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decreto semplificazione 2020 edilizia
DECRETO SEMPLIFICAZIONE 2020 EDILIZIA
7 Dicembre 2020

UNITÀ STRUTTURALE E UNITÀ MINIMA DI INTERVENTO

Unità strutturale e unità minima di intervento: nell’articolo ti spiego la differenza tra i due termini e darò alcune indicazioni per individuarle in maniera corretta quando si interviene su un edificio esistente che fa parte di in un “aggregato edilizio” (elemento che si trova spessissimo nei centri storici delle nostre città).

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Oltre a leggere l’articolo guarda anche il video dove, oltre a quanto descritto qui, ho aggiunto alcuni argomenti e un caso studio di intervento da me eseguito su una U.M.I. all’interno di un centro storico.

 

Che cos’è un Aggregato edilizio anche detto aggregato strutturale?

Parto con la definizione di aggregato edilizio facendo riferimento alla Circolare 7 del 21/01/2019 esplicativa delle NTC2018, alla Legge Regionale 21 dicembre 2012, n.16  dell’Emilia Romagna ed infine alle Linee Guida per il rilievo, l’analisi ed il progetto di interventi di riparazione e consolidamento sismico di edifici in muratura in aggregato del Dipartimento Protezione Civile e RELUIS (ottobre 2010).

 

Aggregato edilizio per la Circolare 7 del 21/01/2019 esplicativa delle NTC2018

Nel capitolo C8.7.1.3.2 Edifici in aggregato della Circolare 7/2019 è riportato:

“Un aggregato edilizio di edifici è il risultato di una genesi articolata e sovente non unitaria, dovuta a molteplici fattori (sequenza costruttiva, uso di materiali diversi, mutate esigenze, etc.).

Nell’analisi di un aggregato edilizio occorre individuare, in via preliminare, le Unità Strutturali (US) che compongono l’aggregato, evidenziando le azioni che su ciascuna di esse possono derivare dalle Unità Strutturali contigue.

Ove necessario, tale analisi preliminare può estendersi all’intero aggregato, al fine di individuare le relazioni tra ciascuna US e il resto dell’aggregato, con particolare attenzione al contesto ed ai meccanismi di giustapposizione e sovrapposizione.”

 

Aggregato edilizio per la Legge Regionale 21 dicembre 2012, n.16  dell’Emilia Romagna

Nell’art.2 della Legge Regionale 21 dicembre 2012, n.16  dell’Emilia Romagna è indicato:

“per Aggregato edilizio, si intende un insieme di unità strutturali che siano accorpate tra loro o a contatto, le quali possono interagire sotto un’azione sismica o dinamica in genere.

Gli aggregati edilizi sono presenti nel centro storico, nel tessuto urbano consolidato e negli abitati rurali e presentano in genere caratteristiche costruttive non omogenee e stratificatesi nel tempo, con collegamenti strutturali più o meno efficaci tra le diverse unità strutturali.”

 

Aggregato strutturale per le Linee Guida per …… di edifici in muratura in aggregato del Dipartimento Protezione Civile e RELUIS (ottobre 2010)

Nelle Linee Guida per il rilievo, l’analisi ed il progetto di interventi di riparazione e consolidamento sismico di edifici in muratura in aggregato del Dipartimento Protezione Civile e RELUIS (ottobre 2010) la definizione di aggregato strutturale è la seguente:

“Per aggregato strutturale può intendersi un insieme non omogeneo di edifici (unità edilizio strutturali), interconnessi tra loro con un collegamento più o meno strutturalmente efficace determinato dalla loro storia evolutiva, che possono interagire sotto un’azione sismica o dinamica in genere.

…….

Nel caso dei centri storici l’aggregato, ove non siano presenti giunti, quali ad esempio rue o altre disconnessioni tra i diversi edifici, coincide con il termine (urbanistico) di isolato, la cui soluzione di continuità dal resto del tessuto urbano è costituita dalla presenza di strade e piazze.

……..

Al fine di individuare univocamente un aggregato edilizio è pertanto necessario indicare quali siano gli spazi (strade, piazze, corti interne, giunti di separazione) che lo rendono strutturalmente indipendente dagli edifici nelle immediate vicinanze.”

 

L’insieme di queste 3 definizioni riesce a spiegare in maniera completa il significato di Aggregato edilizio o strutturale, però personalmente quella che preferisco è la  definizione data dalle Linee Guida della Protezione civile e Reluis.

