decreto semplificazione 2020 edilizia
DECRETO SEMPLIFICAZIONE 2020 EDILIZIA
7 Dicembre 2020
Prevenzione incendi autorimesse con superficie fino a 300 mq
9 Febbraio 2021

SUPERBONUS 110%: PROROGA DELLA SCADENZA E NOVITA’

Superbonus 110% proroga e novità

Finalmente è arrivata la proroga del Superbonus 110% insieme a tante altre novità interessanti introdotte dal comma 66 dell’art.1 della Legge di Bilancio 2021.

 

La legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2020 con il numero 178 e l’ho aggiunta, insieme alle relative parole chiave, alla mia raccolta continuamente aggiornata di normative circolari e istanze sul Superbonus. 

 

 

Su questo argomento ho anche pubblicato in video sul mio canale Youtube :

 

PROROGA SCADENZA SUPERBONUS

La scadenza del Superbonus è stata prorogata al 30/06/2022 (da modifica all’art.119 comma 1), comma 4) e comma 8) della Legge 77/2020).

Le spese sostenute dopo il 01/07/2022 dovranno essere detratte in 4 quote annuali di pari importo.

 

Per gli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) la scadenza del Superbonus è stata prorogata al 31/12/2022 (da modifica all’art.119 comma 3-bis) della Legge 77/2020)

Le spese sostenute nel 2022 dovranno essere detratte in 4 quote annuali di pari importo.

 

Per i Condomini e le persone fisiche proprietarie uniche di edificio composto da 2 a 4 unità immobiliari (comma 9 lett.a modificato), se al 30/06/2022 saranno stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intero intervento si potranno detrarre anche le spese sostenute entro il 31/12/2022 (da nuovo comma 8-bis) all’art.119 della Legge 77/2020).

Le spese sostenute nel 2022 dovranno essere detratte in 4 quote annuali di pari importo.

 

Per gli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari), se al 31/12/2022 saranno stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intero intervento si potranno detrarre anche le spese sostenute entro il 30/06/2023 (da nuovo comma 8-bis) all’art.119 della Legge 77/2020).

Le spese sostenute dopo il 01/07/2022 e nel 2023 dovranno essere detratte in 4 quote annuali di pari importo.

 

 

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DEFINIZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARE “FUNZIONALMENTE INDIPENDENTE”

All’art.119 comma 1-bis) della Legge 77/2020 alla definizione di accesso autonomo come modificata dal “Decreto Agosto” è stata aggiunta la frase:

Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

  • impianti per l’approvvigionamento idrico;
  • impianti per il gas;
  • impianti per l’energia elettrica;
  • impianto di climatizzazione invernale.

 

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SUPERBONUS 110% ANCHE PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE COME INTERVENTO “TRAINATO”

Nel comma 2) dell’art.119 della Legge 77/2020 è stata aggiunta la frase:

nonché agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.

 

 

 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANCHE SU “STRUTTURE PERTINENZIALI” AGLI EDIFICI

Nel comma 5) dell’art.119 della Legge 77/2020 è stata aggiunta la frase:

ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

Nello stesso comma 5) c’è stata una “piccola” dimenticanza quella di indicare la proroga al 30/06/2022 ma sono state aggiunte le parole:

e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022inoltre dovendo comunque fare gli interventi trainati congiuntamente ai trainanti a mio parere la proroga al 30/06/2022 è valida anche per gli impianti fotovoltaici.

 

 

 

NUOVI LIMITI DI SPESA MASSIMA AMMISSIBILI PER LE COLONNE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI

Il comma 8) dell’art.119 della Legge 77/2020 è stato completamente sostituito e sono stati definiti i limiti di spesa massima ammissibile per l’installazione di colonne di ricarica di veicoli elettrici eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1):

  • €. 2.000 per edifici unifamiliari o U.I. funzionalmente indipendenti
  • €. 1.500 per condomini che installano fino a 8 colonne di ricarica
  • €. 1.200 per condomini che installano più di 8 colonne di ricarica

L’agevolazione si intende riferita ad 1 sola colonna di ricarica per unità immobiliare.

 

 

 

SUPERBONUS 110% ANCHE PER UN PROPRIETARIO UNICO DI UN EDIFICIO CON 2, 3 o 4 UNITA’ IMMOBILIARI

Al comma 9) lettera a. dell’art.119 della Legge 77/2020, dopo la parola “condomini”, è stata aggiunta la frase:

“e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità  immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.”

 

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MODIFICATO IL COMMA 9-bis) SULLE DELIBERE ASSEMBLEE CONSOMINIALI

Il comma 9-bis) dell’art.119 della Legge 77/2020 è stato così modificato:

“Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio.

Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.”

 

 

 

ASSICURAZIONI PROFESSIONALI PER LE ASSEVERAZIONI

Nel comma 14) dell’art.119 della Legge 77/2020, dopo il secondo periodo è stato inserito quanto segue:

L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto2012, n. 137, purché‘ questa:

a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;

b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;

c) garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a)“.

 

 

 

INDICAZIONE DI INTERVENTO SUPERBONUS 110% SUL CARTELLO DI CANTIERE

Nella Legge 77/2020 è stato aggiunti il seguente comma 14-bis) dell’art.119 :

Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura:

Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici

 

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    1 Comment

    1. Conce3tta Lazzaro ha detto:

      Grazie per i chiarimenti

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