Sai cos’è un SAL Superbonus ? e quali sono le indicazioni normative che abbiamo a disposizione ad oggi ? inoltre come possiamo asseverare la congruità se i prezzi dell’impresa sono superiori a quelli del prezzario?
Nell’articolo rispondo a queste domande ma ti consiglio di guardare anche i video su YouTube per approfondimenti.
Nell’art. 121 comma 1-bis del Decreto Rilancio convertito in legge 77/2020 e s.m.i. è riportato:
“…..l’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascun stato di avanzamento lavori.
Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’art.119, gli stati di avanzamento lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascun stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento……….”
La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 538 del 09/11/2020 indica:
“…Per quanto riguarda, infine, la modalità di determinazione del 30 per cento dell’intervento agevolabile, necessario – ai sensi del citato comma 1-bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio – per esercitare l’opzione per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al Superbonus in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, occorre fare riferimento all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento e non, come prospettato dall’Istante, all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione…”
Leggendo in maniera approfondita il comma 1-bis dell’art.121 si nota la seguente frase, “ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento”.
Questo vuol dire che se, ad esempio, il primo SAL è pari al 38% delle opere, il secondo non potrà essere pari al 22% (per raggiungere il 60% del totale), ma dovrà sempre raggiungere almeno la percentuale del 30% delle opere (quindi in questo esempio per emettere il secondo SAL si dovrà raggiungere almeno il 68% dei lavori).
Ricordo infine che le spese tecniche devono essere aggiunte ai costi degli interventi agevolabili e di quelli che rimangono a carico del cliente per determinare l’importo dell’intervento sul quale poi calcolare le percentuali minime per l’emissione dei SAL.
Tutti i costi che rientrano nei SAL devono essere fatturati e pagati!
Per un esempio pratico di SAL Superbonus guarda il video riportato all’inizio dell’articolo.
Nell’art. 119 comma 13 del Decreto Rilancio convertito in legge 77/2020 e s.m.i. è indicato che per poter usufruire del Superbonus i tecnici abilitati devono asseverare la congruità dei prezzi offerti dall’impresa rispetto a quelli indicati nei prezzari (oltre alla congruità delle competenze dei professionisti rispetto al D.M. 17/06/2016).
Ma se i prezzi dell’impresa sono superiori a quelli del prezzario come possiamo asseverarli?
Quella che riporto qui sotto non è una risposta ufficiale ma solo la soluzione che ho trovato insieme ai commercialisti che hanno messo il visto di conformità in alcuni interventi che ho progettato…..quindi non copiarla ma confrontati con il commercialista che apporrà il visto di conformità nel tuo intervento.
La soluzione che abbiamo scelto noi è la seguente:
1) dire all’impresa di fare 2 offerte, la prima con i prezzi congrui (minori o uguali) al prezzario e la seconda con le maggiorazioni richieste;
2) durante i lavori l’impresa farà 2 fatture, la prima relativa ai prezzi congrui sarà pagata con il bonifico parlante mentre la seconda relativa alle maggiorazioni sarà pagata con bonifico normale.
Per un esempio pratico di richiesta di offerta guarda il video riportato all’inizio dell’articolo.
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