La Legge di Bilancio 2023 ha modificato il comma 8-bis dell’art.119 del Decreto Legge 34/2020 (Decreto Rilancio) permettendo agli interventi Superbonus sulle unifamiliari, che sono stati già avviati prima del 2023 e che hanno raggiunto un SAL di almeno il 30% al 30 settembre 2022, di portare in detrazione, con aliquota 110%, anche le spese sostenute entro il 31 marzo 2023.
Ma cosa succede se non si finiscono i lavori entro il 31 marzo 2023?
Nell’articolo vi illustro il mio punto di vista (evidenzio che è soltanto un’interpretazione personale e quindi priva di valenza legale).
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“…….Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo…….”
Ricordo che il Superbonus è un’agevolazione fiscale introdotta dal Governo Italiano con l’obiettivo di incentivare la riqualificazione energetica e sismica degli edifici residenziali.
L’agevolazione fiscale prevede la possibilità di beneficiare di una detrazione fiscale del 110% per le spese sostenute per i lavori elencati nell’art.119 Decreto Legge 34/2020 convertito il Legge 77/2020.
Tuttavia, come per tutte le agevolazioni fiscali, anche per il Superbonus è importante rispettare le scadenze previste dalla legge.
In particolare, ad oggi, la scadenza per poter beneficiare del Superbonus Unifamiliari è fissata al 31 marzo 2023.
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Cosa succede se non si riesce a finire i lavori entro la scadenza del 31/3/2023?
In generale avremo due diversi scenari:
A seguire vi illustro quali aspetti sono da considerare, a mio parere (evidenzio che è soltanto un’interpretazione personale e quindi priva di valenza legale), nei due scenari sopra riportati.
La scadenza del 31 marzo 2023 del Superbonus per le Unifamiliari, come indicato nel comma 8-bis dell’art.119 del Decreto Rilancio, riguarda le spese sostenute (pagamenti effettuati con i bonifici parlanti).
Ricordiamo anche che per le persone fisiche vale il principio di cassa, quindi rileva la data in cui viene effettuato il pagamento per stabilire se l’agevolazione è applicabile e di conseguenza si è maturato il credito.
Inoltre per aver diritto alle detrazioni, i lavori (relativi a tutto l’intervento e non solo i lavori che hanno diritto alla detrazione) dovranno comunque essere completati entro la data di validità del titolo edilizio!
Quindi, se il credito verrà portato dal Committente in detrazione diretta dai suoi redditi, dovrebbe essere necessario:
Ricordiamo che per emettere le asseverazioni (comma 13 e 13-bis dell’art.119 del Decreto Rilancio) oltre ad essere state pagate le fatture sarà necessario che siano state anche eseguite le opere.
Non dovranno essere eseguite solo le opere Superbonus che con i loro costi raggiungono la spesa massima ammissibile alla detrazione, ma i lavori dell’intero intervento Superbonus visto che le asseverazioni dovranno attestare i requisiti tecnici e la congruità delle spese di tutto ciò che fa parte dei lavori riportati nell’art. 119 del Decreto Rilancio.
Quindi, se il Committente, per il credito maturato, sceglierà l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, dovrebbe essere necessario:
Nel caso in cui entro il 31/3/2023 non si riuscirà ad eseguire tutte le opere oggetto del Superbonus dovrebbe essere necessario:
Le spese sostenute per i lavori eseguiti dopo il 31/3/3023 non potranno essere portate in detrazione al 110%.
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In sintesi, è fondamentale rispettare le scadenze previste per poter beneficiare del Superbonus Unifamiliari.
Se non si riuscirete a finire i lavori entro il 31 marzo 2023 vi consiglio di affidarvi ad un buon commercialista perché ogni caso specifico è diverso e deve essere attentamente valutato.
Ribadisco che le considerazioni che vi ho riportato in questo articolo sono per dei casi generali e comunque sono solo interpretazioni personali e quindi prive di valenza legale.
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5 Comments
Giustamente Maurizio specifichi che esprimi il tuo parere personale. Faccio anch’io altrettanto.
Siamo d’accordo che l’agevolazione è per cassa e che pertanto ai fini dell’agevolazione le spese devono essere sostenute entro la scadenza. Se si procede con sconto in fattura o cessione del credito, deve anche essere asseverata la congruità della spesa e il raggiungimento dei requisiti tecnici previsti. Ma qual è la data entro la quale deve essere effettuata questa asseverazione? Entro la validità del titolo edilizio ed entro il 16/03 (data nominale, poi come sappiamo prorogata anche quest’anno, nello specifico al 31/03) dell’anno successivo in cui sono state sostenute le spese agevolate.
Quindi a mio parere per le spese effettuate entro il 31/03/2023 si può procedere alla cessione del credito se entro la data del 16/03/2023 tali opere possono essere asseverate, anche solo con un SAL intermedio.
Molte grazie per le occasioni di approfondimento.
Scusa Maurizio, correggo l’ultima data del commento, che volevo scrivere come 16/03/2024. Grazie
Buongiorno Guido,
ti ringrazio per aver condiviso il tuo parere, ho già sentito anche da altri questa interpretazione…
Ma personalmente continuo a pensare che i lavori, per poter usufruire dell’agevolazione fiscale, devono essere eseguite entro la scadenza della stessa, quindi per il Superbonus unifamiliari entro il 31/3/2023.
Poi come sai io sono un progettista strutturale quindi lascio le competenze fiscali ai commercialisti
ciao
E tutto chiaro, ma sarebbe stato più giusto ed onesto che i lavori realizzati dopo il 31 marzo e liquidati anche oltre tale data venissero agevolati entro il 31 dicembre 2024 al 90 % considerato che al 30 settembre 2022 abbiano raggiunto il 30% dei lavori…
Chissà…vedremo se sarà approvato qualche emendamento nella Conversione in Legge del Decreto 11/2023.
(Ne ho parlato oggi in LIVE, questo è il link per vedere la registrazione https://www.youtube.com/watch?v=gbno65Ydy5s&t=634s )