Probabilmente se hai iniziato a leggere questo articolo è perché la tua azienda svolge la propria attività all’interno di capannoni prefabbricati in cemento armato.
Ti consiglio di avere pazienza e di leggere fino in fondo quanto segue perché è fondamentale per proteggere le vite umane delle persone che lavorano nella tua impresa e per tutelare il tuo patrimonio immobiliare.
Il Terremoto del maggio 2012 in Emilia ha evidenziato che i capannoni prefabbricati in cemento armato costruiti nel nostro territorio in zone che, precedentemente alla classificazione sismica del 2003, erano ritenute NON sismiche sono edifici particolarmente VULNERABILI dal punto di vista della resistenza alle azioni orizzontali.
Gli edifici progettati prima del 2003, e in alcuni casi anche dopo, venivano verificati considerando solo i carichi verticali gravitazionali e i carichi orizzontali derivanti dal vento (ma spesso tali azioni sono trascurabili in edifici in cemento armato rispetto alle sollecitazioni derivanti dai carichi verticali, mentre sono sicuramente da valutare in edifici in acciaio dove il peso proprio delle strutture è molto più basso).
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1) Perdita di appoggio tra elementi strutturali (carenza: Assenza di collegamento meccanico tra gli elementi strutturali, per esempio collegamento trave-pilastro, tali da garantire il trasferimento degli sforzi in regime dinamico)
2) Collasso di elementi di tamponatura esterni (carenza: collegamento meccanico tra gli elementi strutturali e i pannelli di tamponamento non in grado di garantire il trasferimento degli sforzi in regime dinamico)
3) Danni ai pilastri strutturali (carenza: assenza di progettazione con riferimento alle sollecitazioni derivanti da eventi sismici)
4) Danni alle scaffalature con conseguente caduta degli elementi portati (carenza: assenza di progettazione con riferimento alle sollecitazioni derivanti da eventi sismici)
5) Cedimenti delle fondazioni e/o rottura dei bicchieri prefabbricati che collegano i pilastri alle fondazioni (carenza: assenza di progettazione con riferimento alle sollecitazioni derivanti da eventi sismici)
Dopo il sisma del 2012 abbiamo capito che per rendere i capannoni prefabbricati in c.a. progettati prima del 2003 (ai soli carichi verticali) molto più sicuri dal punto di vista della risposta sismica è fondamentale eliminare alcune delle carenze riportate nel precedente paragrafo.
Infatti in seguito al terremoto del maggio 2012 i capannoni prefabbricati presenti nei Comuni individuati dall’Allegato 1 del D.L.74/2012 (per esempio nella Provincia di Bologna sono compresi i Comuni di Crevalcore, Galliera, Pieve di Cento, San Giovanni in Persiceto e San Pietro in Casale) sono stati obbligati, per poter proseguire l’attività all’interno dei loro edifici, ad ottenere un Certificato di Agibilità Sismica provvisorio.
Tale certificato poteva essere rilasciato solo dopo la RIMOZIONE delle seguenti carenze:
a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.
A mio parere chi ci amministra ha sbagliato a circoscrivere l’eliminazione delle carenze sopra riportate ai soli Comuni dell’Allegato 1 D.L.74/2012, infatti il terremoto ha evidenziato che i capannoni che presentano quelle problematiche hanno quasi la stessa resistenza al terremoto di un CASTELLO DI CARTE …………….
Per fortuna esistono degli imprenditori illuminati che a seguito di quanto successo, pur svolgendo la loro attività all’interno di capannoni situati in Comuni non obbligati, hanno eseguito degli interventi di miglioramento sismico (personalmente, al di fuori dei Comuni dell’Allegato 1, ne ho progettati due: uno a Bologna e uno in Comune di Pianoro).
Gli interventi necessari per superare le carenze indicate nei punti a) e b) sono relativi semplici da eseguire e spesso anche gestibili con il proseguimento dell’attività all’interno del capannone.
Realizzare dei collegamenti metallici tra gli elementi strutturali, evitando di affidare la resistenza alle azioni sismiche solo l’ATTRITO (come succede in molti capannoni), permette di alzare veramente di molto l’asticella della sicurezza del tuo edificio.
Sono provvedimenti poco costosi, nel momento in cui scrivo, circa 30-40 €. al mq di capannone (se il tuo capannone è di 1.000 mq puoi migliorarlo simicamente con 30.000-40.000 €.) e inoltre sono interventi che si possono dedurre fiscalmente (nel momento in cui sto scrivendo il 65% nelle zone 1 e 2 e il 50% nelle zone 3……ma in seguito agli ultimi eventi sismici delle Marche/Umbria il governo sta pensando di estendere il 65% anche alle zone 3).
La Legge di stabilità 2017 (LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.297 del 21-12-2016) prevede delle detrazioni fiscali del 70% fino al 31/12/2021 (max 96.000 €./anno con recupero in 5 anni) delle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti in zone sismiche 1,2 e 3 che permettono di far salire almeno di una classe sismica il fabbricato.
Per i capannoni industriali il passaggio di una classe sismica, e quindi per ottenere il diritto alla detrazione del 70%, è possibile semplicemente eliminando le seguenti tre carenze:
1) collegamenti tra elementi strutturali;
2) collegamenti tra pannelli di tamponamento prefabbricati e struttura portante;
3) stabilità delle scaffalature.
Richiamando l’esempio che ho scritto a novembre 2016: in un capannone di 1.000 mq per risolvere i punti 1) e 2) indicativamente servono circa €. 40.000 il 70% dei quali (cioè €. 28.000) sono recuperabili in 5 anni con la detrazione fiscale.
La mia domanda adesso è questa: alla luce degli attuali incentivi fiscali non sarebbe il momento di investire una parte degli utili aziendali per proteggere il tuo patrimonio immobiliare ?
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Fonte Fotografie: “Linee di indirizzo per interventi locali e globali su edifici industriali monopiano non progettati con criteri antisismici” Protezione civile -Reluis –CNI-Assobeton
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