 

 

Che cos’è un’ unità strutturale?

Come nel precedente paragrafo riporto la definizione di unità strutturale facendo riferimento alla Circolare 7 del 21/01/2019 esplicativa delle NTC2018 e  alle Linee Guida per il rilievo, l’analisi ed il progetto di interventi di riparazione e consolidamento sismico di edifici in muratura in aggregato del Dipartimento Protezione Civile e RELUIS (ottobre 2010).

 

Unità strutturale per la Circolare 7 del 21/01/2019 esplicativa delle NTC2018

Nel capitolo C8.7.1.3.2 Edifici in aggregato della Circolare 7/2019 è riportato:

La porzione di aggregato che costituisce l’US comprende cellule tra loro legate in elevazione ed in pianta da un comune processo costruttivo, e considera tutti gli elementi interessati dalla trasmissione a terra dei carichi verticali.

……..

L’US è caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell’individuarla, si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la configurazione strutturale.

L’US deve comunque garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse.

Tra le interazioni strutturali con gli edifici adiacenti occorre considerare: le azioni (sia verticali che orizzontali) provenienti da solai o da pareti di US adiacenti; le spinte di archi e volte appartenenti ad US contigue; le spinte provenienti da archi di contrasto o da tiranti ancorati su altri edifici; i martellamenti tra US adiacenti.”

 

Unità strutturale per le Linee Guida per …… di edifici in muratura in aggregato del Dipartimento Protezione Civile e RELUIS (ottobre 2010)

Nelle Linee Guida per il rilievo, l’analisi ed il progetto di interventi di riparazione e consolidamento sismico di edifici in muratura in aggregato del Dipartimento Protezione Civile e RELUIS (ottobre 2010) la definizione di unità strutturale è la seguente:

L’Unità Strutturale Omogenea deve comunque avere continuità da cielo a terra, così da contenere al suo interno il flusso delle tensioni dovute ai carichi verticali, e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti con tipologie costruttive e strutturali diverse.

Ai fini della sua identificazione dovrà inoltre essere tenuta in considerazione l’unitarietà del comportamento strutturale nei confronti delle azioni dinamiche, oltre che di quelle statiche.

 

Le due definizioni sono molto simili ma anche in questo caso la definizione data dalle Linee guida mi sembra più utile per individuare l’unità strutturale.

E’ chiaro che nel caso di un edificio singolo, non appartenente ad un aggregato edilizio, l’unità strutturale coincide con il fabbricato.

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Che cos’è un’unità minima di intervento?

Come definizione di unità minima di intervento riporto quelle presenti nella Legge Regionale 21 dicembre 2012, n.16  dell’Emilia Romagna e nelle Linee Guida per il rilievo, l’analisi ed il progetto di interventi di riparazione e consolidamento sismico di edifici in muratura in aggregato del Dipartimento Protezione Civile e RELUIS (ottobre 2010).

 

Unità minima di intervento per la Legge Regionale 21 dicembre 2012, n.16  dell’Emilia Romagna

Nell’art.2 della Legge Regionale 21 dicembre 2012, n.16  dell’Emilia Romagna è indicato:

“….per Unità minime di intervento o UMI, si intendono gli edifici autonomi e le unità strutturali facenti parte di aggregati edilizi presenti in qualunque ambito del territorio comunale, che siano composti da più edifici la cui riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione deve essere progettata unitariamente, da attuarsi attraverso un unico intervento edilizio, ovvero attraverso un programma di interventi articolato in più fasi o più lotti.

 

Unità minima di intervento per le Linee Guida per …… di edifici in muratura in aggregato del Dipartimento Protezione Civile e RELUIS (ottobre 2010)

Nelle Linee Guida per il rilievo, l’analisi ed il progetto di interventi di riparazione e consolidamento sismico di edifici in muratura in aggregato del Dipartimento Protezione Civile e RELUIS (ottobre 2010) la definizione di unità minima di intervento è la seguente:

….

L’Unità Minima di Intervento si configura pertanto come una porzione di aggregato, costituita da una o più Unità Strutturali Omogenee (edifici), che sarà oggetto di intervento unitario,…..

