Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 25) la legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge del Decreto Rilancio n. 34/2020 che contiene anche le nuove detrazioni fiscali al 110%.
Nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2020 verrà ripubblicato il testo della presente legge coordinata con il decreto-legge sopra citato, corredato delle relative note.
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Ieri, 9 luglio, è stato approvato dalla Camera dei Deputati il Disegno di Legge per la conversione del DECRETO RILANCIO 19 maggio 2020, n. 34 contenente anche il SISMA BONUS al 110 % .
In attesa dell’approvazione anche in Senato vediamo le caratteristiche principali della detrazione fiscale per le misure antisismiche presente nel Disegno di Legge.
Se non hai voglia di leggere l’articolo puoi guardare il video sul mio canale Youtube.
Purtroppo nel documento approvato alla Camera sono presenti solo alcune modifiche puntuali ma che, a mio parere, non hanno chiarito o modificato alcuni aspetti importanti.
Per esempio non è specificato se, per aver diritto alle detrazioni fiscali relative al SISMA BONUS 110 %, è necessario realizzare interventi strutturali in modo da far crescere di almeno 1 classe sismica l’edificio oppure se è sufficiente migliorarlo sismicamente ma senza procedere ad una classificazione sismica della struttura nello stato di fatto e in quello di progetto.
Più avanti darò una mia interpretazione a questo aspetto!
Altro aspetto non specificato è se la detrazione fiscale SISMA BONUS 110 si può ricevere anche per interventi strutturali sulle seconde case, anche di questo darò una mia interpretazione nel prossimo paragrafo.
Insomma l’impressione che ho avuto leggendo il Disegno di Legge approvato è che dovremmo aspettarci ancora qualche nota di chiarimento……magari arriveranno con le Disposizioni attuative che pubblicherà l’Agenzia delle entrate entro il 18 agosto.
Vediamo ora i punti più rilevanti del SISMA BONUS al 110 % come è descritto nell’attuale Disegno di legge di conversione del Decreto Rilancio.
Non possono usufruire di questa detrazione fiscale gli immobili adibiti ad attività produttive.
Questo è un vero peccato perché il terremoto dell’Emilia avvenuto nel 2012 ha evidenziato la grande vulnerabilità sismica dei vecchi capannoni prefabbricarti in c.a. (leggi il mio articolo).
Si sta perdendo quindi l’opportunità di mettere in sicurezza moltissimi luoghi di lavoro.
Possono quindi usufruire del SISMA BONUS al 110% solo i condomini, le persone fisiche, gli Istituti Autonomi case popolari e le cooperative di proprietà indivise.
Nel comma 4 dell’art. 119 del Disegno di Legge per la conversione del DECRETO RILANCIO è riportato che “Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto 63/2013” si potrà usufruire della detrazione fiscale SISMA BONUS al 110%.
Quindi, riferendosi al comma 1bis e 1ter, sembra che basterà eseguire interventi strutturali atti a conseguire il semplice miglioramento sismico, anche senza salire nemmeno di una classe sismica, per avere diritto alla detrazione fiscale.
Tuttavia il comma 13 dell’art.119 specifica che “Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121:….” l’efficacia degli interventi per la riduzione del rischio simico deve essere ASSEVERATA dai professionisti secondo le disposizioni del MIT n°58/2017 che è il decreto che riguarda la classificazione sismica degli edifici.
Quindi, a mio parere, per aver diritto ad usufruire della detrazione fiscale SISMA BONUS 110 e per avere la possibilità di cedere il credito o di utilizzare lo sconto in fattura (art.121) bisogna migliorare almeno di una classe sismica l’edificio.
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Sono esclusi dalla possibilità di usufruire del SISMA BONUS 110 % tutti gli immobili situati in zona sismica 4 e le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Nel D.L. 34/2020 era specificato che le detrazioni fiscali per l’efficentamento energetico non si potevano ricevere se gli interventi erano eseguiti sulle seconde case mentre riguardo gli interventi antisismici non era indicato niente.
Nel Disegno di Legge di conversione del Decreto Rilancio è stata modificata anche l’indicazione delle seconde case relativa agli interventi di miglioramento energetico quindi, a mio parere, attualmente le detrazioni fiscali per gli interventi di miglioramento sismico possono ottenersi anche per lavori eseguiti sulle seconde case.
Rimane confermata la possibilità di cedere il credito, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, secondo quanto indicato all’art.121.
Purtroppo la scadenza per realizzare gli interventi con la possibilità di utilizzare le detrazioni fiscali del 110% è rimasta al 31/12/2021 e questo non permetterà di migliorare sismicamente gran parte del patrimonio immobiliare Italiano.
In particolare nei condomini, dove la fase decisionale è chiaramente molto più lenta rispetto al proprietario di un edificio unifamiliare, sarà molto difficile riuscire a concludere i lavori nei termini previsti.
Adesso non rimane che attendere l’approvazione del Disegno di Legge anche da parte del Senato e le Disposizioni attuative dell’Agenzia delle Entrate, che dovrebbero arrivare al massimo entro il 18 agosto, con la speranza di avere ulteriori specifiche sugli aspetti poco chiari evidenziati.
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