Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 25) la legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge del Decreto Rilancio n. 34/2020 che contiene anche le nuove detrazioni fiscali al 110%.
Nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2020 verrà ripubblicato il testo della presente legge coordinata con il decreto-legge sopra citato, corredato delle relative note.
Ieri, giovedì 16/7/2020, è stato approvato anche in Senato il Disegno di Legge per la conversione del Decreto Rilancio n.34 del 19/05/2020 all’interno del quale si trova il SISMABONUS al 110 %.
Riguardo il SISMA BONUS al 110% sembra che nella Legge di Conversione del Decreto Rilancio non siano state effettuate modifiche rispetto al Disegno di Legge approvato alla Camera.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, puoi scaricare qui il TESTO APPROVATO alla Camera e in Senato della Legge di conversione del DECRETO RILANCIO.
Per gli interventi di miglioramento sismico, con aumento di classe sismica, l’aliquota delle detrazioni spettanti è del 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Le detrazioni fiscali sono da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
Il SISMABONUS al 110% vale solo per interventi eseguiti su immobili situati in zona sismica 1,2 e 3.
Evidenzio che nel Decreto Rilancio e nella Legge di Conversione stranamente si fa riferimento alla classificazione sismica presente nell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, nonostante nel 2006, con ordinanza n.3519, sia stato eseguito un aggiornamento della mappatura all’interno del quale alcuni Comuni, come per esempio Milano, sono stati cambiati di classe.
Possono usufruire della detrazione fiscale SISMA BONUS i seguenti soggetti:
Al comma 10 è stato specificato che le Persone fisiche possono beneficiare delle detrazioni relativi ai commi da 1 a 3 dell’art.119, cioè quelli che riguardano il miglioramento energetico degli edifici, sugli interventi eseguiti al massimo su 2 unità immobiliari.
Riassumendo quanto sopra, l’ECO BONUS è utilizzabile dalle persone fisiche per interventi sull’abitazione principale e su 1 seconda casa, questa limitazione sembra che non riguardi anche gli interventi di miglioramento sismico.
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Il comma 13 dell’art.119 specifica che “Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121:….” l’efficacia degli interventi per la riduzione del rischio simico deve essere ASSEVERATA dai professionisti secondo le disposizioni del MIT n°58/2017 che è il decreto che riguarda la classificazione sismica degli edifici.
Quindi è necessario oppure no migliorare almeno di 1 classe sismica l’edificio per avere diritto al SISMABONUS 110 %?
La mia interpretazione è che per aver diritto ad usufruire della detrazione fiscale SISMA BONUS 110 e se si vuole anche avere la possibilità di cedere il credito o di utilizzare lo sconto in fattura (art.121) bisogna migliorare almeno di una classe sismica l’edificio.
Sono escluse dalla possibilità di usufruire dell’ECOBONUS e del SISMABONUS al 110 % tutte le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Rimane confermata la possibilità di cedere il credito, inclusi agli istituti di credito e altri intermediari finanziari, e di usufruire dello sconto in fattura secondo quanto indicato all’art.121.
Attendiamo ora i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate, che dovrebbero arrivare al massimo entro il 18 agosto.
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