……

….viene inoltre definita la Unità Minima di Analisi quella porzione di aggregato, generalmente più ampia della UMI in oggetto (comprendente solitamente alcune Unità Strutturali adiacenti alla UMI), da includere quindi nella fase conoscitiva e di diagnosi del danno sismico e della vulnerabilità, in modo da poter valutare eventuali effetti di interazione, come ad esempio la spinta di sistemi voltati, la presenza di carichi (verticali o orizzontali) provenienti da solai o da pareti di Unità strutturali adiacenti alla UMI.

 

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Esempio di aggregato edilizio e un’unità minima di intervento

Riporto un esempio di aggregato edilizio e di un’unità minima di intervento tratto dalle Linee Guida per il rilievo, l’analisi ed il progetto di interventi di riparazione e consolidamento sismico di edifici in muratura in aggregato del Dipartimento Protezione Civile e RELUIS (ottobre 2010) dal quale possiamo trarre alcune indicazioni utili a individuare l’unità minima di intervento all’interno di un aggregato strutturale (ti rimando alle Linee guida per approfondire l’argomento).

 

Quello  riportato qui sotto è un esempio di aggregato edilizio che può essere individuato utilizzando le definizioni dei termini riportate nei precedenti paragrafi.

Aggregato edilizio

Figura A. 1: Stralcio planimetrico dell’aggregato in oggetto (dalle Linee Guida Protezione civile e Reluis)

 

Per individuare l’unità minima di intervento sono necessari vari passi (sono tutti riportati in maniera chiara nelle Linee Guida della Protezione civile e di Reluis) tra i quali c’è anche la ricostruzione della storia costruttiva dell’aggregato.

Per ricostruire la storia dell’aggregato strutturale si parte da evidenze direttamente osservabili sul campo, basate essenzialmente sulla ispezione visiva dell’aggregato, avvalorate da un esame della cartografia catastale e storica appartenente ad epoche diverse, in grado di documentare lo sviluppo processuale dell’edilizia di base.

Qui sotto è riportato uno schema grafico tridimensionale che riassume le fasi di crescita dell’aggregato edilizio.

Figura A. 9: Ipotesi evolutive dell’aggregato (dalle Linee Guida Protezione civile e Reluis)

 

Nella precedente ricostruzione dell’evoluzione dell’aggregato strutturale si può notare come l’edificio a destra era inizialmente completamente isolato e solo dopo vari anni si è unito al resto dell’aggregato edilizio.

Nell’esempio riportato questo edificio di testa è stato individuato come la Unità minima di intervento n°1.

Figura A. 13: Individuazione della U.M.I. 1 (dalle Linee Guida Protezione civile e Reluis)

 

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    21 Comments

    1. Davide ha detto:

      Buonasera.
      Volevo comunicarle che tramite l’ordine provinciale degli ingegneri di mia appartenenza ho inoltrato all’Agenzia delle entrate una richiesta di consulenza giuridica in merito all’ applicazione del sismabonus 110 per gli aggregati edilizi, in particolare per la giusta interpretazione della definizione di intero edificio e progetto unitario. Non appena avrò riscontro sarà mia cura inoltrarle la risposta.
      Cordialmente
      Ing. Davide Bessega

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buonasera Ing. Bessega,
        la ringrazio per la condivisione….è fondamentale aiutarci a vicenda e condividere il più possibile le informazioni utili a dare un miglior servizio ai nostri clienti.
        un cordiale saluto
        Maurizio

      • Aldo ha detto:

        Buonasera, ha poi ricevuto risposta alla consulenza giuridica? Interessa molto anche a me questo aspetto.. Grazie!

        • Ing. Della Porta ha detto:

          Buongiorno,

          probabilmente l’Ing. Bessega non ha ancora ricevuto risposta perché non me l’ha inoltrata.

          Appena la riceverò la pubblicherò come aggiornamento di questo articolo.

          un cordiale saluto

          • Luigi ha detto:

            Salve.
            Ad oggi ancora nessun chiarimento in merito?
            Sono molto interessato alla questione.
            Grazie mille!

            • Ing. Della Porta ha detto:

              Buongiorno,
              purtroppo ancora no.

              Sull’argomento lo scorso mese è girato in rete un documento con le risposte date dalla Commissione di Monitoraggio sul Sismabonus ai quesiti posti dall’Agenzia delle Entrare n.8047 del 21-10-2020.

