)

 

INTERVENTI STRUTTURALI PRIVI DI RILEVANZA  PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ

Possono essere realizzate con un semplice PREAVVISO SCRITTO allo Sportello Unico Comunale secondo le modalità disciplinate dalle singole Regioni. (sempre nel rispetto di tutte le normative che disciplinano l’attività edilizia compreso la sicurezza strutturale)

 

Esempi di interventi PRIVI DI RILEVANZA:

  • Costruzioni TEMPORANEE
  • Costruzioni con parametri geometrici, strutturali, dimensionali di peso e utilizzo limitati

 

In definitiva sono elementi che NON presentano rigidezza, resistenza e massa tali da essere significativi per la sicurezza e l’incolumità delle persone.

 

VARIANTI NON SOSTANZIALI

Per le Varianti NON Sostanziali non è necessario dare preavviso scritto allo sportello unico comunale prima dell’esecuzione à ma si dovrà depositare/comunicare le varianti NON sostanziali prima di dare la fine lavori delle opere strutturali.

 

Una Variante può essere definita NON SOSTANZIALE se:

  • Interviene solo su singole parti e elementi dell’opera, senza produrre «concrete» modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso (quali da esempio il periodo proprio T1, il taglio alla base Vr e le sollecitazioni massime M, N,T sugli elementi strutturali)
  • Tra le varianti NON sostanziali rientrano anche gli Interventi PRIVI DI RILEVANZA per la pubblica incolumità

 

Adesso dobbiamo solo aspettare la pubblicazione da parte delle Regioni degli elenchi specifici per le 3 Macro-categorie di interventi strutturali.

 


Il cosiddetto SBLOCCA CANTIERI, D.L. 10/04/2019 n.32. (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/18/19G00040/sg ) convertito, con modifiche,in LEGGE 14 giugno 2019 , n. 55 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/17/140/sg/pdf ),  ha introdotto all’art.3 alcune modifiche al D.P.R. 380/2001.

SBLOCCA CANTIERI 2019

In particolare voglio evidenziare l’inserimento  dell’articolo 94-bis (disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche), dove al comma 1 viene introdotto una nuova classificazione degli interventi in zona sismica nei riguardi della pubblica incolumità:

  • Interventi RILEVANTI
  • Interventi di MINORE RILEVANZA
  • Interventi PRIVI DI RILEVANZA

Per esempio, per il nuovo art. 94-bis,  la costruzione di una caserma dei Vigili del fuoco è da inquadrare negli Interventi RILEVANTI, l’intervento di adeguamento sismico rientra negli Interventi di MINORE RILEVANZA ed infine la legge dice che “gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità” rientrano tra gli Interventi PRIVI DI RILEVANZA nei riguardi della pubblica incolumità.

Lo SBLOCCA CANTIERI dice che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà emettere delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, dei tipi di interventi RILEVANTI, di MINORE RILEVANZA e PRIVI DI RILEVANZA per la pubblica incolumità. Tali linee guida dovranno anche individuare le varianti non sostanziali per le quali non occorre il preavviso di cui all’art.93 del D.P.R. 380/2001.

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In attesa dell’emanazione di tali linee guida le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti.

A seguito dell’emanazione delle linee guida, le Regioni dovranno adottare delle specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.

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SBLOCCA CANTIERI E DELIBERE EMILIA ROMAGNA

La Regione Emilia Romagna, con delibera di Giunta regionale n. 828 del 31/05/2019, ha confermato le disposizioni e gli elenchi regionali relativi all’individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (I.P.R.P.I.) e delle varianti non sostanziali (D.G.R. 2272/2016) oltre alle categorie di interesse strategico (D.G.R. 1661/2009).

Inoltre nella stessa delibera viene confermato che per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, per le varianti non sostanziali e per gli edifici strategici continua a trovare applicazione la disciplina regionale prevista rispettivamente dall’art.9, comma 4 e dall’art. 11, comma 2, lettera c), della L.R. n. 19/2008.

 

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La Regione Emilia Romagna, inoltre, con la delibera n. 924 del 05/06/2019, ha individuato gli interventi di MINORE RILEVANZA nei riguardi della pubblica incolumità in attuazione delle forme di semplificazione amministrativa introdotte in materia sismica dal cosiddetto SBLOCCA CANTIERI.

In particolare nella delibera vengono definiti come interventi di MINORE RILEVANZA le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti come definiti dal paragrafo 8.4.1 delle NTC2018 e specificati dal paragrafo C8.4.1 della relativa circolare n.7/2019 (ad esclusione dei casi in cui comunque tali interventi sono soggetti ad autorizzazione sismica ai sensi dell’art.11, comma 2. Lettere a), b) e c) della L.R. 19/2008).

La delibera specifica inoltre che per i restanti interventi (diversi dalla riparazione e interventi locali su edifici esistenti) continua a trovare applicazione la disciplina regionale prevista dal Titolo IV della L.R. 19/2008, fino all’adozione dei relativi elenchi e alla specificazione della loro disciplina, in attuazione dell’art.94-bis, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 380/2001.

Quindi dovremo ora attendere l’emanazione delle Linee guida da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per attuare il nuovo art.94-bis del D.P.R. 380/2001.

Sugli Interventi Privi di Rilevanza ai fini sismici per la pubblica incolumità in Emilia Romagna puoi leggere anche il mio articolo NUOVA D.G.R. 2272/2019

 

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