La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto modifiche significative al Sismabonus, il meccanismo di detrazione fiscale per interventi di riduzione del rischio sismico.
Una delle questioni più dibattute e che genera incertezza tra i professionisti del settore riguarda se è ancora obbligatorio utilizzare i moduli B, B1 e B2.
Fino al 2024, la misura della detrazione era strettamente legata al miglioramento della classe di rischio sismico conseguito grazie all’intervento. Ma con le nuove disposizioni, questo legame diretto sembra venir meno.
In questo articolo analizzo le modifiche introdotte dalla nuova Legge di Bilancio 2025 e riporto alcune riflessioni su questo argomento.
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Per comprendere appieno le novità introdotte, è fondamentale richiamare il quadro normativo di riferimento.
Il decreto legge 63/2013, in particolare l’articolo 16 commi da 1-bis a 1-septies, costituisce la base legislativa del Sismabonus.
Successivamente, il decreto ministeriale 58/2017 ha definito le linee guida per la classificazione del rischio sismico e le modalità di attestazione dell’efficacia degli interventi, da cui sono scaturiti i moduli B, B1 e B2.
Non va dimenticata la modifica introdotta nel 2024 dal decreto legge 39, che ha rappresentato un passaggio intermedio verso le novità del 2025.
Infine, la Legge di Bilancio 2025 ha apportato le modifiche più sostanziali, soprattutto per quanto riguarda le aliquote di detrazione. In particolare, è stato aggiunto l’articolo 16, comma 1-septies.1, al Decreto Legge 63, che disciplina le proroghe del Sismabonus per gli anni 2025-2027 e le nuove aliquote.
Per le abitazioni principali, i titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento potranno usufruire di una detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2025, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Questo limite di spesa rimane invariato rispetto al passato.
Per le altre unità immobiliari, la detrazione sarà del 36% per le spese del 2025, sempre con il limite di 96.000 euro.
Le detrazioni dovranno essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo a partire dal 2026.
Per gli anni 2026 e 2027, le aliquote subiranno un’ulteriore riduzione. Le abitazioni principali, avranno una detrazione al 36%, mantenendo invariati il limite di spesa e il numero di quote annuali. Mentre per le altre unità immobiliari, l’aliquota sarà del 30%.
La novità più rilevante è che le aliquote di detrazione per il triennio 2025-2027 non saranno più legate al raggiungimento di una specifica classe di rischio sismico, ma semplicemente alla realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico.
Fino al 2024, infatti, per gli edifici unifamiliari, si aveva una detrazione del 70% in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e dell’80% in caso di passaggio a due o più classi inferiori. Questo meccanismo incentivava interventi più incisivi volti a una maggiore riduzione della vulnerabilità sismica.
Con la nuova normativa, sarà sufficiente dimostrare che l’intervento eseguito ha comportato una riduzione della vulnerabilità sismica dell’edificio, anche senza un salto di classe, per poter beneficiare del Sismabonus.
Viene quindi meno quel “premio” legato all’entità del miglioramento sismico.
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Proprio alla luce di queste modifiche, sorge spontanea la domanda se sia ancora necessario utilizzare i moduli B, B1 e B2 per asseverare la riduzione del rischio sismico nel triennio 2025-2027.
Questi moduli riportavano proprio i salti di classe conseguiti con l’intervento.
La loro introduzione è legata al decreto ministeriale 58/2017, emanato in attuazione dell’articolo 16, comma 1-quater, del decreto legge 63/2013, che disciplinava le aliquote differenziate in base al salto di classe.
L’articolo 3 del decreto ministeriale 58/2017 stabilisce che l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale (modulo B), della direzione dei lavori (modulo B1) e del collaudo (modulo B2).
Il comma 5 dello stesso articolo precisa che l’asseverazione (modulo B) e le attestazioni (moduli B1 e B2) sono depositate presso lo sportello unico per l’edilizia e consegnate in copia al committente per l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-quater, del decreto legge 63/2013.
Tuttavia il decreto ministeriale 58/2017 sembra fare riferimento esplicitamente solo al comma 1-quater dell’articolo 16 del DL 63/2013, ovvero alla disciplina delle detrazioni legate al salto di classe (70% e 80%). Non viene fatta menzione del comma 1-bis, che originariamente prevedeva l’aliquota del 50%.
Da ciò potrebbe dedursi che i moduli B, B1 e B2 fossero strettamente necessari per attestare il salto di classe e quindi per accedere alle aliquote maggiorate.
Nonostante ciò ricordiamo che con l’introduzione del Superbonus nel 2020 (Decreto Rilancio), il modulo B è stato utilizzato anche per asseverare la riduzione del rischio sismico senza necessariamente un salto di classe, pur permettendo l’accesso alla detrazione fiscale.
Questa prassi potrebbe aver creato una sorta di “consuetudine” nell’utilizzo dei moduli anche in assenza del meccanismo del salto di classe.
Considerando che dal 2025 le aliquote non dipendono più dal numero di classi di rischio migliorate, secondo una prima interpretazione della normativa attuale, sembrerebbe che l’obbligo di asseverare con i moduli B, B1 e B2 per il Sismabonus potrebbe venir meno.
Tuttavia, proprio in virtù dell’esperienza del Superbonus, dove i moduli sono stati utilizzati anche in assenza di salto di classe, e in attesa di indicazioni ufficiali, suggerisco, a titolo prudenziale, di continuare ad asseverare gli interventi Sismabonus e Sismabonus Acquisti utilizzando i moduli B, B1 e B2 anche nel triennio 2025-2027.
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La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un cambiamento significativo nel meccanismo del Sismabonus, svincolando l’aliquota di detrazione dal miglioramento della classe di rischio sismico.
Questo solleva un legittimo interrogativo sull’effettiva necessità di continuare a utilizzare i moduli B, B1 e B2, strumenti originariamente concepiti per attestare proprio il salto di classe.
Sebbene una lettura restrittiva del decreto ministeriale 58/2017 potrebbe suggerire una non obbligatorietà per il Sismabonus “base” dal 2025, l’esperienza pregressa con il Superbonus, dove tali moduli venivano utilizzati anche in assenza di salto di classe, induce alla cautela.
In attesa di chiarimenti ufficiali da parte degli organi competenti, il consiglio prudenziale è di continuare ad asseverare gli interventi di riduzione del rischio sismico con i moduli B, B1 e B2 anche per le spese sostenute nel triennio 2025-2027, compreso il Sismabonus Acquisti.
Questa scelta, sebbene possa comportare un adempimento burocratico aggiuntivo, potrebbe tutelare i contribuenti in caso di futuri controlli e garantire la corretta fruizione del beneficio fiscale.
Resta fondamentale monitorare eventuali comunicazioni o interpretazioni ufficiali che potranno fare maggiore chiarezza su questo aspetto cruciale per la corretta applicazione del Sismabonus nel prossimo triennio.
I professionisti del settore e i privati cittadini sono quindi invitati a rimanere aggiornati e a confrontarsi con tecnici esperti per affrontare al meglio le nuove disposizioni normative.
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