              Però, come ho già detto in un video sul mio canale Youtube, ho dei dubbi sulla ufficialità di questo pdf senza intestazione e firma…..

              Un cordiale saluto

    2. arch. Simone Giovanna ha detto:

      Buongiorno, vorrei farle leggere una risposta ad interpello di AdE in merito a questo argomento e sapere gentilmente cosa ne pensa,
      anticipatamente ringrazio
      cordialmente

    3. Gian Pietro Napol ha detto:

      Molto utile e interessante inquanto argomento molto dibattuto e di frequente riscontro

    4. Marco Labelli ha detto:

      Buongiorno Ing., in effetti il problema degli aggregati è solo riesploso per la frenesia dei bonus, ma c’era già da tempo. Personalmente sul singolo fabbricato vedo possibile solo riparazioni cuci/scuci, ristillatura o catene per le murature e riparazione/sostituzione di solai con altri della stessa tipologia. In termini di bonus non credo si possa andare oltre il 50% della ristrutturazione. Quindi niente intonaci armati per le murature e neanche solai laterocemento al posto di quelli in legno ma nemmeno soletta estradossale armata su vecchi solai laterocemento senza cappa collaborante, perché cambiano le rigidezze degli elementi ed anche il grado vincolo dei solai (si pensi a tutte le barre metalliche di ancoraggio della soletta nelle murature portanti o alle barre aggiunte superiormente dove prima non c’era niente).
      L’italica fantasia comunque non ha limiti. E’ di ieri uno scambio di opinioni con un collega che senza battere ciglio mi dice che per rendere indipendente una unità a schiera di testa ha tranquillamente tagliato la muratura in confine con il vicino, demolito e ricostruito col superbonus lasciando un giunto sismico, senza valutare l’effetto della mancanza della sua unità sul resto della schiera.
      Per inciso, sempre per una schiera in muratura, non mi convince nemmeno la creazione di una nuova struttura interna a telaio o setti in c.a. perché anche affidando a quest’ultima le azioni sismiche bisognerebbe perlomeno non variare la collocazione dei solai rispetto ai muri in comune e comunque scaricare completamente le murature dai carichi verticali…
      La saluto cordialmente

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno,
        grazie di aver condiviso il suo punto di vista sugli aggregati edilizi.

        • Baldini Enrica ha detto:

          Buongiorno Ing. Della Porta, leggendo le osservazioni dell’Ing. Labelli ed a prescindere dalla possibilità di accedere ad un qualsiasi bonus (50-70-110), come committente mi pongo una domanda::
          in concreto cosa potrei fare nella mia unità terratetto di testa di una schiera di 4 unità in mattoni pieni, realizzate in tempi diversi e, nel mio caso, senza utilizzare il muro del vicino ?
          In pratica la mia unità è stata realizzata per ultima ed ha solo i tre muri perimetrali ed uno di spina parallelo alle facciate, aggiunti andando contro al blocco preesistente ma senza innesti (vi vedono le fessure a tutta altezza dei due piani) e con i solai appoggiati sui miei muri cioè paralleli a quello in confine, che comunque è di proprietà del vicino,
          Potrei sostituire i solai ammalorati e rinforzare/riparare le mie murature oppure dovrei per forza coinvolgere anche gli altri 3 proprietari ?
          Se così fosse basterebbe un rifiuto per impedire a chiunque di fare qualsiasi intervento, quindi andrebbe tutto sempre più in rovina.
          Infatti visto che si tratta di un casale disabitato ed ammalorato sarei anche disposta a demolirlo senza ricostruirlo, pur di togliere il pericolo perché se poi dovesse crollare addosso a qualcuno ne sarei pure responsabile.
          Saremmo al paradosso di non poter fare niente singolarmente ma di essere responsabile di non aver fatto niente.
          Mi potrebbe dare un suo parere, seppur informale?
          La ringrazio e la saluto cordialmente

          • Ing. Della Porta ha detto:

            Buongiorno,
            non posso entrare nel merito del suo caso specifico in quanto richiederebbe uno studio specifico che non è possibile fare online tramite poche righe di commento.

            In generale purtroppo ad oggi 29/06/2021 la situazione è questa, per gli aggregati edilizi l’Agenzia delle Entrate si è espressa più volte che per poter utilizzare la detrazioni fiscali relativi all’art.16-bis comma 1 lettera i del DPR 917/1986 (quindi anche il Sismabonus) è necessario eseguire gli interventi attraverso un progetto unitario sull’aggregato.

            Il mio parere è che la loro posizione andrebbe rivista perché nei centri storici dovrebbero concedere almeno la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali per gli interventi locali, che riducono il rischio sismico, quali per esempio l’inserimento di catene che contrastano il ribaltamento fuori piano delle pareti in muratura in caso di terremoto senza dover rientrare in un progetto unitario.

            Speriamo che a breve le varie parti che compongono la Commissione di monitoraggio sull’applicazione del Sismabonus trovino un accordo è che pubblichino la risposta sugli aggregati edilizi già attesa per fine maggio.

            • Baldini Enrica ha detto:

              Buongiorno, la ringrazio per la risposta. Tuttavia non mi riferivo alla possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali di nessun tipo, anche se mi rendo conto che in questo periodo le chiedono tutti del superbonus. Io vorrei solo capire se tecnicamente potrei fare un intervento di manutenzione limitato alla mia unità, solo per mettere in sicurezza e senza dover fare un progetto unitario. In alternativa potrei demolire e basta, oppure anche in quel caso la normativa mi obbliga a far verificare le unità che restano? La ringrazio e scusi il disturbo

            • Ing. Della Porta ha detto:

              Buongiorno,

              dal punto di vista strutturale in generale, non nel suo caso specifico che non conosco, sugli aggregati edilizi si possono eseguire interventi locali senza eseguire progetti unitari, quali per esempio l’installazione di catene per evitare il ribaltamento fuori piano delle pareti.

              Per gli interventi che interessano l’intera unità strutturale la cosa è un po’ più complicata e va verificata caso per caso.

              Quindi le consiglio di affidarsi ad un buon tecnico presente nella sua zona.

              Cordiali saluti

    5. Buongiorno,
      entrando nel merito dell’ultimo a parere della Commissione di Monitoraggio, risulta che abbiano ammesos gli interventi locali al Super SismaBonus,
      non è stato detto e tantomeno scritto che tali interventi non si possano relaizzare su aggregati edilzi in centro storico.

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno,
        siamo in attesa di un parere specifico sugli aggregati edilizi da parte della Commissione di Monitoraggio.

        Viste le ultime rispose agli interpelli date dall’Agenzia delle Entrate personalmente, dal punto di vista fiscale, ad oggi non mi sento di consigliare ai miei clienti di portare in detrazione neanche gli interventi locali realizzati in un aggregato edilizio a maggior ragione se è in centro storico.

    6. Buongiorno,
      entrando nel merito dell’ultimo parere della Commissione di Monitoraggio, risulta che abbiano ammsso gli interventi locali al Super SismaBonus,
      non è stato detto ne’ tantomeno scritto che tali interventi non si possano realizzare su aggregati edilizi in centro storico.

    7. Giuseppe ha detto:

      Salve ing Della Porta, alla luce del parere della commissione di monitoraggio fatto proprio dall’agenzia delle entrate con la risposta 560 del 26/08/2021, Le vorrei sottoporre il mio caso. Abitazione in centro storico su 2 livelli con 2 differenti proprietari io vorrei eseguire degli interventi locali e di riparazione( rifacimento solaio e riparazione tetto) sfruttando il sismabonus. Vi è obbligo di individuare L’Unità strutturale? Cosa si intende per individuare L’Unità strutturale? Occorre imputare l’intero edificio?Il condomino a piano terra non vuole partecipare ai lavori e quindi le chiedo se posso eseguire i lavori solo sulle parti che ricadono sul mio appartamento come interventi locali e di riparazione con il 110%. Grazie in anticipo per la sua risposta

      • Ing. Della Porta ha detto:

        Buongiorno,
        in generale gli interventi locali sono stati ammessi al Sismabonus 110% anche nei centri storici e nelle villette a schiera dai pareri della Commissione di monitoraggio del Sismabonus prot. n. 3600 del 7 aprile 2021 e n. 7035 del 13 luglio 2021 (e, come da lei segnalato, fatte proprie dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello 560/2021).

        Premesso quanto sopra, per i casi specifici è necessario uno studio approfondito che non è possibile eseguire online tramite poche righe in un commento, le consiglio di rivolgersi ad un tecnico presente nella sua zona.

        Cordiali saluti

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